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Document 32001R1913

    Regolamento (CE) n. 1913/2001 della Commissione, del 28 settembre 2001, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il malto

    GU L 261 del 29.9.2001, p. 35–36 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/1913/oj

    32001R1913

    Regolamento (CE) n. 1913/2001 della Commissione, del 28 settembre 2001, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il malto

    Gazzetta ufficiale n. L 261 del 29/09/2001 pag. 0035 - 0036


    Regolamento (CE) n. 1913/2001 della Commissione

    del 28 settembre 2001

    che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il malto

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000(2), in particolare l'articolo 13, paragrafo 8,

    considerando quanto segue:

    (1) In virtù dell'articolo 13, paragrafo 8, del regolamento (CEE) n. 1766/92, la restituzione applicabile alle esportazioni di cereali nel giorno di presentazione della domanda di titolo, adeguata in funzione del prezzo d'entrata vigente nel mese dell'esportazione, è applicata, su richiesta, ad un'esportazione da effettuare durante il periodo di validità del titolo. In questo caso può essere applicato alla restituzione un correttivo.

    (2) Il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio in relazione alla concessione delle restituzioni all'esportazione e le misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali(3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 602/2001(4), ha consentito di fissare un correttivo per il malto di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CEE) n. 1766/92. Tale correttivo va calcolato tenendo conto degli elementi di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95.

    (3) Dalle suddette disposizioni risulta che il correttivo deve essere fissato conformemente all'allegato al presente regolamento.

    (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il correttivo applicabile alle restituzioni fissate anticipatamente per le esportazioni di malto, di cui all'articolo 13, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 1766/92, è fissato nell'allegato.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il 1o ottobre 2001.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 28 settembre 2001.

    Per la Commissione

    Franz Fischler

    Membro della Commissione

    (1) GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

    (2) GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

    (3) GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7.

    (4) GU L 89 del 29.3.2001, pag. 16.

    ALLEGATO

    al regolamento della Commissione, del 28 settembre 2001, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il malto

    NB:

    I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie "A", sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

    I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2543/1999 della Commissione (GU L 307 del 2.12.1999, pag. 46).

    >SPAZIO PER TABELLA>

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