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Document 32001R0913
Commission Regulation (EC) No 913/2001 of 10 May 2001 amending the Annex to Regulation (EC) No 1107/96 on the registration of geographical indications and designations of origin under the procedure laid down in Article 17 of Council Regulation (EEC) No 2081/92
Regolamento (CE) n. 913/2001 della Commissione, del 10 maggio 2001, che modifica l'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 relativo alla registrazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine nel quadro della procedura di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio
Regolamento (CE) n. 913/2001 della Commissione, del 10 maggio 2001, che modifica l'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 relativo alla registrazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine nel quadro della procedura di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio
GU L 129 del 11.5.2001, p. 8–8
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
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In force
Regolamento (CE) n. 913/2001 della Commissione, del 10 maggio 2001, che modifica l'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 relativo alla registrazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine nel quadro della procedura di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio
Gazzetta ufficiale n. L 129 del 11/05/2001 pag. 0008 - 0008
Regolamento (CE) n. 913/2001 della Commissione del 10 maggio 2001 che modifica l'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 relativo alla registrazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine nel quadro della procedura di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2796/2000 della Commissione(2), in particolare l'articolo 9, considerando quanto segue: (1) Conformemente all'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2081/92, il governo spagnolo ha chiesto di modificare in "Mahón-Menorca" la denominazione "Mahón" registrata quale denominazione d'origine protetta con il regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione(3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2703/2000(4). (2) Dall'esame della suddetta domanda di modifica si è constatato che si tratta di una modifica non secondaria. Tale constatazione scaturisce dal fatto che, trattandosi di una modifica della denominazione registrata, essa può infirmare i diritti dei titolari della denominazione in causa e avere inoltre effetti sui diritti dei produttori terzi. (3) Conformemente alla procedura prevista dall'articolo 9 del regolamento (CE) n. 2081/92 e trattandosi di una modifica non secondaria, si applica mutatis mutandis la procedura prevista dall'articolo 6. (4) Si è considerato che la modifica è conforme al regolamento (CEE) n. 2081/92. Non è stata trasmessa alla Commissione alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 7 dello stesso regolamento in seguito alla pubblicazione di tale denominazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee(5). (5) La modifica della denominazione "Mahón" in "Mahón-Menorca" deve essere pertanto registrata modificando l'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96. (6) Conformemente al disposto dell'articolo 6, paragrafo 4, la modifica in "Mahón-Menorca" della denominazione "Mahón" deve essere pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 L'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 è modificato come segue: La denominazione d'origine protetta "Mahón" è sostituita dalla denominazione "Mahón-Menorca". Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 10 maggio 2001. Per la Commissione Franz Fischler Membro della Commissione (1) GU L 208 del 24.7.1992, pag. 1. (2) GU L 324 del 21.12.2000, pag. 26. (3) GU L 148 del 21.6.1996, pag. 1. (4) GU L 311 del 12.12.2000, pag. 25. (5) GU C 214 del 27.7.2000, pag. 3.