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Document 32001R1609

Regolamento (CE) n. 1609/2001 della Commissione, del 6 agosto 2001, che modifica il regolamento (CE) n. 1622/2000 che fissa talune modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo e che istituisce un codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici

GU L 212 del 7.8.2001, p. 9–9 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 03/06/2008

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/1609/oj

32001R1609

Regolamento (CE) n. 1609/2001 della Commissione, del 6 agosto 2001, che modifica il regolamento (CE) n. 1622/2000 che fissa talune modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo e che istituisce un codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici

Gazzetta ufficiale n. L 212 del 07/08/2001 pag. 0009 - 0009


Regolamento (CE) n. 1609/2001 della Commissione

del 6 agosto 2001

che modifica il regolamento (CE) n. 1622/2000 che fissa talune modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo e che istituisce un codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2826/2000(2), in particolare l'articolo 46,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 1622/2000 della Commissione(3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 885/2001(4), prevede il mantenimento in vigore del regolamento (CEE) n. 2676/90 della Commissione, del 17 settembre 1990, che determina i metodi di analisi comunitari da utilizzare nel settore del vino(5), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 761/1999(6), tranne per quanto riguarda i metodi usuali che a decorrere dal 1o agosto 2001 non saranno più descritti.

(2) Parecchi di questi metodi di analisi usuali sono utilizzati normalmente dai laboratori di controllo degli Stati membri e la loro precisione ed esattezza, stabilite in operazioni di analisi collaborativa, sembrano equivalenti a quelle dei metodi di analisi di riferimento del regolamento (CEE) n. 2676/90. Inoltre, l'Ufficio internazionale della vigna e del vino ha predisposto l'organizzazione di un'operazione di convalida di alcuni di questi metodi usuali per riconoscerli come metodi di riferimento. Questo riesame della validità dei metodi usuali richiede un periodo supplementare di studi di due anni, durante i quali è auspicabile che essi restino descritti nel regolamento (CEE) n. 2676/90.

(3) Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 1622/2000 in modo da differire di due anni l'abrogazione dei metodi usuali descritti nell'allegato del regolamento (CEE) n. 2676/90.

(4) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 44 del regolamento (CE) n. 1622/2000, la data del 1o agosto 2001 è sostituita da quella del 1o agosto 2003.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a decorrere dal 1o agosto 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 agosto 2001.

Per la Commissione

Franz Fischler

Membro della Commissione

(1) GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1.

(2) GU L 328 del 23.12.2000, pag. 2.

(3) GU L 194 del 31.7.2000, pag. 1.

(4) GU L 128 del 10.5.2001, pag. 54.

(5) GU L 272 del 3.10.1990, pag. 1.

(6) GU L 99 del 14.4.1999, pag. 4.

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