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Document 32001L0007

    Direttiva 2001/7/CE della Commissione, del 29 gennaio 2001, che adatta per la terza volta al progresso tecnico la direttiva 94/55/CE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose su strada (Testo rilevante ai fini del SEE)

    GU L 30 del 1.2.2001, p. 43–43 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 29/06/2009; abrog. impl. da 32008L0068

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2001/7/oj

    32001L0007

    Direttiva 2001/7/CE della Commissione, del 29 gennaio 2001, che adatta per la terza volta al progresso tecnico la direttiva 94/55/CE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose su strada (Testo rilevante ai fini del SEE)

    Gazzetta ufficiale n. L 030 del 01/02/2001 pag. 0043 - 0043


    Direttiva 2001/7/CE della Commissione

    del 29 gennaio 2001

    che adatta per la terza volta al progresso tecnico la direttiva 94/55/CE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose su strada

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    vista la direttiva 94/55/CE del Consiglio, del 21 novembre 1994, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose su strada(1), modificata da ultimo dalla direttiva 2000/61/CE del Parlamento europeo e del Consiglio(2), in particolare l'articolo 8,

    considerando quanto segue:

    (1) Gli allegati A e B della direttiva 94/55/CE contengono gli allegati A e B all'accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada, comunemente noto come ADR, nel testo applicabile dal 1o luglio 1999.

    (2) L'ADR è aggiornato con cadenza biennale e quindi a decorrere dal 1o luglio 2001 sarà in vigore una versione modificata che prevede un periodo transitorio fino al 31 dicembre 2002, tranne per le merci pericolose della classe 7 (materie radioattive) per cui il periodo transitorio terminerà il 31 dicembre 2001.

    (3) Risulta quindi necessario modificare gli allegati alla direttiva 94/55/CE.

    (4) Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato per il trasporto di merci pericolose,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

    Articolo 1

    Gli allegati alla direttiva 94/55/CE sono così modificati:

    1) L'allegato A è sostituito dal seguente:

    "ALLEGATO A

    Disposizioni dell'allegato A dell'Accordo europeo sul trasporto internazionale di merci pericolose su strada (ADR), in vigore a decorrere dal 1o luglio 2001, fermo restando che l'espressione "parte contraente" è sostituita da "Stato membro"

    NB:

    Una traduzione in tutte le lingue comunitarie sarà resa disponibile non appena ultimato e tradotto un testo consolidato dalla versione 2001 dell'allegato A all'ADR."

    2) L'allegato B è sostituito dal seguente testo:

    "ALLEGATO B

    Disposizioni dell'allegato A dell'Accordo europeo sul trasporto internazionale di merci pericolose su strada (ADR), in vigore a decorrere dal 1o luglio 2001, fermo restando che l'espressione "parte contraente" è sostituita da "Stato membro"

    NB:

    Una traduzione in tutte le lingue comunitarie sarà resa disponibile non appena ultimato e tradotto il testo consolidato dalla versione 2001 dell'allegato B all'ADR."

    Articolo 2

    1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva in materia di merci pericolose della classe 7 entro il 31 dicembre 2001 e in materia di merci pericolose delle altre classi entro il 31 dicembre 2002. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

    Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

    2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

    Articolo 3

    La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Articolo 4

    Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

    Fatto a Bruxelles, il 29 gennaio 2001.

    Per la Commissione

    Loyola De Palacio

    Vicepresidente

    (1) GU L 319 del 12.12.1994, pag. 7.

    (2) GU L 279 dell'1.11.2000, pag. 40.

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