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Document 32001R1559

    Regolamento (CE) n. 1559/2001 della Commissione, del 30 luglio 2001, relativo al rilascio di titoli di importazione per i pezzi detti "hampes" della specie bovina congelati

    GU L 205 del 31.7.2001, p. 36–36 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/1559/oj

    32001R1559

    Regolamento (CE) n. 1559/2001 della Commissione, del 30 luglio 2001, relativo al rilascio di titoli di importazione per i pezzi detti "hampes" della specie bovina congelati

    Gazzetta ufficiale n. L 205 del 31/07/2001 pag. 0036 - 0036


    Regolamento (CE) n. 1559/2001 della Commissione

    del 30 luglio 2001

    relativo al rilascio di titoli di importazione per i pezzi detti "hampes" della specie bovina congelati

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 996/97 della Commissione, del 3 giugno 1997, recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario di importazione di pezzi detti "hampes" della specie bovina, congelati, del codice NC 0206 29 91 (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1266/98(2), in particolare l'articolo 8, paragrafo 3,

    considerando quanto segue:

    (1) L'articolo 1, paragrafo 3, lettera b) del regolamento (CE) n. 996/97 ha fissato a 800 t il quantitativo di pezzi detti "hampes" congelati che possono essere importati a condizioni speciali per il periodo 2001/2002.

    (2) A norma dell'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 996/97, i quantitativi richiesti possono essere ridotti. Le domande presentate vertono su quantitativi globali che eccedono i quantitativi disponibili. Stando così le cose e nell'interno di garantire un'equa ripartizione dei quantitativi disponibili, è opportuno ridurre proporzionalmente i quantitativi richiesti,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Ogni domanda di titolo di importazione presentato a norma dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 996/97 è soddisfatta entro il limite dello 0,4452 % del quantitativo richiesto.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il 31 luglio 2001.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 2001.

    Per la Commissione

    Frederik Bolkestein

    Membro della Commissione

    (1) GU L 144 del 4.6.1997, pag. 6.

    (2) GU L 175 del 19.6.1998, pag. 9.

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