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Document 32001F0888

Decisione quadro del Consiglio, del 6 dicembre 2001, che modifica la decisione quadro 2000/383/GAI relativa al rafforzamento della tutela per mezzo di sanzioni penali e altre sanzioni contro la falsificazione di monete in relazione all'introduzione dell'euro

GU L 329 del 14.12.2001, p. 3–3 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 21/05/2014; abrog. impl. da 32014L0062

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_framw/2001/888/oj

32001F0888

Decisione quadro del Consiglio, del 6 dicembre 2001, che modifica la decisione quadro 2000/383/GAI relativa al rafforzamento della tutela per mezzo di sanzioni penali e altre sanzioni contro la falsificazione di monete in relazione all'introduzione dell'euro

Gazzetta ufficiale n. L 329 del 14/12/2001 pag. 0003 - 0003


Decisione quadro del Consiglio

del 6 dicembre 2001

che modifica la decisione quadro 2000/383/GAI relativa al rafforzamento della tutela per mezzo di sanzioni penali e altre sanzioni contro la falsificazione di monete in relazione all'introduzione dell'euro

(2001/888/GAI)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 31, lettera e) e l'articolo 34, paragrafo 2, lettera b),

vista l'iniziativa del Regno di Svezia(1),

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

(1) In data 29 maggio 2000 il Consiglio ha adottato la decisione quadro 2000/383/GAI, relativa al rafforzamento della tutela per mezzo di sanzioni penali e altre sanzioni contro la falsificazione di monete in relazione all'introduzione dell'euro(2).

(2) Le misure contenute nella decisione quadro 2000/383/GAI dovrebbero essere integrate con una disposizione relativa al riconoscimento dei casi di recidiva per quanto riguarda i reati di cui alla decisione quadro,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE QUADRO:

Articolo 1

Il seguente articolo è inserito dopo l'articolo 9 della decisione quadro 2000/383/GAI: "Articolo 9 bis

Recidiva

Ciascuno Stato membro ammette il principio della recidiva alle condizioni esistenti nella sua legislazione nazionale e, a tali condizioni, riconosce quali generatrici di siffatta recidiva le sentenze di condanna definitive pronunciate in un altro Stato membro per uno dei reati di cui agli articoli 3, 4 e 5 della presente decisione quadro o per uno dei reati di cui all'articolo 3 della convenzione, a prescindere dalla valuta falsificata."

Articolo 2

Attuazione

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per conformarsi alla presente decisione quadro entro il 31 dicembre 2002.

2. Entro il 31 dicembre 2002 gli Stati membri trasmettono al Segretariato generale del Consiglio, alla Commissione e alla Banca centrale europea il testo delle disposizioni inerenti al recepimento nella legislazione nazionale degli obblighi loro imposti dalla presente decisione quadro.

Articolo 3

Entrata in vigore

La presente decisione quadro entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

Fatto a Bruxelles, addì 6 dicembre 2001.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. Verwilghen

(1) GU C 225 del 10.8.2001, pag. 9.

(2) GU L 140 del 14.6.2000, pag. 1.

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