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Document 32001L0092

Direttiva 2001/92/CE della Commissione, del 30 ottobre 2001, che adegua al progresso tecnico la direttiva 92/22/CEE del Consiglio relativa ai vetri di sicurezza ed ai materiali per vetri sui veicoli a motore e sui loro rimorchi e la direttiva 70/156/CEE del Consiglio relativa all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (Testo rilevante ai fini del SEE)

GU L 291 del 8.11.2001, p. 24–47 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/10/2014; abrog. impl. da 32009R0661

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2001/92/oj

32001L0092

Direttiva 2001/92/CE della Commissione, del 30 ottobre 2001, che adegua al progresso tecnico la direttiva 92/22/CEE del Consiglio relativa ai vetri di sicurezza ed ai materiali per vetri sui veicoli a motore e sui loro rimorchi e la direttiva 70/156/CEE del Consiglio relativa all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. L 291 del 08/11/2001 pag. 0024 - 0047


Direttiva 2001/92/CE della Commissione

del 30 ottobre 2001

che adegua al progresso tecnico la direttiva 92/22/CEE del Consiglio relativa ai vetri di sicurezza ed ai materiali per vetri sui veicoli a motore e sui loro rimorchi e la direttiva 70/156/CEE del Consiglio relativa all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi(1), modificata da ultimo dalla direttiva 2000/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio(2), in particolare l'articolo 13, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 92/22/CEE del Consiglio, del 31 marzo 1992, relativa ai vetri di sicurezza ed ai materiali per vetri sui veicoli a motore e sui loro rimorchi(3), modificata dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, è una delle direttive particolari riguardanti il procedimento di omologazione CE, istituito dalla direttiva 70/156/CEE. Alla direttiva 92/22/CEE si applicano perciò le norme della direttiva 70/156/CEE relative ai sistemi, ai componenti e alle entità tecniche.

(2) Per armonizzare l'omologazione comunitaria è necessario introdurre la scheda informativa prevista dalla direttiva 70/156/CEE e modificare la scheda di omologazione basata sull'allegato VI della medesima direttiva.

(3) Le procedure di omologazione devono essere inoltre semplificate per mantenere in essere l'alternativa, prevista all'articolo 9, paragrafo 2, della direttiva 70/156/CEE, tra talune direttive particolari e i corrispondenti regolamenti della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (CEE-ONU). In un primo tempo è opportuno sostituire le prescrizioni tecniche della direttiva 92/22/CEE con quelle del regolamento CEE-ONU n. 43.

(4) Le direttive 92/22/CEE e 70/156/CEE devono essere modificate in conformità.

(5) Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato per l'adeguamento al progresso tecnico istituito dalla direttiva 70/156/CEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 92/22/CEE è così modificata:

1) Il paragrafo 1 dell'articolo 1 è sostituito dal seguente: "1. Ogni Stato membro effettua l'omologazione CE di ogni tipo di vetro di sicurezza e di ogni materiale per vetri sui veicoli a motore e sui loro rimorchi, se risulta conforme alle prescrizioni di costruzione e di prova stabilite negli allegati."

2) All'articolo 2, il primo comma, è sostituito dal seguente: "Ogni domanda di omologazione CE è presentata ad uno Stato membro dal fabbricante o dal suo mandatario. Gli Stati membri attribuiscono al fabbricante o al suo mandatario un marchio di omologazione CE conforme al modello riportato nell'allegato II A, per ogni tipo di vetro di sicurezza o di materiale per vetri sui veicoli a motore e sui loro rimorchi, da essi omologato ai sensi dell'articolo 1."

3) All'articolo 4 è aggiunto il seguente secondo comma: "Le autorità competenti degli Stati membri si informano reciprocamente, secondo la procedura di cui all'articolo 4, paragrafo 6, della direttiva 70/156/CEE, di ogni omologazione rilasciata, negata o revocata in applicazione della presente direttiva."

4) L'articolo 8 è sostituito dal seguente: "Articolo 8

Ai sensi della presente direttiva, per veicolo si intende qualsiasi veicolo a motore destinato a circolare su strada, con o senza carrozzeria, avente almeno quattro ruote e una velocità massima per costruzione superiore a 25 km/h, nonché i suoi rimorchi, ad eccezione dei veicoli che si spostano su rotaia, dei trattori agricoli e forestali e di tutte le macchine mobili."

5) Gli allegati sono così modificati:

a) L'elenco degli allegati nonché gli allegati I e II sono sostituiti dall'allegato della presente direttiva;

b) l'appendice dell'allegato III è soppressa.

Articolo 2

1. A decorrere dal 1o luglio 2002 gli Stati membri non possono:

- negare l'omologazione CE o l'omologazione di portata nazionale di un tipo di veicolo dei vetri di sicurezza e dei materiali per vetri sui veicoli a motore e sui loro rimorchi, né

- negare l'immatricolazione e vietare la vendita o la messa in circolazione di veicoli, nonché la vendita o la messa in servizio di vetri di sicurezza e di materiali per vetri sui veicoli a motore e sui loro rimorchi,

per motivi concernenti i vetri di sicurezza e i materiali per vetri sui veicoli a motore e sui loro rimorchi, se questi sono conformi alle prescrizioni della direttiva 92/22/CEE, come modificata dalla presente direttiva.

2. A decorrere dal 1o ottobre 2002 gli Stati membri:

- non possono più rilasciare l'omologazione CE,

- possono negare l'omologazione di portata nazionale,

di qualsiasi tipo di veicolo, per motivi concernenti qualsiasi tipo di vetro di sicurezza o di materiale per vetri sui veicoli e sui loro rimorchi, se le prescrizioni della direttiva 92/22/CEE, modificata dalla presente direttiva, non sono soddisfatte.

3. A decorrere dal 1o luglio 2003 le prescrizioni della direttiva 92/22/CEE relative ai vetri di sicurezza in quanto componenti, quali risultano dalla presente direttiva, si applicano ai fini dell'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 70/156/CEE.

4. In deroga al paragrafo 3, gli Stati membri possono, per quanto riguarda i pezzi di ricambio, continuare a concedere l'omologazione CE ed autorizzare la vendita e la messa in servizio di vetri di sicurezza o di materiali per vetri sui veicoli a motore e sui loro rimorchi conformi alle disposizioni della direttiva 92/22/CEE vigenti prima dell'entrata in vigore della presente direttiva, a condizione che detti vetri o materiali:

- siano destinati a veicoli già in circolazione e

- soddisfino le prescrizioni della direttiva applicabili alla data della prima immatricolazione del veicolo.

Articolo 3

Nell'allegato I della direttiva 70/156/CEE è inserito il seguente punto 9.5.1.5: "9.5.1.5. Equipaggiamento complementare del parabrezza e relativa posizione e breve descrizione degli eventuali componenti elettrici/elettronici".

Articolo 4

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 30 giugno 2002. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle principali disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 5

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 30 ottobre 2001.

Per la Commissione

Erkki Liikanen

Membro della Commissione

(1) GU L 42 del 23.2.1970, pag. 1.

(2) GU L 203 del 10.8.2000, pag. 9.

(3) GU L 129 del 14.5.1992, pag. 11.

ALLEGATO

"

ELENCO DEGLI ALLEGATI

>SPAZIO PER TABELLA>"

ALLEGATO I

DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE ALL'OMOLOGAZIONE CE

1. DOMANDA DI OMOLOGAZIONE CE DI UN TIPO DI COMPONENTE

1.1. Conformemente all'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 70/156/CEE, la domanda di omologazione per un tipo di vetro è presentata dal fabbricante dei vetri di sicurezza.

1.2. Il modello di scheda informativa figura nell'appendice 1 del presente allegato.

1.3. Al servizio tecnico incaricato delle prove di omologazione deve essere presentato:

1.3.1. un numero sufficiente di provette o di campioni di vetri finiti dei modelli considerati, stabilito se necessario con il servizio tecnico incaricato delle prove.

2. DOMANDA DI OMOLOGAZIONE CE DI UN TIPO DI VEICOLO

2.1. Conformemente all'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 70/156/CEE, la domanda di omologazione per un tipo di veicolo relativamente ai vetri di sicurezza è presentata dal costruttore del veicolo.

2.2. Il modello di scheda informativa figura nell'appendice 3 del presente allegato.

2.3. Al servizio tecnico incaricato delle prove di omologazione deve essere presentato:

2.3.1. un veicolo rappresentativo del tipo da omologare, stabilito se necessario con il servizio tecnico incaricato delle prove.

3. RILASCIO DELL'OMOLOGAZIONE CE PER UN TIPO DI VETRO DI SICUREZZA O UN TIPO DI VEICOLO

3.1. Se sono soddisfatti i requisiti applicabili è concessa l'omologazione CE del tipo prevista all'articolo 4, paragrafo 3 e, se del caso, all'articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 70/156/CEE.

3.2. Il modello di scheda di omologazione CE con i relativi addendum figurano:

- nell'appendice 2 del presente allegato per l'applicazione del punto 1.1,

- nell'appendice 4 del presente allegato per l'applicazione del punto 2.1.

3.3. A ogni tipo di vetro o tipo di veicolo è attribuito un numero di omologazione conformemente all'allegato VII della direttiva 70/156/CEE. Uno Stato membro non può attribuire lo stesso numero ad un altro tipo di vetro o tipo di veicolo.

4. MODIFICHE DEL TIPO E DELLE OMOLOGAZIONE

4.1. In caso di modifica del tipo di veicolo omologato ai sensi della presente direttiva, si applicano le disposizioni dell'articolo 5 della direttiva 70/156/CEE.

5. CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE

5.1. I provvedimenti intesi a garantire la conformità della produzione sono presi a norma dell'articolo 10 della direttiva 70/156/CEE.

Appendice 1

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Appendice 2

Scheda di omologazione CE

MODELLO

[formato massimo: A4 (210 x 297 mm)]

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Appendice 3

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Appendice 4

MODELLO

[formato massimo: A4 (210 x 297 mm)]

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ALLEGATO II

CAMPO D'APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

1. Campo d'applicazione

La presente direttiva si applica ai vetri di sicurezza e ai materiali per vetri destinati a parabrezza, a vetri d'altro tipo o a divisori sui veicoli a motore e sui loro rimorchi, nonché alla loro installazione, esclusi i vetri per dispositivi di illuminazione, di segnalazione luminosa e per il cruscotto, i vetri speciali di protezione contro le aggressioni, i parabrezza temperati e quelli destinati a veicoli per terreni accidentati, con una velocità massima di 40 km/h.

2. Definizioni

Gli elementi sono quelli contenuti nel paragrafo 2 del regolamento n. 43 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite, nell'ultima versione adottata dalla Comunità europea.

ALLEGATO II A

MARCHI DI OMOLOGAZIONE CE

1. Tutti i vetri di sicurezza, compresi i campioni e le provette presentati per l'omologazione, devono recare il marchio di fabbrica o commerciale del fabbricante. Il marchio deve essere chiaramente leggibile, indelebile e visibile.

2. Oltre agli elementi di cui al punto 3.3 dell'allegato I, vanno apposti dei simboli complementari, conformi a quelli definiti dal regolamento n. 43 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite, nell'ultima versione adottata dalla Comunità europea.

ALLEGATO II B

SPECIFICAZIONI GENERALI E PARTICOLARI, PROVE E REQUISITI TECNICI

Salvo per quelle concernenti i parabrezza in vetro temperato (che non rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva) le disposizioni concernenti le specificazioni generali e particolari, le prove e i requisiti tecnici sono quelle fissate dal regolamento n. 43 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite, nell'ultima versione adottata dalla Comunità europea.

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