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Document 32001L0009

Direttiva 2001/9/CE della Commissione, del 12 febbraio 2001, che adegua al progresso tecnico la direttiva 96/96/CE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al controllo tecnico dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (Testo rilevante ai fini del SEE)

GU L 48 del 17.2.2001, p. 18–19 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 25/06/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2001/9/oj

32001L0009

Direttiva 2001/9/CE della Commissione, del 12 febbraio 2001, che adegua al progresso tecnico la direttiva 96/96/CE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al controllo tecnico dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. L 048 del 17/02/2001 pag. 0018 - 0019


Direttiva 2001/9/CE della Commissione

del 12 febbraio 2001

che adegua al progresso tecnico la direttiva 96/96/CE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al controllo tecnico dei veicoli a motore e dei loro rimorchi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 96/96/CE del Consiglio, del 20 dicembre 1996, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al controllo tecnico dei veicoli a motore e dei loro rimorchi(1), quale modificata dalla direttiva 1999/52/CE della Commissione(2), in particolare l'articolo 8,

considerando quanto segue:

(1) I programmi Auto-Oil, iniziati nel 1992 allo scopo di offrire un'analisi sulla cui base definire norme relative alle emissioni dei veicoli e alla qualità dei carburanti per l'anno 2000 e successivi in modo da raggiungere gli obiettivi di qualità dell'aria, mettendo l'accento sulla riduzione delle emissioni dei trasporti stradali, stabiliva che il livello di manutenzione dei veicoli a motore costituiva un fattore essenziale degli effetti del traffico sulla qualità dell'aria.

(2) La direttiva 96/96/CE stabilisce le prove da effettuare all'atto del controllo tecnico periodico per verificare che le emissioni dei veicoli con motore a benzina e motore diesel rimangano entro limiti accettabili.

(3) Il tenore di monossido di carbonio delle emissioni allo scarico dei veicoli con motore a benzina muniti di determinati sistemi di post-trattamento dei gas di scarico (norma Euro 1) deve essere controllato sia a bassa che ad alta velocità del motore.

(4) La direttiva 98/69/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998, relativa alle misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico da emissioni dei veicoli a motore e recante modificazione della direttiva 70/220/CEE del Consiglio(3), prescrive l'introduzione, a partire dal 2000, di sistemi diagnostici di bordo (OBD) per le autovetture e i veicoli commerciali leggeri con motore a benzina allo scopo di verificare il funzionamento del sistema di controllo delle emissioni dei veicoli in circolazione. I sistemi OBD saranno obbligatori anche per i veicoli nuovi a motore diesel a partire dal 2003.

(5) Lo sviluppo di sistemi OBD in grado di controllare e registrare le anomalie del veicolo durante l'uso dello stesso dovrebbe, in futuro, ridurre la divergenza esistente tra le condizioni di prova e di funzionamento reale.

(6) La presente direttiva sopprime la necessità di sottoporre i veicoli con motore a benzina alla prova con motore al minimo, diminuendo così la complessità della prova, ma aumentandone la precisione grazie il controllo del funzionamento del sistema OBD del veicolo.

(7) Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato per l'adeguamento al progresso tecnico della direttiva relativa al controllo tecnico dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, istituito all'articolo 8 della direttiva 96/96/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 96/96/CE è modificata conformemente all'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro un anno dall'entrata in vigore della direttiva stessa. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione le disposizioni di diritto interno da essi adottate nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 12 febbraio 2001.

Per la Commissione

Loyola De Palacio

Vicepresidente

(1) GU L 46 del 17.2.1997, pag. 1.

(2) GU L 142 del 5.6.1999, pag. 26.

(3) GU L 350 del 28.12.1998, pag. 1.

ALLEGATO

Il punto 8.2.1, lettera b), punto 4, dell'allegato II alla direttiva 96/96/CE è sostituito dal punto seguente: "4. emissioni all'uscita del tubo di scarico - valori limite:

a) misurazione con motore al minimo:

il tenore massimo ammissibile di CO nei gas di scarico deve essere quello dichiarato dal costruttore del veicolo. Qualora il dato relativo non sia disponibile, il tenore di CO non deve essere superiore a 0,5 % vol.;

b) misurazione con motore al minimo accelerato, ad una velocità del motore (disinnestato) di almeno 2000 min-1:

il tenore massimo ammissibile di CO nei gas di scarico deve essere quello dichiarato dal costruttore del veicolo per il motore al minimo accelerato. Qualora il dato relativo non sia disponibile, il tenore di CO non deve essere superiore a 0,3 % vol.;

Il rapporto aria/combustibile, lambda, deve essere uguale a 1 +- 0,03 o conformemente alle specifiche del costruttore.

c) Per i veicoli a motore muniti di sistema diagnostico di bordo in conformità della direttiva 98/69/CE, gli Stati membri possono, in alternativa al metodo precisato alla lettera a), stabilire il funzionamento corretto del sistema di emissioni attraverso la lettura adeguata del dispositivo OBD e la verifica simultanea del funzionamento corretto del sistema OBD."

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