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Document 32001R0868

    Regolamento (CE) n. 868/2001 della Commissione, del 2 maggio 2001, che modifica i dazi all'importazione nel settore dei cereali

    GU L 122 del 3.5.2001, p. 20–22 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/868/oj

    32001R0868

    Regolamento (CE) n. 868/2001 della Commissione, del 2 maggio 2001, che modifica i dazi all'importazione nel settore dei cereali

    Gazzetta ufficiale n. L 122 del 03/05/2001 pag. 0020 - 0022


    Regolamento (CE) n. 868/2001 della Commissione

    del 2 maggio 2001

    che modifica i dazi all'importazione nel settore dei cereali

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000(2),

    visto il regolamento (CE) n. 1249/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore dei cereali(3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2235/2000(4), in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,

    considerando quanto segue:

    (1) I dazi all'importazione nel settore dei cereali sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 845/2001 della Commissione(5).

    (2) L'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1249/96 prevede che, se nel corso del periodo di applicazione la media dei dazi all'importazione calcolata differisce di 5 EUR/t dal dazio fissato, occorre applicare un corrispondente aggiustamento. Poiché si è verificata tale differenza, è necessario adattare i dazi all'importazione fissati dal regolamento (CE) n. 845/2001,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Gli allegati I e II del regolamento (CE) n. 845/2001 sono sostituiti dagli allegati I e II del presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il 3 maggio 2001.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 2 maggio 2001.

    Per la Commissione

    Franz Fischler

    Membro della Commissione

    (1) GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

    (2) GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

    (3) GU L 161 del 29.6.1996, pag. 125.

    (4) GU L 256 del 10.10.2000, pag. 13.

    (5) GU L 121 dell'1.5.2001, pag. 8.

    ALLEGATO I

    Dazi all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1766/92

    >SPAZIO PER TABELLA>

    ALLEGATO II

    Elementi di calcolo dei dazi

    (periodo dal 30.4.2001 all'1.5.2001)

    1. Medie delle due settimane precedenti il giorno della fissazione:

    >SPAZIO PER TABELLA>

    2. Trasporto/costi: Golfo del Messico - Rotterdam: 20,00 EUR/t; Grandi Laghi - Rotterdam: 30,70 EUR/t.

    3.

    >SPAZIO PER TABELLA>

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