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Document 32001R1334

    Regolamento (CE) n. 1334/2001 della Commissione, del 2 luglio 2001, concernente l'autorizzazione provvisoria di un nuovo additivo nell'alimentazione degli animali (Testo rilevante ai fini del SEE)

    GU L 180 del 3.7.2001, p. 18–19 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

    Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 16/04/2003

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/1334/oj

    32001R1334

    Regolamento (CE) n. 1334/2001 della Commissione, del 2 luglio 2001, concernente l'autorizzazione provvisoria di un nuovo additivo nell'alimentazione degli animali (Testo rilevante ai fini del SEE)

    Gazzetta ufficiale n. L 180 del 03/07/2001 pag. 0018 - 0019


    Regolamento (CE) n. 1334/2001 della Commissione

    del 2 luglio 2001

    concernente l'autorizzazione provvisoria di un nuovo additivo nell'alimentazione degli animali

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    vista la direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali(1), modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 2697/2000 della Commissione(2), in particolare l'articolo 4,

    considerando quanto segue:

    (1) La direttiva 70/524/CEE dispone che possano essere autorizzati nuovi additivi previo esame di una domanda inoltrata ai sensi dell'articolo 4 della stessa direttiva.

    (2) A norma dell'articolo 9e, paragrafo 1, della direttiva 70/524/CEE un nuovo additivo può essere autorizzato provvisoriamente se risultano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 3a, lettere da b) ad e) della direttiva, e se, in base ai risultati disponibili, si possa presumere che nell'alimentazione animale produca uno degli effetti di cui all'articolo 2, lettera a). Per gli additivi di cui alla parte II dell'allegato C della direttiva, in particolare anche le sostanze che favoriscono la crescita, le autorizzazioni provvisorie possono essere concesse per un periodo massimo di quattro anni.

    (3) Ai sensi dell'articolo 2, lettera aaa), della direttiva 70/524/CEE l'autorizzazione per le sostanze che favoriscono la crescita deve rimandare alla persona responsabile della loro immissione in circolazione.

    (4) Dall'esame dei fascicoli presentati emerge che il potassio diformato appartenente al gruppo delle "Sostanze che favoriscono la crescita" descritto nell'allegato soddisfa le condizioni di cui sopra e può pertanto essere provvisoriamente autorizzato per un periodo di quattro anni.

    (5) L'esame del fascicolo indica la possibilità di introdurre determinate procedure per proteggere i lavoratori dall'esposizione agli additivi. Tale protezione va comunque garantita con l'applicazione della direttiva del Consiglio 89/391/CEE, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro(3).

    (6) Il comitato scientifico dell'alimentazione animale ha espresso parere favorevole in merito all'innocuità della sostanza che favorisce la crescita per gli animali, gli utenti, i consumatori e l'ambiente alle condizioni descritte nel citato allegato.

    (7) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente degli alimenti per animali,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    L'additivo appartenente al gruppo "Sostanze che favoriscono la crescita" elencato all'allegato al presente regolamento è autorizzato provvisoriamente quale additivo nell'alimentazione animale alle condizioni specificate indicate nello stesso allegato.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Esso è applicabile a decorrere dal 1o luglio 2001.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 2 luglio 2001.

    Per la Commissione

    David Byrne

    Membro della Commissione

    (1) GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1.

    (2) GU L 319 del 16.12.2000, pag. 1.

    (3) GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1.

    ALLEGATO

    >SPAZIO PER TABELLA>

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