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Document 32001R2068

Regolamento (CE) n. 2068/2001 della Commissione, del 22 ottobre 2001, che modifica il regolamento (CE) n. 1801/2001 e che porta a 450000 t il quantitativo globale oggetto della gara permanente per la rivendita sul mercato interno di orzo detenuto dall'organismo d'intervento spagnolo

GU L 278 del 23.10.2001, p. 27–27 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/2068/oj

32001R2068

Regolamento (CE) n. 2068/2001 della Commissione, del 22 ottobre 2001, che modifica il regolamento (CE) n. 1801/2001 e che porta a 450000 t il quantitativo globale oggetto della gara permanente per la rivendita sul mercato interno di orzo detenuto dall'organismo d'intervento spagnolo

Gazzetta ufficiale n. L 278 del 23/10/2001 pag. 0027 - 0027


Regolamento (CE) n. 2068/2001 della Commissione

del 22 ottobre 2001

che modifica il regolamento (CE) n. 1801/2001 e che porta a 450000 t il quantitativo globale oggetto della gara permanente per la rivendita sul mercato interno di orzo detenuto dall'organismo d'intervento spagnolo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000(2), in particolare l'articolo 5,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CEE) n. 2131/93 della Commissione(3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1630/2000(4), fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento.

(2) Il regolamento (CE) n. 1801/2001 della Commissione(5) ha indetto una gara permanente per la rivendita sul mercato interno di 275000 t di orzo detenuto dall'organismo d'intervento spagnolo.

(3) Tenuto conto dell'attuale situazione del mercato, è opportuno aumentare a 450000 t il quantitativo di orzo posto in vendita sul mercato interno, detenuto dall'organismo d'intervento spagnolo.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1801/2001 i termini "275000 t" sono sostituiti dai termini "450000 t".

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 ottobre 2001.

Per la Commissione

Franz Fischler

Membro della Commissione

(1) GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

(2) GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

(3) GU L 191 del 31.7.1993, pag. 76.

(4) GU L 187 del 26.7.2000, pag. 24.

(5) GU L 244 del 14.9.2001, pag. 20.

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