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Document 32001R2237
Commission Regulation (EC) No 2237/2001 of 16 November 2001 on the issuing of A1 export licences for fruit and vegetables
Regolamento (CE) n. 2237/2001 della Commissione, del 16 novembre 2001, relativo al rilascio di titoli di esportazione del sistema A1 nel settore degli ortofrutticoli
Regolamento (CE) n. 2237/2001 della Commissione, del 16 novembre 2001, relativo al rilascio di titoli di esportazione del sistema A1 nel settore degli ortofrutticoli
GU L 301 del 17.11.2001, p. 28–28
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Regolamento (CE) n. 2237/2001 della Commissione, del 16 novembre 2001, relativo al rilascio di titoli di esportazione del sistema A1 nel settore degli ortofrutticoli
Gazzetta ufficiale n. L 301 del 17/11/2001 pag. 0028 - 0028
Regolamento (CE) n. 2237/2001 della Commissione del 16 novembre 2001 relativo al rilascio di titoli di esportazione del sistema A1 nel settore degli ortofrutticoli LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CE) n. 1961/2001 della Commissione, dell'8 ottobre 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio per quanto riguarda le restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli(1), in particolare l'articolo 2, paragrafo 3, considerando quanto segue: (1) Il regolamento (CE) n. 1184/2001 della Commissione(2), ha fissato i quantitativi per i quali possono essere rilasciati i titoli di esportazione del sistema A1, diversi da quelli chiesti nel quadro di operazioni di aiuto alimentare. (2) L'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1961/2001 ha stabilito le condizioni alle quali la Commissione può adottare misure particolari per evitare il superamento dei quantitativi per cui possono essere rilasciati i titoli del sistema A1. (3) Tenendo conto delle informazioni attualmente a disposizione della Commissione, le suddette quantità sarebbero superate, previa detrazione o aggiunta delle quantità di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1961/2001, qualora venissero rilasciati senza restrizioni i titoli del sistema A1 chiesti a partire dal 12 novembre 2001 per le mandorle sgusciate. Di conseguenza, è opportuno fissare, per tale prodotto, una percentuale di rilascio da applicare alle quantità richieste il 12 novembre 2001 e respingere le domande di titoli del sistema A1 presentate successivamente nell'arco dello stesso periodo di presentazione delle domande, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 I titoli di esportazione del sistema A1 per le mandorle sgusciate, la cui domanda è stata presentata il 12 novembre 2001 a norma dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1184/2001, sono rilasciati nei limiti del 91,8 % da applicare alle quantità richieste. Per il suddetto prodotto sono respinte le domande di titolo del sistema A1 presentate dal 12 novembre 2001 all'8 gennaio 2002. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il 17 novembre 2001. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 16 novembre 2001. Per la Commissione Franz Fischler Membro della Commissione (1) GU L 268 del 9.10.2001, pag. 8. (2) GU L 161 del 16.6.2001, pag. 23.