This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32001R0089
Commission Regulation (EC) No 89/2001 of 17 January 2001 amending Council Regulation (EEC) No 574/72 laying down the procedure for implementing Regulation (EEC) No 1408/71 on the application of social security schemes to employed persons, to self-employed persons and to members of their families moving within the Community
Regolamento (CE) n. 89/2001 della Commissione, del 17 gennaio 2001, recante modificazione del regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità
Regolamento (CE) n. 89/2001 della Commissione, del 17 gennaio 2001, recante modificazione del regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità
GU L 14 del 18.1.2001, p. 16–21
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)
No longer in force, Date of end of validity: 30/04/2010; abrog. impl. da 32009R0987
Regolamento (CE) n. 89/2001 della Commissione, del 17 gennaio 2001, recante modificazione del regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità
Gazzetta ufficiale n. L 014 del 18/01/2001 pag. 0016 - 0021
Regolamento (CE) n. 89/2001 della Commissione del 17 gennaio 2001 recante modificazione del regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori dipendenti ed autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1399/1999(2), e in particolare l'articolo 122, considerando quanto segue: (1) Taluni Stati membri o le loro autorità competenti hanno richiesto modificazioni degli allegati del regolamento (CEE) n. 574/72. (2) Tali modificazioni derivano da decisioni prese dagli Stati membri o dagli Stati membri interessati o dalle loro autorità competenti che sono responsabili per l'applicazione delle leggi sulla sicurezza e la previdenza sociale secondo il diritto comunitario. (3) Il parere unanime della Commissione amministrativa per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti è stato ottenuto, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Gli allegati da 1 a 5 e l'allegato 10 del regolamento (CEE) n. 574/72 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 17 gennaio 2001. Per la Commissione Anna Diamantopoulou Membro della Commissione (1) GU L 74 del 27.3.1972, pag. 1. (2) GU L 164 del 30.6.1999, pag. 1. ALLEGATO 1. L'allegato 1 è così modificato: nella sezione "O. REGNO UNITO": i) è aggiunto il seguente punto 1b: "1b. I commissari fiscali o il loro rappresentante ufficiale, Londra"; ii) il punto 5 è sostituito dal seguente: "5. Principal Secretary, Social Affairs, Gibraltar"; iii) il punto 6 è sostituito dal seguente: "6. Chief Executive of the Gibraltar Health Authority". 2. L'allegato 2 è così modificato: a) nella sezione "C. GERMANIA": il punto 3 è sostituito dal seguente: ">SPAZIO PER TABELLA>" b) nella sezione "D. SPAGNA": il punto 6 è così modificato: ">SPAZIO PER TABELLA>" c) nella sezione "O. REGNO UNITO": al punto 2 il terzo trattino è sostituito dal seguente: "- Gibraltar: principal Secretary, Social Affairs, Gibraltar". 3. L'allegato 3 è così modificato: a) nella sezione "C. GERMANIA": il punto 4 è sostituito dal seguente: ">SPAZIO PER TABELLA>" b) nella sezione "J. PAESI BASSI": il punto 3, lettera b) è sostituito dal seguente: ">SPAZIO PER TABELLA>" c) nella sezione "O. REGNO UNITO": i) al punto 1 il secondo trattino è sostituito dal seguente: "- Gibilterra: Gibraltar Health Authority, 17 Johnstone's Passage, Gibilterra" ii) il punto 2 è sostituito dal seguente: ">SPAZIO PER TABELLA>" iii) al punto 3 il terzo trattino è sostituito dal seguente: ">SPAZIO PER TABELLA>" 4. L'allegato 4 è così modificato: a) nella sezione "C. GERMANIA": i) il seguente punto 5 bis è inserito: ">SPAZIO PER TABELLA>" ii) il punto 6 è sostituito dal seguente: ">SPAZIO PER TABELLA>" b) nella sezione "D. SPAGNA": il punto 7 è così modificato: ">SPAZIO PER TABELLA>" c) nella sezione "J. PAESI BASSI": il punto 2, lettera b), è sostituito dal seguente: ">SPAZIO PER TABELLA>" d) la sezione "O. REGNO UNITO" è sostituita dalla seguente: ">SPAZIO PER TABELLA>" 5. L'allegato 5 è così modificato: a) la sezione "20. DANIMARCA-ITALIA" è sostituita dalla seguente: "a) scambio di lettere del 12 novembre 1982 e 12 gennaio 1983 riguardante l'articolo 36, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1408/71 [rinuncia reciproca al rimborso delle spese per le prestazioni in natura per malattia e maternità garantite in base al capitolo 1, titolo III, del regolamento, fatto salvo l'articolo 22, paragraro 1, lettera c) del regolamento]; b) accordo del 18 novembre 1998 sul rimborso delle spese in base agli articoli 36 e 63 del regolamento (CEE) n. 1408/71 (prestazioni in natura per malattia, maternità, infortuni sul lavoro e malattie professionali) e all'articolo 105 del regolamento (CEE) n. 574/72 (spese per i controlli amministrativi e gli esami medici)"; b) la sezione "24. DANIMARCA-PORTOGALLO" è sostituita dalla seguente: "Accordo del 17 aprile 1998 sulla rinuncia parziale al rimborso delle spese in base agli articoli 36 e 63 del regolamento (CEE) n. 1408/71 (prestazioni in natura per malattia, maternità, infortuni sul lavoro e malattie professionali) e all'articolo 105 del regolamento (CEE) n. 574/72 (spese per i controlli amministrativi e gli esami medici)"; c) la sezione "45. SPAGNA-PAESI BASSI" è sostituita dalla seguente: "Accordo del 21 febbraio 2000 tra i Paesi Bassi e la Spagna che facilita la soluzione di richieste reciproche riguardanti le prestazioni per malattia e maternità nell'attuazione delle disposizioni dei regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72"; d) la sezione "50. SPAGNA-REGNO UNITO" è sostituita dalla seguente: "Accordo del 18 giugno 1999 sul rimborso delle spese per le prestazioni in natura concesse in base alle disposizioni dei regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72"; e) nella sezione "53. FRANCIA-ITALIA", sono aggiunte le seguenti lettere d) ed e): "d) Scambio di lettere del 2 aprile 1997 e del 20 ottobre 1998 che modifica lo scambio di lettere menzionato al punto b) e c) riguardante le procedure per il saldo di debiti reciproci in conformità agli articoli 93, 94, 95 e 96 del regolamento di applicazione; e) Accordo del 28 giugno 2000 sulla rinuncia al rimborso delle spese menzionate all'articolo 105, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 574/72 per i controlli amministrativi e gli esami medici richiesti in base all'articolo 51 del regolamento suindicato"; f) la sezione "55. FRANCIA-PAESI BASSI" è sostituita dalla seguente: "a) Accordo del 28 aprile 1997 sulla rinuncia al rimborso delle spese per i controlli amministrativi e gli esami medici in conformità all'articolo 105 del regolamento di applicazione; b) Accordo del 29 settembre 1998 che stabilisce le condizioni speciali per determinare gli importi da rimborsare per le prestazioni in natura in conformità ai regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72; c) Accordo del 3 febbraio 1999 che stabilisce le condizioni speciali per l'amministrazione e il saldo dei debiti reciproci per le prestazioni di malattia in conformità ai regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72"; g) la sezione "57. FRANCIA-PORTOGALLO" è sostituita dalla seguente: "Accordo del 28 aprile 1999 che stabilisce le norme particolari che disciplinano l'amministrazione e il pagamento delle richieste reciproche di cure mediche in conformità ai regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72"; h) la sezione "58. FRANCIA-REGNO UNITO" è sostituita dalla seguente: "a) Scambio di lettere del 25 marzo e 28 aprile 1997 riguardante l'articolo 105, paragrafo 2, del regolamento di applicazione (rinuncia al rimborso delle spese per i controlli amministrativi e gli esami medici); b) Accordo dell'8 dicembre 1998 sui metodi specifici per determinare gli importi da rimborsare per le prestazioni in natura in conformità ai regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72"; i) la sezione "63. GRECIA-AUSTRIA" è sostituita dalla seguente: "Accordo sulla rinuncia al rimborso delle spese per i controlli amministrativi e gli esami medici stabilito nell'articolo 105, paragrafo 2, del regolamento di applicazione, sotto forma di un documento scritto datato 29 aprile 1999"; j) la sezione "94. AUSTRIA-PORTOGALLO" è sostituita dalla seguente: "Accordo del 16 dicembre 1998 sul rimborso delle prestazioni in natura". 6. L'allegato 10 è così modificato: a) la sezione "D. SPAGNA" è così modificata: i) è aggiunto il seguente punto 8: ">SPAZIO PER TABELLA>" ii) è aggiunto il seguente punto 9: ">SPAZIO PER TABELLA>" iii) è aggiunto il seguente punto 10: ">SPAZIO PER TABELLA>" b) la sezione "J. PAESI BASSI" è così modificata: il punto 2 è sostituito dal testo seguente: ">SPAZIO PER TABELLA>" c) la sezione "O. REGNO UNITO" è così modificata: i) il punto 1 è sostituito dal seguente: ">SPAZIO PER TABELLA>" ii) il punto 2 è sostituito dal seguente: ">SPAZIO PER TABELLA>"