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Document 32001R1496
Commission Regulation (EC) No 1496/2001 of 20 July 2001 amending Regulation (EC) No 1209/2001 and derogating from Regulation (EC) No 562/2000 laying down detailed rules for the application of Council Regulation (EC) No 1254/1999 as regards the buying-in of beef
Regolamento (CE) n. 1496/2001 della Commissione, del 20 luglio 2001, che modifica il regolamento (CE) n. 1209/2001 e prevede deroghe al regolamento (CE) n. 562/2000 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio riguardo ai regimi di acquisto all'intervento pubblico nel settore delle carni bovine
Regolamento (CE) n. 1496/2001 della Commissione, del 20 luglio 2001, che modifica il regolamento (CE) n. 1209/2001 e prevede deroghe al regolamento (CE) n. 562/2000 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio riguardo ai regimi di acquisto all'intervento pubblico nel settore delle carni bovine
GU L 197 del 21.7.2001, p. 3–3
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/03/2002
Regolamento (CE) n. 1496/2001 della Commissione, del 20 luglio 2001, che modifica il regolamento (CE) n. 1209/2001 e prevede deroghe al regolamento (CE) n. 562/2000 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio riguardo ai regimi di acquisto all'intervento pubblico nel settore delle carni bovine
Gazzetta ufficiale n. L 197 del 21/07/2001 pag. 0003 - 0003
Regolamento (CE) n. 1496/2001 della Commissione del 20 luglio 2001 che modifica il regolamento (CE) n. 1209/2001 e prevede deroghe al regolamento (CE) n. 562/2000 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio riguardo ai regimi di acquisto all'intervento pubblico nel settore delle carni bovine LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine(1), in particolare l'articolo 47, paragrafo 8, considerando quanto segue: (1) Il regolamento (CE) n. 1209/2001 della Commissione(2) prevede una serie di deroghe al regolamento (CE) n. 562/2000 della Commissione(3) al fine di gestire la situazione di mercato eccezionale conseguente ai recenti avvenimenti connessi all'encefalopatia spongiforme bovina (BSE). La successiva epidemia di afta epizootica ha reso necessarie alcune ulteriori modifiche. (2) È opportuno introdurre la possibilità di acquistare all'intervento carcasse di peso superiore al peso massimo, limitando tuttavia in tal caso il prezzo d'acquisto al prezzo del peso massimo autorizzato. Relativamente all'acquisto di quarti anteriori, questa restrizione dovrebbe essere applicata limitando il prezzo d'acquisto all'intervento al 40 % del prezzo del peso massimo autorizzato per le carcasse. (3) Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 1209/2001. (4) In considerazione dell'evolversi della situazione, il presente regolamento deve entrare in vigore immediatamente. (5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 All'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1209/2001, il testo del paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente: "3. In deroga all'articolo 4, paragrafo 2, lettera g), del regolamento (CE) n. 562/2000, per il terzo trimestre 2001, il peso massimo delle carcasse di cui alla disposizione suddetta è di 390 chilogrammi; tuttavia, possono essere acquistate all'intervento carcasse di peso superiore a 390 chilogrammi, ma in tal caso il prezzo d'acquisto corrisposto non può essere superiore al prezzo corrispondente al summenzionato peso massimo, oppure, nel caso dei quarti anteriori, il prezzo di acquisto corrisposto non può essere superiore al prezzo corrispondente al 40 % del peso massimo autorizzato." Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 20 luglio 2001. Per la Commissione Franz Fischler Membro della Commissione (1) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21. (2) GU L 165 del 22.6.2001, pag. 15. (3) GU L 68 del 16.3.2000, pag. 22.