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Document 32001R0995
Commission Regulation (EC) No 995/2001 of 22 May 2001 implementing Regulation (EC) No 2516/2000 of the European Parliament and of the Council modifying the common principles of the European system of national and regional accounts in the Community (ESA 95) as concerns taxes and social contributions
Regolamento (CE) n. 995/2001 della Commissione, del 22 maggio 2001, recante attuazione del regolamento (CE) n. 2516/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i principi comuni del sistema europeo dei conti nazionali e regionali nella Comunità (SEC 95) per quanto riguarda le imposte ed i contributi sociali
Regolamento (CE) n. 995/2001 della Commissione, del 22 maggio 2001, recante attuazione del regolamento (CE) n. 2516/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i principi comuni del sistema europeo dei conti nazionali e regionali nella Comunità (SEC 95) per quanto riguarda le imposte ed i contributi sociali
GU L 139 del 23.5.2001, pp. 3–8
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In force
Regolamento (CE) n. 995/2001 della Commissione, del 22 maggio 2001, recante attuazione del regolamento (CE) n. 2516/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i principi comuni del sistema europeo dei conti nazionali e regionali nella Comunità (SEC 95) per quanto riguarda le imposte ed i contributi sociali
Gazzetta ufficiale n. L 139 del 23/05/2001 pag. 0003 - 0008
Regolamento (CE) n. 995/2001 della Commissione del 22 maggio 2001 recante attuazione del regolamento (CE) n. 2516/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i principi comuni del sistema europeo dei conti nazionali e regionali nella Comunità (SEC 95) per quanto riguarda le imposte ed i contributi sociali LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CE) n. 2223/96 del Consiglio, del 25 giugno 1996, relativo al sistema europeo dei conti nazionali e regionali nella Comunità (SEC 95)(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2516/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio(2), in particolare l'articolo 2, paragrafo 2 e l'articolo 3, paragrafo 2, visto il regolamento (CE) n. 2516/2000 che modifica i principi comuni del sistema europeo dei conti nazionali e regionali nella Comunità (SEC 95) per quanto riguarda le imposte e i contributi sociali, in particolare l'articolo 5, considerando quanto segue: (1) Il regolamento (CE) n. 2223/96 relativo al SEC 95 costituisce il quadro di riferimento per l'elaborazione dei conti nazionali necessari per le statistiche della Comunità europea, in quanto definisce una serie di norme, definizioni, classificazioni e regole contabili comuni per poter ottenere risultati comparabili tra i vari Stati membri. (2) Il regolamento (CE) n. 2516/2000 garantisce la comparabilità e la trasparenza tra gli Stati membri nella registrazione delle imposte e dei contributi sociali nel SEC 95 per la procedura per i disavanzi eccessivi. L'accreditamento/indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche non include gli importi delle imposte e dei contributi sociali il cui incasso è improbabile. (3) Ai fini dell'applicazione del regolamento (CE) n. 2516/2000 ed entro sei mesi dalla sua adozione, la Commissione introduce nel testo dell'allegato A del regolamento (CE) n. 2223/96 le necessarie modifiche. (4) L'articolo 2, paragrafo 2 e l'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2223/96 stabiliscono le condizioni alle quali la Commissione può adottare modifiche del SEC 95, in particolare le modifiche necessarie dell'allegato B di detto regolamento. (5) Il comitato delle statistiche monetarie, finanziarie e della bilancia dei pagamenti, istituito con la decisione 91/115/CEE del Consiglio(3), modificata dalla decisione 96/174/CE(4), è stato consultato. (6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del programma statistico (CPS), istituito con la decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio(5), HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Gli allegati A e B del regolamento (CE) n. 2223/96 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento non è applicato durante il periodo transitorio che può essere concesso agli Stati membri ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2516/2000. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 22 maggio 2001. Per la Commissione Pedro Solbes Mira Membro della Commissione (1) GU L 310 del 30.11.1996, pag. 1. (2) GU L 290 del 17.11.2000, pag. 1. (3) GU L 59 del 6.3.1991, pag. 19. (4) GU L 51 dell'1.3.1996, pag. 48. (5) GU L 181 del 28.6.1989, pag. 47. ALLEGATO MODIFICHE DELL'ALLEGATO A DEL REGOLAMENTO (CE) N. 2223/96 >SPAZIO PER TABELLA> MODIFICHE DELL'ALLEGATO B DEL REGOLAMENTO (CE) N. 2223/96 >SPAZIO PER TABELLA>