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Document 32001R1264

    Regolamento (CE) n. 1264/2001 della Commissione, del 27 giugno 2001, che modifica il regolamento (CE) n. 1531/2000 relativo a una gara permanente per la determinazione di prelievi e/o di restituzioni all'esportazione di zucchero bianco nel quadro della campagna di commercializzazione 2000/01, il regolamento (CEE) n. 1729/78 che stabilisce le modalità d'applicazione concernenti la restituzione alla produzione per lo zucchero utilizzato nell'industria chimica e il regolamento (CE) n. 1729/97 relativo all'adeguamento di talune restituzioni all'esportazione fissate in anticipo, a seguito di una modifica dei prezzi o del contributo di magazzinaggio nel settore dello zucchero

    GU L 178 del 30.6.2001, p. 61–62 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/09/2001

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/1264/oj

    32001R1264

    Regolamento (CE) n. 1264/2001 della Commissione, del 27 giugno 2001, che modifica il regolamento (CE) n. 1531/2000 relativo a una gara permanente per la determinazione di prelievi e/o di restituzioni all'esportazione di zucchero bianco nel quadro della campagna di commercializzazione 2000/01, il regolamento (CEE) n. 1729/78 che stabilisce le modalità d'applicazione concernenti la restituzione alla produzione per lo zucchero utilizzato nell'industria chimica e il regolamento (CE) n. 1729/97 relativo all'adeguamento di talune restituzioni all'esportazione fissate in anticipo, a seguito di una modifica dei prezzi o del contributo di magazzinaggio nel settore dello zucchero

    Gazzetta ufficiale n. L 178 del 30/06/2001 pag. 0061 - 0062


    Regolamento (CE) n. 1264/2001 della Commissione

    del 27 giugno 2001

    che modifica il regolamento (CE) n. 1531/2000 relativo a una gara permanente per la determinazione di prelievi e/o di restituzioni all'esportazione di zucchero bianco nel quadro della campagna di commercializzazione 2000/01, il regolamento (CEE) n. 1729/78 che stabilisce le modalità d'applicazione concernenti la restituzione alla produzione per lo zucchero utilizzato nell'industria chimica e il regolamento (CE) n. 1729/97 relativo all'adeguamento di talune restituzioni all'esportazione fissate in anticipo, a seguito di una modifica dei prezzi o del contributo di magazzinaggio nel settore dello zucchero

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero(1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 5,

    considerando quanto segue:

    (1) L'articolo 7 del regolamento (CE) n. 2135/95 della Commissione(2) prevede che, qualora nel periodo compreso tra il giorno della presentazione della domanda di titolo di esportazione con restituzione fissata o il giorno della scadenza del termine per la presentazione delle offerte e il giorno dell'esportazione si verifichi una modifica del prezzo dello zucchero, l'importo della restituzione può essere adattato.

    (2) L'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1531/2000 della Commissione(3), l'articolo 5 bis, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1729/78 della Commissione(4), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1148/98(5), e l'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1729/97 della Commissione(6), modificato dal regolamento (CE) n. 1148/98, prevedono, in deroga all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 2135/95, l'adeguamento degli importi delle restituzioni all'esportazione e alla produzione nel caso in cui si verifichi, durante il periodo ivi indicato, una modifica dei contributi di magazzinaggio. Tale adeguamento tiene conto della variazione dei costi dello zucchero, sulla base dei quali sono fissate le restituzioni.

    (3) Il regolamento (CE) n. 1260/2001 non prevede più un regime di compensazione delle spese di magazzinaggio implicante un rimborso forfettario e la sua copertura finanziaria tramite un contributo a decorrere dal 1o luglio 2001. Di conseguenza, la deroga all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 2135/95 non è più giustificata, data la scomparsa del contributo di magazzinaggio dall'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero(7).

    (4) I costi dello zucchero che possono beneficiare delle restituzioni resterebbero invariati, dal momento che l'articolo 48, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1260/2001 prevede che, per lo zucchero in giacenza al 30 giugno 2001 nel quadro del regime di compensazione delle spese di magazzinaggio, ai fini della riscossione del contributo di magazzinaggio si considera giorno di smercio il 30 giugno 2001. Di conseguenza, è opportuno non procedere all'adeguamento delle restituzioni fissate anteriormente al 1o luglio 2001, durante il periodo di validità dei relativi documenti e al più tardi fino al 30 settembre 2001, per lo zucchero così definito. Occorre pertanto modificare le deroghe all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 2135/95.

    (5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Per lo zucchero in giacenza alla data del 30 giugno 2001, soggetto al contributo di magazzinaggio di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1434/2000 della Commissione(8), cioè prodotto nel corso della campagna saccarifera precedente la campagna 2001/02, l'adeguamento legato alla modifica del contributo di magazzinaggio, previsto

    - all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1531/2000,

    - all'articolo 5 bis, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1729/78, e

    - all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1729/97

    non si applica alle restituzioni fissate anteriormente al 1o luglio 2001 durante il periodo di validità dei titoli di esportazione e dei titoli di restituzione alla produzione, al massimo fino al 30 settembre 2001.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il 1o luglio 2001.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 27 giugno 2001.

    Per la Commissione

    Franz Fischler

    Membro della Commissione

    (1) Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.

    (2) GU L 214 dell'8.9.1995, pag. 16.

    (3) GU L 175 del 14.7.2000, pag. 69.

    (4) GU L 201 del 25.7.1978, pag. 26.

    (5) GU L 159 del 3.6.1998, pag. 39.

    (6) GU L 243 del 5.9.1997, pag. 1.

    (7) GU C 29 E del 30.1.2001, pag. 315.

    (8) GU L 161 dell'1.7.2000, pag. 59.

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