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Document 32001R1603

    Regolamento (CE) n. 1603/2001 della Commissione, del 3 agosto 2001, che modifica il regolamento (CE) n. 1121/2001 che fissa i coefficienti di adattamento applicabili al quantitativo di riferimento di ogni operatore tradizionale nel quadro dei contingenti tariffari per l'importazione di banane

    GU L 211 del 4.8.2001, p. 22–22 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/1603/oj

    32001R1603

    Regolamento (CE) n. 1603/2001 della Commissione, del 3 agosto 2001, che modifica il regolamento (CE) n. 1121/2001 che fissa i coefficienti di adattamento applicabili al quantitativo di riferimento di ogni operatore tradizionale nel quadro dei contingenti tariffari per l'importazione di banane

    Gazzetta ufficiale n. L 211 del 04/08/2001 pag. 0022 - 0022


    Regolamento (CE) n. 1603/2001 della Commissione

    del 3 agosto 2001

    che modifica il regolamento (CE) n. 1121/2001 che fissa i coefficienti di adattamento applicabili al quantitativo di riferimento di ogni operatore tradizionale nel quadro dei contingenti tariffari per l'importazione di banane

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio, del 13 febbraio 1993, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 216/2001(2),

    visto il regolamento (CE) n. 896/2001 della Commissione, del 7 maggio 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio in ordine al regime di importazione delle banane nella Comunità(3), in particolare l'articolo 5, paragrafo 2,

    considerando quanto segue:

    (1) In applicazione dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 896/2001, la Commissione, in funzione dei quantitativi disponibili dei contingenti tariffari A/B e C e tenuto conto delle comunicazioni effettuate dagli Stati membri in merito al totale dei quantitativi di riferimento, fissati rispettivamente per gli operatori tradizionali A/B e C, conformemente alle disposizioni dell'articolo 4, paragrafi 1 e 2, del regolamento precitato, fissa, se del caso, un coefficiente di adattamento da applicare al quantitativo di riferimento di ogni operatore.

    (2) In base alle comunicazioni effettuate dagli Stati membri in applicazione dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 896/2001 e relative al volume totale dei quantitativi di riferimento degli operatori tradizionaili A/B e degli operatori tradizionali C, la Commissione, con il regolamento (CE) n. 1121/2001(4), ha fissato un coefficiente di adattamento da applicare al quantitativo di riferimento di ogni operatore, in ciascuna delle due categorie di operatori tradizionali.

    (3) In seguito ad una successiva comunicazione di vari Stati membri, è risultato che il totale dei quantitativi di riferimento degli operatori tradizionali per il contingente tariffario C ammonta a 717416 tonnellate. Ciò rende necessaria la modifica del coefficiente di adattamento da applicare ai quantitativi di riferimento di ogni operatore tradizionale C. Occorre pertanto modificare l'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1121/2001.

    (4) È opportuno rammentare che, per il secondo semestre del 2001, il quantitativo di riferimento dell'operatore tradizionale è soggetto all'applicazione delle disposizioni dell'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 896/2001.

    (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le banane,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    All'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1121/2001, il coefficiente di adattamento applicabile per ogni operatore tradizionale C è sostituito dal coefficiente di adattamento "0,98339".

    Articolo 2

    Le autorità competenti degli Stati membri notificano agli operatori interessati il quantitativo di riferimento adattato in applicazione dell'articolo 1 al più tardi entro il 17 agosto 2001.

    Articolo 3

    Il presente regolamento entra in vigore il 4 agosto 2001.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 3 agosto 2001.

    Per la Commissione

    Frederik Bolkestein

    Membro della Commissione

    (1) GU L 47 del 25.2.1993, pag. 1.

    (2) GU L 31 del 2.2.2001, pag. 2.

    (3) GU L 126 dell'8.5.2001, pag. 6.

    (4) GU L 153 dell'8.6.2001, pag. 12.

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