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Document 32001R2136

Regolamento (CE) n. 2136/2001 del Consiglio, del 23 ottobre 2001, che modifica il regolamento (CE) n. 723/97 concernente la realizzazione di programmi d'azione degli Stati membri in materia di controllo delle spese del FEAOG, sezione garanzia

GU L 288 del 1.11.2001, pp. 1–2 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2006; abrog. impl. da 32005R1290

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/2136/oj

32001R2136

Regolamento (CE) n. 2136/2001 del Consiglio, del 23 ottobre 2001, che modifica il regolamento (CE) n. 723/97 concernente la realizzazione di programmi d'azione degli Stati membri in materia di controllo delle spese del FEAOG, sezione garanzia

Gazzetta ufficiale n. L 288 del 01/11/2001 pag. 0001 - 0002


Regolamento (CE) n. 2136/2001 del Consiglio

del 23 ottobre 2001

che modifica il regolamento (CE) n. 723/97 concernente la realizzazione di programmi d'azione degli Stati membri in materia di controllo delle spese del FEAOG, sezione garanzia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,

vista la proposta della Commissione(1),

visto il parere del Parlamento europeo(2),

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 723/97(3) la Comunità contribuisce alle spese sostenute dagli Stati membri per la realizzazione di nuovi programmi d'azione derivanti da nuovi obblighi comunitari, approvati dalla Commissione e volti a migliorare la struttura e l'efficacia dei controlli delle spese del FEAOG, sezione garanzia. L'articolo 4 di tale regolamento prevede che la partecipazione finanziaria della Comunità sia concessa per anno civile, per un periodo di cinque anni consecutivi a partire dal 1997, entro i limiti degli stanziamenti annuali autorizzati dall'autorità di bilancio nel quadro delle prospettive finanziarie.

(2) La Commissione ha trasmesso al Consiglio una relazione sui risultati dell'applicazione del regolamento (CE) n. 723/97 nel periodo dal 1997 al 2000. Viste le relazioni di valutazione comunicate dagli Stati membri e considerata l'efficacia dei programmi realizzati, a parere della Commissione è opportuno che gli Stati membri continuino a ricevere un'assistenza finanziaria per l'attuazione dei programmi previsti all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 723/97.

(3) Tenuto conto, in particolare, che il regolamento (CE) n. 1593/2000 del Consiglio, del 17 luglio 2000, recante modifica del regolamento (CEE) n. 3508/92 che istituisce un sistema integrato di gestione e di controllo di taluni regimi di aiuti comunitari(4), ha introdotto nuove spese tecniche riguardanti il miglioramento del sistema di identificazione delle particelle agricole mediante la tecnica del sistema d'informazione geografica e di ortofotografia digitale, è giustificato un cofinanziamento comunitario volto a coprire parte delle spese sostenute dagli Stati membri nel quadro di nuovi programmi d'azione in tale settore. In tale contesto è opportuno, per motivi di chiarezza giuridica, sopprimere l'ultimo trattino dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 723/97.

(4) È quindi opportuno prolungare di due anni il periodo durante il quale può essere concessa la partecipazione finanziaria della Comunità.

(5) Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 723/97,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 723/97 è modificato come segue:

1) All'articolo 2, paragrafo 1, il testo del secondo comma è sostituito dal seguente: "Tuttavia, per i programmi relativi all'anno 2002, il termine per la presentazione di programmi d'azione alla Commissione scade il 31 gennaio 2002."

2) All'articolo 4, paragrafo 1, prima frase, i termini "cinque anni consecutivi" sono sostituiti dai termini "sette anni consecutivi".

3) All'articolo 5 è soppresso l'ultimo trattino.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 23 ottobre 2001.

Per il Consiglio

Il Presidente

A. Neyts-Uyttebroeck

(1) GU C 270 E del 25.9.2001, pag. 22.

(2) Parere del 2 ottobre 2001 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(3) GU L 108 del 25.4.1997, pag. 6.

(4) GU L 182 del 21.7.2000, pag. 4. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 495/2001 della Commissione (GU L 72 del 14.3.2001, pag. 6).

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