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Document 32001R1295

    Regolamento (CE) n. 1295/2001 della Commissione, del 28 giugno 2001, che fissa le restituzioni alla produzione nel settore dei cereali e del riso

    GU L 176 del 29.6.2001, p. 51–51 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/1295/oj

    32001R1295

    Regolamento (CE) n. 1295/2001 della Commissione, del 28 giugno 2001, che fissa le restituzioni alla produzione nel settore dei cereali e del riso

    Gazzetta ufficiale n. L 176 del 29/06/2001 pag. 0051 - 0051


    Regolamento (CE) n. 1295/2001 della Commissione

    del 28 giugno 2001

    che fissa le restituzioni alla produzione nel settore dei cereali e del riso

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000(2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,

    visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso(3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1667/2000(4), in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,

    visto il regolamento (CEE) n. 1722/93 della Commissione, del 30 giugno 1993, che stabilisce le modalità di applicazione relative al regime delle restituzioni alla produzione nel settore dei cereali e del riso(5), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 87/1999(6), in particolare l'articolo 3,

    considerando quanto segue:

    (1) Il regolamento (CEE) n. 1722/93 stabilisce le modalità per la concessione della restituzione alla produzione. La base di calcolo è definita all'articolo 3 di tale regolamento. La restituzione così calcolata deve essere fissata una volta al mese e può essere modificata qualora i prezzi del granturco e/o del frumento subiscano variazioni significative.

    (2) Le restituzioni alla produzione fissate nel presente regolamento debbono essere aggiustate applicando i coefficienti che figurano nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 1722/93, al fine di stabilire l'importo esatto da pagare.

    (3) Il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    La restituzione, espressa per tonnellata di amido di granturco, di frumento, di orzo, di avena, di fecola di patate, di riso o di rotture di riso, di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1722/93, è fissata a 0,00 EUR/t.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il 29 giugno 2001.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 2001.

    Per la Commissione

    Franz Fischler

    Membro della Commissione

    (1) GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

    (2) GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

    (3) GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

    (4) GU L 193 del 29.7.2000, pag. 3.

    (5) GU L 159 dell'1.7.1993, pag. 112.

    (6) GU L 9 del 15.1.1999, pag. 8.

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