Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001R1736

    Regolamento (CE) n. 1736/2001 della Commissione, del 31 agosto 2001, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali

    GU L 234 del 1.9.2001, p. 31–32 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/1736/oj

    32001R1736

    Regolamento (CE) n. 1736/2001 della Commissione, del 31 agosto 2001, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali

    Gazzetta ufficiale n. L 234 del 01/09/2001 pag. 0031 - 0032


    Regolamento (CE) n. 1736/2001 della Commissione

    del 31 agosto 2001

    che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero(1), in particolare l'articolo 27, paragrafo 5, terza frase,

    considerando quanto segue:

    (1) Le restituzioni applicabili all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio sono state fissate dal regolamento (CE) n. 1686/2001 della Commissione(2), modificato dal regolamento (CE) n. 1711/2001(3).

    (2) L'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CE) n. 1686/2001 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare le restituzioni all'esportazione, attualmente vigenti, conformemente all'allegato al presente regolamento,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1260/2001, come tali e non denaturati, fissate nell'allegato del regolamento (CE) n. 1686/2001 sono modificate conformemente agli importi di cui in allegato al presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il 1o settembre 2001.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 31 agosto 2001.

    Per la Commissione

    Viviane Reding

    Membro della Commissione

    (1) GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1.

    (2) GU L 228 del 24.8.2001, pag. 6.

    (3) GU L 233 del 31.8.2001, pag. 6.

    ALLEGATO

    al regolamento della Commissione, del 31 agosto 2001, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali

    >SPAZIO PER TABELLA>

    NB:

    I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie "A", sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

    I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2032/2000 della Commissione (GU L 243 del 28.9.2000, pag. 14).

    Top