Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001R0896

    Regolamento (CE) n. 896/2001 della Commissione, del 7 maggio 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio in ordine al regime di importazione delle banane nella Comunità

    GU L 126 del 8.5.2001, p. 6–16 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 08/02/2006; abrogato da 32006R0219

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/896/oj

    32001R0896

    Regolamento (CE) n. 896/2001 della Commissione, del 7 maggio 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio in ordine al regime di importazione delle banane nella Comunità

    Gazzetta ufficiale n. L 126 del 08/05/2001 pag. 0006 - 0016


    Regolamento (CE) n. 896/2001 della Commissione

    del 7 maggio 2001

    recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio in ordine al regime di importazione delle banane nella Comunità

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio, del 13 febbraio 1993, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 216/2001(2), in particolare l'articolo 20,

    considerando quanto segue:

    (1) Con il regolamento (CE) n. 216/2001 il Consiglio ha modificato il regime di importazione delle banane istituito dal titolo IV del regolamento (CEE) n. 404/93. In particolare ha aperto un contingente tariffario autonomo C di 850000 t, al dazio doganale di 300 EUR/t, in aggiunta al contingente tariffario di 2200000 t consolidato presso l'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) e al contingente addizionale di 353000 t. È necessario adottare le disposizioni necessarie per l'attuazione di tale regime, comprese le misure transitorie motivate dall'entrata in vigore del presente regolamento il 1o luglio 2001, nonché le disposizioni relative alle importazioni al tasso della tariffa doganale comune.

    (2) In applicazione dell'articolo 18, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 404/93, in assenza di accordo tra le parti contraenti dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) aventi un interesse sostanziale nella fornitura di banane non è necessario procedere alla ripartizione dei contingenti tariffari "A" e "B" tra i paesi fornitori.

    (3) A norma dell'articolo 19 del regolamento (CEE) n. 404/93 la gestione dei contingenti tariffari può essere espletata applicando il metodo che tiene conto delle correnti di scambio tradizionali (metodo detto degli operatori "tradizionali/nuovi arrivati") oppure altri metodi. Per l'attuazione del nuovo regime a partire dal secondo semestre del 2001 appare opportuno dare accesso ai contingenti tariffari agli operatori tradizionali che abbiano provveduto a spese loro, nel corso di un determinato periodo di riferimento, all'acquisto del prodotto fresco presso i produttori dei paesi terzi oppure alla produzione, alla spedizione e allo scaricamento dei prodotti sul territorio doganale della Comunità. Nel quadro del presente regolamento tali attività sono definite "importazioni primarie".

    (4) Appare opportuno adottare una definizione uniforme degli operatori tradizionali per tutti i contingenti tariffari e stabilire i rispettivi quantitativi di riferimento alle stesse condizioni, ma distinguendo tra gli operatori hanno approvvigionato il mercato comunitario con banane orginarie dei paesi terzi non ACP oppure con banane ACP non tradizionali, oppure che vi abbiano provveduto con banane ACP tradizionali, nel corso del periodo di riferimento, ai sensi delle definizioni figuranti nell'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 404/93 in vigore prima dell'ultima modifica apportatavi dal regolamento (CE) n. 216/2001.

    (5) Ai fini della definizione delle categorie di operatori e la fissazione dei quantitativi di riferimento degli operatori tradizionali è opportuno prendere in considerazione quale periodo di riferimento il triennio 1994-1996, che è l'ultimo triennio per il quale la Commissione dispone di dati sufficientemente verificati in merito alle importazioni primarie. La scelta di tale periodo permette di risolvere un'annosa controversia con alcuni partner commerciali della Comunità. Alla luce dei dati disponibili su cui si è basata la gestione dei contingenti aperti nel 1998 non è necessario richiedere la registrazione degli operatori tradizionali.

    (6) È necessario riservare una parte dei contingenti tariffari agli operatori non tradizionali. Tale parte deve permettere agli operatori che non hanno mai realizzato in precedenza importazioni primarie, nel corso del periodo di riferimento, di proseguire l'attività commerciale e di adeguarsi alle nuove disposizioni, nonché permettere a nuovi operatori di avviare un'attività di importazione in questo settore, favorendo in questo modo una sana concorrenza.

    (7) L'esperienza acquisita nel corso di vari anni di applicazione del regime comunitario di importazione delle banane induce a rafforzare i criteri definiti per gli operatori non tradizionali e per l'ammissibilità di nuovi operatori, in modo da evitare la registrazione di semplici agenti prestanome e la concessione di assegnazioni per domande artificiose o meramente speculative; in particolare appare opportuno esigere un'esperienza minima nel commercio di importazione di banane fresche. Per evitare inoltre che vengano presentate domande di assegnazioni annue soproporzionate rispetto alle capacità effettive degli operatori, alle quali non farebbero seguito domande di titoli di importazione per quantitativi corrispondenti, è opportuno subordinare la presentazione della domanda di assegnazione annua alla costituzione di una cauzione che sostituisce la cauzione relativa al titolo d'importazione. Tale cauzione deve essere svincolata immediatamente in proporzione ai quantitativi per i quali l'operatore utilizza effettivamente la propria assegnazione annua e fornisce la prova di aver provveduto alla spedizione e allo scaricamento delle merci nella Comunità, nonché all'immissione in libera pratica, per proprio conto. Nello stesso intento occorre subordinare la concessione di un'assegnazione, negli anni successivi, ad un utilizzazione minima dell'assegnazione annua precedente.

    (8) È opportuno rammentare che gli operatori hanno la possibilità, secondo il caso, di realizzare fusioni o di costituire associazioni, nel rispetto delle condizioni definite dalle legislazioni nazionali, per soddisfare gli obblighi ed esercitare i diritti conferiti dal presente regolamento.

    (9) È opportuno adottare disposizioni per la registrazione degli operatori non tradizionali e la determinazione della loro assegnazione annua, indicare le verifiche e i controlli che incombono alle autorità nazionali competenti e precisare le conseguenze in caso di inosservanza di determinati obblighi, in particolare per quanto riguarda le registrazioni e le dichiarazioni per l'ottenimento delle assegnazioni nell'ambito del regime di importazione.

    (10) Per l'attuazione del regime dei contingenti tariffari il 1o luglio 2001, è opportuno mantenere gli strumenti di gestione periodica istituiti dal regolamento (CE) n. 2362/98 della Commissione, del 28 ottobre 1998, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio, con riguardo al regime di importazione delle banane nella Comunità(3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1632/2000(4), adattandone le modalità, per quanto necessario. Ciò riguarda soprattutto la fissazione di quantitativi indicativi per i primi tre trimestri, la fissazione di massimali per le domande individuali, la periodicità della presentazione delle domande di titoli e del loro rilascio, nonché l'emissione di titoli di riassegnazione dei quantitativi non utilizzati. Tuttavia, la gestione separata dei contingenti tariffari A e B, da un lato e, dall'altro, del contingente C, per quanto riguarda la parte assegnata agli operatori tradizionali, presuppone che questi ultimi operatori possano presentare domande di titoli solo nell'ambito del contingente tariffario per il quale è stata loro concessa e notificata una quantità di riferimento.

    (11) Ai fini dell'applicazione dell'articolo 18, paragrafi 6 e 7, del regolamento (CEE) n. 404/93, occorre definire gli elementi costitutivi del bilancio della produzione, del consumo, delle importazioni e delle esportazioni che deve essere elaborato prima di aumentare il contingente autonomo, in caso di aumento della domanda o di circostanze eccezionali che pregiudichino l'approvvigionamento del mercato comunitario.

    (12) Salvo deroghe esplicite, si applicano le disposizioni del regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione, del 9 giugno 2000, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli di importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli(5), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 369/2001(6). In applicazione dell'articolo 9 del citato regolamento, i diritti derivanti dai titoli possono essere trasferiti dal titolare, durante il periodo di validità degli stessi, una sola volta per titolo o relativo estratto.

    (13) Occorre precisare le condizioni del suddetto trasferimento dei titoli, tenendo conto della definizione delle categorie di operatori contenuta nel presente regolamento. La cessione limitata ad un solo cessionario per titolo o estratto di titolo favorisce l'evoluzione dei rapporti commerciali tra i diversi operatori registrati. Tuttavia per non suscitare la creazione di rapporti artificiosi o speculativi, né turbare i normali rapporti commerciali è opportuno vietare il trasferimento da parte degli operatori non tradizionali a favore degli operatori tradizionali.

    (14) È opportuno precisare tutte le comunicazioni necessarie tra gli operatori, gli Stati membri e la Commissione per l'applicazione del presente regolamento, in particolare per quanto riguarda la fissazione dei quantitativi di riferimento e delle assegnazioni degli operatori, la gestione periodica dei contingenti tariffari e il controllo del mercato.

    (15) Quale misura transitoria necessaria per l'applicazione del nuovo regime a decorrere dal 1o luglio 2001, è opportuno anzitutto prevedere una deroga alle disposizioni amministrative concernenti il calendario di registrazione degli operatori non tradizionali e la trasmissione alle autorità nazionali competenti dei documenti giustificativi relativi alla registrazione.

    (16) In secondo luogo occorre fissare i quantitativi che possono essere importati nel terzo trimestre 2001 nell'ambito dei contingenti tariffari, fissare il massimale delle domande individuali di titoli degli operatori, nonché un calendario rigoroso per l'inoltro delle domande.

    (17) Le modificazioni del regime di importazione delle banane nella Comunità introdotte dal presente regolamento relative alle definizioni degli operatori non tradizionali, esigono verifiche e controlli delle autorità nazionali competenti in cooperazione con la Commissione. Tali operazioni possono eventualmente portare a rettifiche delle assegnazioni concesse agli operatori. Ne deriva, in particolare, che gli operatori non possono considerare tali assegnazioni come diritti acquisiti né costituire aspettative legittime.

    (18) È necessario abrogare il regolamento (CE) n. 2362/98.

    (19) In applicazione dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 395/2001 della Commissione(7) il regolamento (CE) n. 216/2001 si applica a partire dal 1o luglio 2001. Per permettere agli operatori di beneficiare a partire da tale data delle norme ivi previste è opportuno adottare misure transitorie che permettano agli Stati membri e alla Commissione di disporre degli elementi necessari per garantire che i titoli possano essere utilizzati a partire dal 1o luglio 2001.

    (20) Il comitato di gestione per le banane non si è pronunciato entro il termine previsto dal suo presidente,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    TITOLO 1

    DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE

    Articolo 1

    Il presente regolamento detta le modalità del regime d'importazione delle banane, sia per le importazioni nell'ambito dei contingenti tariffari di cui all'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 404/93, sia per le importazioni al di fuori di tale ambito.

    Articolo 2

    I contingenti tariffari di cui all'articolo 1 sono aperti secondo la ripartizione seguente:

    a) 83 % agli operatori tradizionali ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1;

    b) 17 % agli operatori non tradizionali ai sensi dell'articolo 6.

    TITOLO II

    GESTIONE DEI CONTINGENTI TARIFFARI

    Capo 1

    Definizione degli operatori

    Sezione I: "Operatori tradizionali"

    Articolo 3

    Ai fini del presente regolamento si intende per:

    1) "operatore tradizionale" l'agente economico, persona fisica o giuridica, agente individuale o associazione, stabilito nella Comunità nel periodo che determina il suo quantitativo di riferimento, il quale ha acquistato per proprio conto un quantitativo minimo di banane originarie dei paesi terzi presso i produttori, od eventualmente ha realizzato per proprio conto la produzione e quindi la spedizione e la vendita nella Comunità.

    L'operazione di cui al primo comma è denominata in appresso "importazione primaria".

    Il quantitativo minimo di cui al primo comma è di 250 tonnellate realizzate in uno qualsiasi degli anni del periodo di riferimento. Il quantitativo minimo è di 20 tonnellate se la commercializzazione o l'importazione riguardano unicamente banane di lunghezza inferiore o uguale a 10 cm;

    2) "operatore tradizionale A/B" l'operatore tradizionale che ha effettuato importazioni primarie per il quantitativo minimo di "banane di Stati terzi" e/o di "banane ACP non tradizionali" ai sensi delle definizioni di cui all'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 404/93 nella versione modificata dal regolamento (CE) n. 1637/98(8);

    3) "operatore tradizionale C" l'operatore tradizionale che ha effettuato importazioni primarie per il quantitativo minimo di "banane ACP tradizionali" ai sensi della definizione di cui al succitato articolo 16 nella versione modificata dal regolamento (CE) n. 1637/98.

    Articolo 4

    1. Il quantitativo di riferimento di ogni operatore tradizionale A/B è fissato, su semplice richiesta scritta dell'operatore presentata entro l'11 maggio 2001, in base alla media delle importazioni primarie di banane di Stati terzi e/o di banane ACP non tradizionali realizzate negli anni 1994, 1995 e 1996, prese in considerazione nell'anno 1998 ai fini della gestione del contingente tariffario di importazione di banane originarie dei paesi terzi e dei quantitativi di banane ACP non tradizionali, conformemente alle disposizioni dell'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 404/93, applicabili nel 1998 alla categoria di operatori di cui al paragrafo 1, lettera a), dello stesso articolo.

    2. Il quantitativo di riferimento di ogni operatore tradizionale C è fissato, su semplice richiesta scritta dell'operatore presentata entro l'11 maggio 2001, in base alla media delle importazioni primarie di banane ACP tradizionali realizzate negli anni 1994, 1995 e 1996 nel quadro dei quantitativi di banane ACP tradizionali per l'anno 1998.

    3. Gli operatori nati dalla fusione di operatori tradizionali, aventi ciascuno diritti in virtù del presente regolamento, beneficiano degli stessi diritti degli operatori iniziali.

    Articolo 5

    1. Entro il 15 maggio 2001 gli Stati membri comunicano alla Commissione il totale dei quantitativi di riferimento di cui all'articolo 4, paragrafi 1 e 2.

    2. Tenuto conto delle comunicazioni effettuate in applicazione del paragrafo 1 e in funzione dei quantitativi disponibili dei contingenti tariffari A/B e C, la Commissione fissa, se del caso, un coefficiente di adattamento da applicare al quantitativo di riferimento di ogni operatore.

    3. In caso di applicazione del paragrafo 2, entro il 7 giugno 2001 le autorità competenti notificano a ciascun operatore il quantitativo di riferimento assegnatogli, adeguato mediante l'applicazione del suddetto coefficiente.

    4. Nell'allegato figura l'elenco delle autorità competenti degli Stati membri. Tale elenco è modificato dalla Commissione, su richiesta degli Stati membri interessati.

    Sezione II: "Operatori non tradizionali"

    Articolo 6

    Ai fini del presente regolamento s'intende per "operatore non tradizionale" l'agente economico stabilito nella Comunità al momento della sua registrazione, il quale:

    a) abbia esercitato per conto proprio e a titolo autonomo, durante uno dei due anni immediatamente precedenti l'anno per il quale è chiesta la registrazione, un'attività commerciale di importazione nella Comunità di banane fresche di cui al codice NC 0803 00 19;

    b) abbia realizzato, nell'ambito di tale attività, importazioni per un valore dichiarato in dogana pari o superiore a 1200000 EUR nel periodo indicato alla lettera a);

    c) non disponga di un quantitativo di riferimento come operatore tradizionale nel quadro del contingente tariffario per il quale chiede la registrazione in applicazione dell'articolo 7 e non sia una persona fisica o giuridica legata ad un operatore tradizionale ai sensi dell'articolo 143 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione(9).

    Articolo 7

    1. Un operatore può essere registrato in un solo Stato membro di sua scelta come operatore non tradizionale per il contingente tariffario A/B e/o il contingente tariffario C.

    Un operatore tradizionale per un contingente tariffario può essere registrato come operatore non tradizionale nell'ambito del contingente tariffario per il quale non dispone di un quantitativo di riferimento.

    Tuttavia, un operatore tradizionale C può essere registrato come operatore non tradizionale per il contingente tariffario A/B soltanto se fornisce la prova che ha realizzato nel periodo indicato un'attività di importazione di banane di Stati terzi e/o di banane ACP non tradizionali per il valore dichiarato in dogana di cui all'articolo 6, lettera b).

    2. Ai fini della registrazione, l'operatore trasmette alle autorità competenti figuranti nell'allegato i seguenti documenti giustificativi:

    a) prova dell'iscrizione in un registro di commercio dello Stato membro o prove alternative accettate dalle medesime autorità; e

    b) prove della realizzazione di importazioni di banane, mediante la presentazione dei titoli d'importazione utilizzati o, qualora l'importazione o l'esportazione non siano soggette alla presentazione di un titolo, mediante la presentazione dei documenti doganali appropriati; e

    c) copia di un attestato di un perito contabile indipendente giurato che certifichi la realizzazione di importazioni per il valore indicato all'articolo 6, lettera b), o copia delle corrispondenti dichiarazioni in dogana vistate dalle autorità doganali.

    3. Le domande di registrazione sono presentate ogni anno anteriormente al 1o ottobre.

    4. Per ottenere il rinnovo della registrazione, l'operatore deve fornire alle autorità competenti la prova che ha effettivament e importato, per proprio conto, almeno il 50 % del quantitativo assegnatogli per l'anno in corso. Per il rinnovo della registrazione per l'anno 2002, tale percentuale è portata al 30 %.

    La domanda di rinnovo, inoltrata ogni anno anteriormente al 1o ottobre, è accompagnata da una copia dei titoli d'importazione utilizzati e dalla prova del pagamento dei dazi doganali applicabili il giorno dell'espletamento delle formalità doganali d'importazione, nonché da copia del titolo o dei titoli d'importazione rilasciati per il trimestre in corso.

    5. Gli Stati membri comunicano ogni anno alla Commissione, anteriormente al 10 ottobre, l'elenco degli operatori che hanno presentato una domanda di registrazione e di rinnovo della registrazione nonché, per i casi di rinnovo, il numero dei titoli, ed eventualmente dei relativi estratti, utilizzati e rilasciati.

    Se necessario, la Commissione comunica tali elenchi agli altri Stati membri per individuare o prevenire dichiarazioni abusive degli operatori.

    La Commissione può procedere alla pubblicazione di taluni elementi delle comunicazioni degli Stati membri.

    Articolo 8

    1. Contestualmente alla domanda di registrazione o di rinnovo della registrazione, gli operatori interessati presentano una domanda di assegnazione annua.

    La domanda è ammissibile alle seguenti condizioni:

    a) indica un quantitativo non superiore al 12,5 % del quantitativo globale assegnato annualmente agli operatori non tradizionali; e

    b) è corredata della prova dell'avvenuta costituzione di una cauzione di 150 EUR/t per il quantitativo richiesto, conformemente al titolo III del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione(10).

    2. La cauzione di cui al paragrafo 1, lettera b), è svincolata progressivamente, in proporzione ai quantitativi effettivamente importati, per i quali l'operatore fornisce le prove della spedizione e dello scaricamento sul territorio doganale della Comunità, per proprio conto. Nei casi di forza maggiore la cauzione non viene incamerata.

    Le prove della spedizione sono costituite dalla presentazione di esemplari della polizza di carico e della nota di carico della nave o eventualmente del documento di trasporto per via terrestre o aerea, compilati a nome dell'operatore, per i quantitativi effettivamente importati.

    Le prove dell'effettiva importazione sono costituite dalla presentazione di una copia dei titoli d'importazione utilizzati e della prova di pagamento dei dazi doganali applicabili.

    Articolo 9

    1. Le autorità competenti trasmettono ogni anno alla Commissione, entro il 10 ottobre, un elenco degli operatori non tradizionali registrati, con l'indicazione per ciascuno di essi dell'assegnazione annua richiesta.

    2. Qualora, per un determinato contingente tariffario A/B o C, il quantitativo totale delle assegnazioni richieste sia superiore al quantitativo disponibile per gli operatori non tradizionali, la Commissione fissa senza indugio la percentuale di riduzione da applicare a ciascuna domanda di assegnazione.

    Se a seguito dell'applicazione del primo comma l'assegnazione annua dell'operatore è inferiore al quantitativo richiesto, la cauzione di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), è immediatamente svincolata proporzionalmente alla riduzione accertata.

    3. Entro il 15 novembre, le autorità competenti degli Stati membri stabiliscono e notificano ad ogni operatore non tradizionale il quantitativo assegnatogli per l'anno successivo.

    Articolo 10

    1. Gli Stati membri controllano il rispetto delle disposizioni della presente sezione.

    Essi verificano in special modo se gli operatori esercitano un'attività d'importazione nella Comunità nel settore indicato all'articolo 6, per proprio conto, come entità economica autonoma in termini di direzione, personale e funzionamento. Qualora vi sia motivo di dubitare del rispetto di dette condizioni, la ricevibilità delle domande di registrazione e di assegnazione annua è subordinata alla presentazione, da parte dell'operatore, di prove ritenute soddisfacenti dall'autorità nazionale competente.

    2. Gli Stati membri e la Commissione si comunicano tutte le informazioni utili per l'applicazione del presente articolo.

    Articolo 11

    1. Le autorità nazionali competenti registrano, a loro richiesta, come operatori non tradizionali gli agenti economici, persone fisiche o giuridiche, a titolo individuale o facenti parte di associazioni costituite conformemente alla rispettiva normativa nazionale che disciplina l'esercizio delle attività economiche in oggetto, i quali soddisfano le disposizioni del presente regolamento.

    Un'associazione può essere registrata come operatore non tradizionale se tutti i membri che la compongono soddisfano le disposizioni del presente regolamento. L'associazione subentra a ciascuno dei membri nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro obblighi.

    2. Gli operatori nati dalla fusione di operatori non tradizionali, aventi ciascuno diritti derivanti dal presente regolamento, beneficiano degli stessi diritti degli operatori iniziali.

    Articolo 12

    1. La mancata osservanza dell'obbligo di registrazione in un solo Stato membro implica, per gli operatori non tradizionali, l'irricevibilità di tutte le domande di registrazione presentate, nonché l'annullamento dell'assegnazione annua eventualmente già concessa. Tale inadempienza implica inoltre il divieto di presentare nuove domande durante l'anno successivo alla constatazione dell'irregolarità.

    2. Manovre o prove fraudolente, volte ad ottenere una registrazione o un'assegnazione ingiustificate, annullano la registrazione o l'assegnazione, fatta salva l'applicazione delle pertinenti leggi nazionali. In questi casi, la cauzione di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), viene interamente incamerata.

    In simili casi, inoltre, l'operatore non può presentare una domanda di nuova registrazione in alcuno Stato membro nei due anni successivi all'anno in cui viene constatata l'irregolarità.

    Capo 2

    Modalità di rilascio dei titoli d'importazione

    Articolo 13

    1. Ai fini della gestione, i quantitativi dei contingenti tariffari A e B di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettera a) e b), del regolamento (CEE) n. 404/93 si sommano. Le domande presentate per i contingenti A o B sono trattate congiuntamente.

    Il contingente tariffario C, di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettera c), del regolamento succitato è oggetto di una gestione separata.

    2. Gli operatori tradizionali A/B possono presentare domande di titoli di importazione esclusivamente nel quadro del contingente tariffario A/B.

    Gli operatori tradizionali C possono presentare domande di titoli di importazione esclusivamente nel quadro del contignente tariffario C.

    Gli operatori tradizionali di cui al primo e al secondo comma possono presentare domande di titoli per l'altro contingente tariffario purché siano registrati come operatori non tradizionali per tale altro contingente.

    3. Gli operatori non tradizionali possono presentare domande di titoli di importazione nel quadro dei contingenti tariffari A/B o C oppure nel quadro di entrambi se sono registrati a titolo dei contingenti A/B e C.

    Articolo 14

    1. Per i primi tre trimestri, per il rilascio dei titoli d'importazione può essere fissato un quantitativo indicativo, espresso da una percentuale uniforme dei quantitativi disponibili per ciascun contingente tariffario.

    2. Per i primi tre trimestri, può essere previsto che la domanda o le domande di titoli presentate da un operatore non debbano riguardare globalmente un quantitativo superiore ad una determinata percentuale, secondo il caso, del quantitativo di riferimento fissato in applicazione dell'articolo 5, o dell'assegnazione annua fissata in applicazione dell'articolo 9, paragrafo 3.

    Articolo 15

    1. Le domande di titoli d'importazione sono presentate, per ciascun trimestre, alle autorità competenti dello Stato membro indicate nell'allegato del presente regolamento, nel corso dei primi sette giorni del mese che precede il trimestre per il quale vengono rilasciati i titoli.

    Le domande di titoli d'importazione sono presentate alle autorità competenti dello Stato membro che ha stabilito il quantitativo di riferimento, nel caso dell'operatore tradizionale, e dello Stato membro in cui l'operatore è registrato, nel caso dell'operatore non tradizionale.

    2. Le domande di titolo presentate:

    a) dagli operatori tradizionali A/B, recano la dicitura "domanda di titolo - 'operatore tradizionale A/B' - regolamento (CE) n. 896/2001";

    b) dagli operatori tradizionali C, recano la dicitura "domanda di titolo - 'operatore tradizionale C' - regolamento (CE) n. 896/2001";

    c) dagli operatori non tradizionali, recano la dicitura, secondo il caso, "domanda di titolo - 'operatore tradizionale A/B' - regolamento (CE) n. 896/2001", oppure "domanda di titolo - 'operatore non tradizionale C' - regolamento (CE) n. 896/2001".

    3. La domanda o le domande di titolo presentate da un operatore sono ammissibili alle condizioni seguenti:

    a) recano la dicitura prescritta al paragrafo 2;

    b) non riguardano un quantitativo superiore al quantitativo disponibile, per il contingente tariffario indicato nella domanda, pubblicato periodicamente prima dell'apertura del periodo di presentazione delle domande;

    c) non riguardano, globalmente, un quantitativo superiore a quello risultante, per un determinato trimestre, dall'applicazione dell'articolo 14, paragrafo 2, né un quantitativo superiore al saldo, secondo il caso, del quantitativo di riferimento o dell'assegnazione annua dell'operatore.

    4. Le diciture indicate nel paragrafo 2 figurano nella casella 20 del titolo.

    Articolo 16

    Le autorità competenti comunicano alla Commissione i quantitativi oggetto di domande di titolo entro i due giorni lavorativi successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle domande.

    Tale comunicazione contiene l'indicazione, distintamente per ciascuno dei contingenti tariffari A/B e C, dei quantitativi richiesti, da un lato, dagli operatori tradizioni A/B e C e, dall'altro, dagli operatori non tradizionali.

    Articolo 17

    Se per un trimestre i quantitativi oggetto di domande di titoli superano sensibilmente il quantitativo indicativo eventualmente fissato in applicazione dell'articolo 14, o superano i quantitativi disponibili, viene fissata una percentuale di riduzione da applicare alle domande.

    Articolo 18

    1. Le autorità competenti rilasciano i titoli di importazione entro il 23 del mese di presentazione della domanda. Ove si tratti di un giorno non lavorativo, il rilascio avviene il primo giorno lavorativo successivo.

    2. In deroga all'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1291/2000, i titoli d'importazione hanno una durata di validità che decorre dalla data del rilascio effettivo e scade il settimo giorno del quarto mese successivo al rilascio stesso. Il giorno del rilascio effettivo è incluso nel periodo di validità del titolo.

    Articolo 19

    1. I quantitativi non utilizzati di un titolo vengono riassegnati, su sua domanda, al medesimo operatore, secondo il caso titolare o cessionario del titolo, nel corso di un trimestre successivo, ma comunque nel corso dell'anno di rilascio del primo titolo. Tale riassegnazione riguarda un'importazione di banane nel quadro del contingente per il quale è stato rilasciato il primo titolo non utilizzato, in tutto o in parte.

    La cauzione relativa al primo titolo è incamerata proporzionalmente ai quantitativi non utilizzati.

    2. La domanda di riassegnazione è presentata entro il termine di cui all'articolo 15, paragrafo 1, accompagnata dall'originale o da copia autenticata del titolo o dei titoli non utilizzati, in tutto o in parte, nonché dalla prova della costituzione della cauzione di cui all'articolo 24.

    La domanda e il titolo di riassegnazione recano, nella casella n. 20, la dicitura "titolo di riassegnazione - regolamento (CE) n. 896/2001, articolo 19", e secondo il caso, una delle seguenti quattro diciture: "operatore tradizionale A/B", "operatore tradizionale C", "operatore non tradizionale A/B", "operatore non tradizionale C".

    3. Alle domande di titolo di riassegnazione non viene applicata la percentuale di riduzione fissata, se del caso, in applicazione dell'articolo 17.

    4. Le autorità competenti comunicano alla Commissione, entro il termini di cui all'articolo 16, i quantitativi oggetto di domande di titolo di riassegnazione.

    Articolo 20

    1. I diritti derivanti dai titoli rilasciati conformemente al presente capo sono trasferibili, alle condizioni di cui all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1291/2000, a un solo cessionario, salvo il disposto del paragrafo 2 del presente articolo.

    2. I diritti possono essere trasferiti esclusivamente:

    a) tra operatori tradizionali, nell'ambito dello stesso contingente tariffario A/B o C, secondo i casi;

    b) da operatori tradizionali a operatori non tradizionali registrati in applicazione dell'articolo 7, nell'ambito dello stesso contingente tariffario A/B o C, secondo i casi;

    c) tra operatori non tradizionali registrati per lo stesso contingente tariffario A/B o C, secondo i casi.

    Articolo 21

    1. Gli operatori interessati dichiarano immediatamente alle autorità competenti, prima della scadenza della validità dei titoli d'importazione, i quantitativi di banane immessi in libera pratica che sono stati riesportati al di fuori della Comunità. Essi rinviano a tali autorità l'originale del titolo d'importazione imputato.

    2. Le autorità competenti comunicano alla Commissione, nel mese successivo alla fine di ogni trimestre, i quantitativi riesportati, specificando per ciascun caso la categoria di operatori, tradizionali o non tradizionali, per la quale il titolo è stato rilasciato, nonché i numeri dei titoli d'importazione e dei relativi estratti.

    3. Per i quantitativi riesportati sono rilasciati uno o più titoli d'importazione, secondo il caso, al titolare o al cessionario del titolo rilasciato in precedenza, nel corso di un trimestre successivo, ma durante l'anno di rilascio del primo titolo o dei primi titoli.

    4. Le autorità competenti si accertano che i quantitativi dichiarati a norma del paragrafo 1 vengano effettivamente riesportati fuori dalla Comunità.

    5. I quantitativi di banane riesportati non sono presi in considerazione per determinare i quantitativi di riferimento degli operatori tradizionali e le assegnazioni degli operatori non tradizionali.

    Le disposizioni del primo comma si applicano anche alle riesportazioni effettuate nel 1994 dagli Stati membri a destinazione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, come pure alle riesportazioni da detti Stati a destinazione dei paesi terzi, compresa la Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1994.

    TITOLO III

    MODALITÀ RELATIVE ALL'IMPORTAZIONE DI BANANE AL DI FUORI DEI CONTINGENTI TARIFFARI

    Articolo 22

    1. Le domande di titolo d'importazione sono presentate in qualsiasi Stato membro.

    2. Le domande e i titoli recano, nella casella n. 20, la dicitura "importazione fuori dei contingenti tariffari - Regolamento (CE) n. 896/2001, articolo 22".

    3. I titoli sono rilasciati immediatamente, a norma dell'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1291/2000. Il periodo di validità del titolo è di tre mesi.

    4. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, nel mese successivo alla fine di ogni trimestre, i quantitativi per i quali sono stati rilasciati titoli in applicazione del presente articolo.

    TITOLO IV

    DISPOSIZIONI GENERALI

    Articolo 23

    Ai fini dell'applicazione dell'articolo 18, paragrafi 6 e 7, del regolamento (CEE) n. 404/93, il bilancio della produzione e del consumo della Comunità, nonché delle importazioni e delle esportazioni viene redatto sulla base di quanto segue:

    a) i dati disponibili relativi ai quantitativi di banane commercializzati nella Comunità durante l'anno trascorso, ripartiti secondo l'origine;

    b) le previsioni di produzione e di commercializzazione delle banane comunitarie;

    c) le previsioni di importazione delle banane, a prescindere dall'origine;

    d) le previsioni di consumo basate principalmente sulle tendenze recenti del consumo e sull'andamento dei prezzi di mercato.

    Articolo 24

    1. Le domande di titolo d'importazione sono corredate della prova di avvenuto deposito di una cauzione, conformemente al titolo III del regolamento (CEE) n. 2220/85. L'importo della cauzione è di 50 EUR/t. La presente disposizione non si applica tuttavia alle domande di titolo presentate dagli operatori non tradizionali nel quadro del regime di importazione previsto al titolo II.

    2. Se i titoli sono rilasciati per un quantitativo inferiore a quello richiesto, la cauzione viene immediatamente svincolata per il quantitativo non assegnato.

    Articolo 25

    Si applicano le disposizioni del regolamento (CE) n. 1291/2000, ad accezione dell'articolo 5, paragrafo 1, quarto trattino e dell'articolo 8, paragrafi 4 e 5, e fatte salve le deroghe di cui al presente regolamento.

    In deroga all'articolo 35, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1291/2000, la prova dell'accettazione delle dichiarazione d'importazione per il quantitativo considerato è fornita entro i 30 giorni successivi alla scadenza del periodo di validità del titolo d'importazione, salvo forza maggiore.

    Articolo 26

    1. Gli uffici doganali presso i quali sono presentate le dichiarazioni di importazione ai fini dell'immissione in libera pratica di banane dei paesi terzi nel quadro del regime dei contingenti tariffari:

    a) conservano una copia di ciascun titolo ed estratto di titolo di importazione, imputato all'atto dell'accettazione di una dichiarazione di immissione in libera pratica e

    b) trasmettono ogni due settimane una seconda copia di ogni titolo ed estratto del titolo di importazione imputato alle autorità dello Stato membro di appartenenza, competenti del rilascio dei titoli, figuranti nell'allegato del presente regolamento. Dette autorità trasmettono ogni due settimane copia dei titoli e degli estratti ricevuti alle autorità competenti degli Stati membri, indicate nello stesso allegato, che hanno rilasciato tali documenti.

    2. In caso di dubbi sull'autenticità del titolo, dell'estratto o delle indicazioni e dei visti che figurano sui documenti presentati, nonché della qualità degli operatori che espletano le formalità di immissione in libera pratica o per conto dei quali sono espletate tali operazioni, nonché in caso di presunta irregolarità, gli uffici doganali a cui sono pesentati i documenti ne informano immediatamente, per telecomunicazione, le autorità competenti dello Stato membro di appartenenza citate al paragrafo 1. Queste ultime autorità trasmettono immediatamente tali informazioni mediante telecomunicazione alle autorità competenti che hanno rilasciato gli stessi documenti, nonché alla Commissione, per un controllo approfondito.

    La Commissione trasmette alle autorità doganali degli Stati membri l'elenco degli operatori tradizionali e non tradizionali, per il regime di importazione di cui trattasi, che possono essere titolari o cessionari di un titolo di importazione o di un estratto di titolo.

    3. In base alle comunicazioni ricevute in applicazione dei paragrafi 1 e 2, le autorità competenti degli Stati membri indicate nell'allegato procedono ai controlli supplementari necessari per garantire la corretta applicazione del regime dei contingenti tariffari, in particolare alla verifica dei quantitativi importati avvalendosi di tali regimi, in particolare mettendo a confronto con precisione i titoli e gli estratti rilasciati con i titoli e gli estratti utilizzati. A tal fine tali autorità verificano in particolare l'autenticità e la conformità dei documenti utilizzati, nonché il loro impiego da parte degli operatori registrati in applicazione del titolo II.

    Articolo 27

    Gli Stati membri trasmettono alla Commissione le seguenti informazioni economiche e statistiche:

    a) ogni mercoledì, i prezzi all'ingrosso delle banane gialle rilevati nel corso della settimana precedente sui mercati rappresentativi di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione(11), ripartiti per paese di origine;

    b) i dati, ripartiti secondo l'origine, relativi ai quantitativi di banane di cui al codice NC 0803 00 19 immessi in libera pratica, secondo le modalità di cui all'articolo 308 quinquies del regolamento (CEE) n. 2454/93, per la sorveglianza delle importazioni, realizzate sia nel quadro dei contingenti tariffari all'importazione, sia al di fuori di tali contingenti;

    c) il 10 del mese successivo a quello della scadenza di validità dei titoli d'importazione, per ogni trimestre, i quantitativi relativi ai titoli d'importazione rilasciati, i quantitativi relativi ai titoli utilizzati e restituiti all'organismo emittente, nonché i quantitativi relativi ai titoli non utilizzati;

    d) se richieste, le previsioni di produzione e di commercializzazione.

    TITOLO V

    DISPOSIZIONE TRANSITORIE

    Articolo 28

    1. Per il secondo semestre 2001, i quantitativi disponibili sono i seguenti:

    - per i contingenti tariffari A/B: 1137159 tonnellate,

    - per il contingente tariffario C: 509359 tonnellate.

    2. Per il secondo semestre 2001, al quantitativo di riferimento di ciascun operatore tradizionale fissato in conformità dell'articolo 4 e dopo l'applicazione dell'articolo 5, paragrafo 2, viene applicato il coefficiente 0,4454 nel caso dell'operatore tradizionale A/B e il coefficiente 0,5992 nel caso dell'operatore tradizionale C.

    In deroga all'articolo 5, paragrafo 3, le autorità competenti comunicano a ciascun operatore il quantitativo di riferimento assegnatogli, previa applicazione del coefficiente di adattamento, entro e non oltre il 7 giugno 2001.

    Articolo 29

    1. In deroga all'articolo 7, gli operatori non tradizionali presentano entro il 18 maggio 2001 una domanda di registrazione, per il secondo semestre 2001, nello Stato membro di loro scelta.

    2. Per il secondo semestre 2001 gli Stati membri eseguono le comunicazioni relative agli operatori non tradizionali, previste all'articolo 7, paragrafo 5, entro e non oltre il 29 maggio 2001.

    3. Tenuto conto delle comunicazioni effettuate in applicazione del paragrafo 2, la Commissione stabilisce i quantitativi per i quali sono concesse le assegnazioni annue agli operatori non tradizionali per il secondo semestre 2001.

    4. Entro il 7 giugno 2001, le autorità competenti comunicano a ciascun operatore non tradizionale l'assegnazione concessagli per il secondo semestre 2001.

    Articolo 30

    1. In deroga all'articolo 15, gli operatori presentano dall'11 al 14 giugno 2001 le domande di titoli di importazione relative al terzo trimestre 2001.

    La domanda o le domande di titoli inoltrate da un operatore sono ammissibili soltanto se riguardano, globalmente, un quantitativo non superiore:

    a) al 54 % del quantitativo di riferimento, per un operatore tradizionale;

    b) al 54 % dell'assegnazione, per un operatore non tradizionale.

    2. Le autorità nazionali competenti rilasciano i titoli d'importazione entro il 30 giugno 2001.

    I titoli d'importazione sono rilasciati per l'immissione in libera pratica a decorrere dal 1o luglio 2001.

    Le domande e i titoli recano, nella casella n. 24, la dicitura "rilasciano per immissione in libera pratica a partire dal 1o luglio 2001".

    TITOLO VI

    DISPOSIZIONI FINALI

    Articolo 31

    Il regolamento (CE) n. 2362/98 è abrogato a partire dal 1o luglio 2001.

    Tuttavia, esso rimane di applicazione per i titoli di importazione rilasciati per l'anno 2001.

    Articolo 32

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 2001.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 7 maggio 2001.

    Per la Commissione

    Franz Fischler

    Membro della Commissione

    (1) GU L 47 del 25.2.1993, pag. 1.

    (2) GU L 31 del 2.2.2001, pag. 2.

    (3) GU L 293 del 31.10.1998, pag. 32.

    (4) GU L 187 del 26.7.2000, pag. 6.

    (5) GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1.

    (6) GU L 55 del 24.2.2001, pag. 41.

    (7) GU L 58 del 27.2.2001, pag. 11.

    (8) GU L 210 del 28.7.1998, pag. 28.

    (9) GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.

    (10) GU L 205 del 3.8.1985, pag. 5.

    (11) GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.

    ALLEGATO

    Le autorità degli Stati membri competenti per la compilazione dell'elenco degli operatori e dei quantitativi da essi commerciati sono le seguenti:

    Belgio

    Bureau d'intervention et de restitution belge/Belgisch Interventie- en Restitutiebureau Rue de Trèves, 82/Trierstraat 82 B - 1040 Bruxelles/Brussel

    Danimarca

    Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for Fødevareerhverv; Eksportstøttekontoret Kampmannsgade 3 DK - 1780 København V

    Germania

    Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung Referat 322 Adickesallee, 40 D - 60322 Frankfurt am Main

    Grecia

    Ministry of Agriculture

    GEDIDAGEP

    Directorate Fruits and Vegetables, Wine and Industrial Products 241, Acharnon Street GR - 10446

    Spagna

    Ministerio de Economía Secretaría General de Comercio Exterior Paseo de la Castellana, 162 E - 28046 Madrid

    Francia

    Office de développement de l'économie agricole des départements d'outre-mer (ODEADOM) 31, Quai de Grenelle F - 75738 Paris Cedex 15

    Irlanda

    Department of Agriculture and Rural Development Horticulture Division Agriculture House (7W)

    Kildare Street

    Dublin 2 Ireland

    Italia

    Ministero del Commercio con l'estero DG Politica commerciale e gestione regime scambi - Div. II Viale Boston, 25 I - 00144 Roma

    Lussemburgo

    Ministère de l'agriculture/Administration des services techniques de l'agriculture Service de l'horticulture 16, Route d'Esch Boîte postale 1904 L - 1014 Luxembourg

    Paesi Bassi

    Produktschap Tuinbouw Louis Pasteurlaan 6 Postbus 280 2700 AG Zoetermeer Nederland

    Austria

    Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft Abteilung III 5 - Handelspolitik und Außenhandel Stubenring 1 A - 1012 Wien

    Portogallo

    Ministério da Economia

    Direcção-Geral das Relações Económicas Internacionais

    Direcção de Serviços de Licenciamento do Comércio Externo Avenida da República, 79 P - 1069-059 Lisboa

    Finlandia

    Registrazione degli operatori Maa- ja Metsätalousministeriö Hallituskatu 3a , Valtioneuvosto PL 30 FIN - 00023 Helsinki

    Titoli rilasciati da: Tullihallitus Erottajankatu 2 PL 512 FIN - 00101 Helsinki

    Svezia

    Jordbruksverket Vallgatan 8-10 S - 551 82 Jönköping

    Regno Unito

    Intervention Board External Trade Division Lancaster House

    Hampshire Court

    Newcastle Upon Tyne NE99 1AW United Kingdom

    Top