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Document 32001R0260
Commission Regulation (EC) No 260/2001 of 8 February 2001 replacing the Annex to Council Regulation (EEC) No 3677/90 laying down measures to be taken to discourage the diversion of certain substances to the illicit manufacture of narcotic drugs and psychotropic substances
Regolamento (CE) n. 260/2001 della Commissione, dell'8 febbraio 2001, che sostituisce l'allegato del regolamento (CEE) n. 3677/90 del Consiglio recante misure intese a scoraggiare la diversione di talune sostanze verso la fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope
Regolamento (CE) n. 260/2001 della Commissione, dell'8 febbraio 2001, che sostituisce l'allegato del regolamento (CEE) n. 3677/90 del Consiglio recante misure intese a scoraggiare la diversione di talune sostanze verso la fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope
GU L 39 del 9.2.2001, p. 11–12
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 29/07/2002; abrog. impl. da 32002R1232
Regolamento (CE) n. 260/2001 della Commissione, dell'8 febbraio 2001, che sostituisce l'allegato del regolamento (CEE) n. 3677/90 del Consiglio recante misure intese a scoraggiare la diversione di talune sostanze verso la fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope
Gazzetta ufficiale n. L 039 del 09/02/2001 pag. 0011 - 0012
Regolamento (CE) n. 260/2001 della Commissione dell'8 febbraio 2001 che sostituisce l'allegato del regolamento (CEE) n. 3677/90 del Consiglio recante misure intese a scoraggiare la diversione di talune sostanze verso la fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CEE) n. 3677/90 del Consiglio, del 13 dicembre 1990, recante misure intese a scoraggiare la diversione di talune sostanze verso la fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope(1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3769/92 della Commissione(2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 3, considerando quanto segue: (1) È necessario dare applicazione alla decisione presa dalla commissione stupefacenti delle Nazioni Unite nel marzo 2000, concernente l'inclusione della norefedrina nella tabella I dell'allegato della convenzione ONU del 1988. (2) È necessario modificare la categoria 1 dell'allegato del regolamento (CEE) n. 3677/90 al fine di conformarsi a tale decisione. (3) Tale modifica proseguirà l'allineamento del regolamento alla direttiva 92/109/CEE del Consiglio, del 14 dicembre 1992, relativa alla fabbricazione e all'immissione in commercio di talune sostanze impiegate nella fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope(3), modificata da ultimo dalla direttiva 2001/8/CE della Commissione(4). (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito ai sensi dell'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 3677/90, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 L'allegato del regolamento (CEE) n. 3677/90 è sostituito dall'allegato del presente regolamento. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il 1o marzo 2001. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, l'8 febbraio 2001. Per la Commissione Frederik Bolkestein Membro della Commissione (1) GU L 357 del 20.12.1990, pag. 1. (2) GU L 383 del 29.12.1992, pag. 17. (3) GU L 370 del 19.12.1992, pag. 76. (4) Vedi pagina 31 della presente Gazzetta ufficiale. ALLEGATO CATEGORIA 1 >SPAZIO PER TABELLA> CATEGORIA 2 >SPAZIO PER TABELLA> CATEGORIA 3 >SPAZIO PER TABELLA>