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Document 32001E0930

Posizione comune del Consiglio, del 27 dicembre 2001, relativa alla lotta al terrorismo

GU L 344 del 28.12.2001, p. 90–92 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/compos/2001/930/oj

32001E0930

Posizione comune del Consiglio, del 27 dicembre 2001, relativa alla lotta al terrorismo

Gazzetta ufficiale n. L 344 del 28/12/2001 pag. 0090 - 0092


Posizione comune del Consiglio

del 27 dicembre 2001

relativa alla lotta al terrorismo

(2001/930/PESC)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare gli articoli 15 e 34,

considerando quanto segue:

(1) Nella riunione straordinaria del 21 settembre 2001, il Consiglio europeo ha dichiarato che il terrorismo rappresenta una vera sfida per il mondo e per l'Europa e che la lotta al terrorismo costituirà un obiettivo prioritario per l'Unione europea.

(2) Il 28 settembre 2001 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 1373(2001) che ribadisce che gli atti terroristici costituiscono una minaccia per la pace e la sicurezza e stabilisce misure per la lotta al terrorismo e in particolare al finanziamento dello stesso e ai suoi santuari.

(3) L'8 ottobre 2001, il Consiglio ha ribadito la determinazione dell'Unione europea e degli Stati membri ad assumere appieno il loro ruolo, in modo coordinato, nella coalizione globale contro il terrorismo, sotto l'egida delle Nazioni Unite. Il Consiglio ha inoltre ricordato la determinazione dell'Unione a colpire le fonti di finanziamento del terrorismo, in stretta concertazione con gli Stati Uniti.

(4) Il 19 ottobre 2001, il Consiglio europeo ha dichiarato che è determinato a combattere il terrorismo sotto tutte le sue forme e ovunque nel mondo e proseguirà gli sforzi volti a rafforzare la coalizione della comunità internazionale nella lotta contro il terrorismo sotto tutti i suoi aspetti, ad esempio attraverso il rafforzamento della cooperazione tra i servizi operativi incaricati della lotta al terrorismo: l'Europol, l'Eurojust, i servizi di informazione, i servizi di polizia e le autorità giudiziarie.

(5) È già stata intrapresa un'azione volta ad attuare alcune delle misure elencate in appresso.

(6) Trattandosi di circostanze eccezionali, è necessaria un'azione della Comunità per attuare alcune delle misure indicate in appresso,

HA ADOTTATO LA PRESENTE POSIZIONE COMUNE:

Articolo 1

La messa a disposizione o la raccolta intenzionali, con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente, di capitali da parte di cittadini o nel territorio di ciascuno degli Stati membri dell'Unione europea con il proposito, o la consapevolezza, di un loro utilizzo per compiere atti terroristici sono perseguibili.

Articolo 2

I capitali e le altre risorse finanziarie o economiche delle

- persone che compiono, o tentano di compiere, atti terroristici o vi prendono parte o li agevolano,

- entità possedute o controllate direttamente o indirettamente da tali persone, e

- persone ed entità che agiscono a nome o sotto la guida di tali persone ed entità,

inclusi i capitali provenienti o generati da beni posseduti o controllati direttamente o indirettamente da tali persone o da persone ed entità ad esse associate, sono congelati.

Articolo 3

I capitali, le risorse finanziarie o economiche o i servizi finanziari o altri servizi connessi non sono messi a disposizione, direttamente o indirettamente, delle

- persone che compiono, o tentano di compiere, atti terroristici o vi prendono parte o li agevolano,

- entità possedute o controllate direttamente o indirettamente da tali persone, e

- persone ed entità che agiscono a nome o sotto la guida di tali persone.

Articolo 4

Sono adottate misure volte a reprimere qualsiasi forma di sostegno, attivo o passivo, ad entità o persone coinvolte in atti terroristici, incluse misure destinate alla repressione del reclutamento di membri di gruppi terroristici e alla soppressione della fornitura di armi ai terroristi.

Articolo 5

Sono adottate misure volte a prevenire la perpetrazione di atti terroristici, anche attraverso il ricorso all'allarme tempestivo tra Stati membri o Stati membri e paesi terzi mediante scambi di informazioni.

Articolo 6

È negata la protezione alle persone che finanziano, progettano, sostengono o commettono atti terroristici, o assicurano santuari al terrorismo.

Articolo 7

Si impedisce alle persone che finanziano, progettano, agevolano o commettono atti terroristici di utilizzare i territori degli Stati membri dell'Unione europea per tali fini contro gli Stati membri o i paesi terzi o i loro cittadini.

Articolo 8

Le persone che partecipano al finanziamento, alla progettazione, alla preparazione o alla perpetrazione di atti terroristici o al sostegno di atti terroristici sono assicurate alla giustizia; tali atti terroristici sono classificati come reati gravi dalle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri e le relative pene ne rispecchiano adeguatamente la gravità.

Articolo 9

Gli Stati membri si prestano reciprocamente, o prestano ai paesi terzi, la massima assistenza in relazione alle indagini giudiziarie o alle azioni penali concernenti il finanziamento o il sostegno di atti terroristici in conformità del diritto internazionale e interno, inclusa l'assistenza nell'acquisizione delle prove in possesso di uno Stato membro o di un paese terzo necessarie per l'azione in giustizia.

Articolo 10

I movimenti di terroristi o gruppi terroristici sono impediti attraverso efficaci controlli alle frontiere e controlli sul rilascio dei documenti di identità e dei documenti di viaggio, nonché attraverso misure volte a prevenire la contraffazione, la falsificazione e l'uso fraudolento di documenti di identità e documenti di viaggio. Il Consiglio constata che la Commissione intende presentare, ove opportuno, proposte in materia.

Articolo 11

Sono adottate misure volte a intensificare e accelerare lo scambio di informazioni operative, soprattutto per quanto concerne le azioni o i movimenti di terroristi o reti terroristiche, documenti di viaggio falsi o falsificati, traffico di armi, esplosivi e materiali sensibili, uso delle tecnologie della comunicazione da parte di gruppi terroristici e la minaccia rappresentata dal possesso di armi di distruzione di massa da parte di gruppi terroristici.

Articolo 12

Si procede, tra Stati membri e tra Stati membri e paesi terzi, allo scambio di informazioni in conformità del diritto internazionale e interno nonché al potenziamento della cooperazione in materia amministrativa e giudiziaria al fine di prevenire la perpetrazione di atti terroristici.

Articolo 13

È potenziata la cooperazione tra Stati membri e tra Stati membri e paesi terzi, in particolare attraverso accordi e intese, bilaterali e multilaterali, per prevenire e reprimere attentati terroristici e procedere contro le persone che li compiono.

Articolo 14

Gli Stati membri aderiscono quanto prima alle pertinenti convenzioni e protocolli internazionali concernenti il terrorismo elencati nell'allegato.

Articolo 15

Gli Stati membri rafforzano la cooperazione ed attuano pienamente le pertinenti convenzioni e protocolli internazionali concernenti il terrorismo e le risoluzioni 1269(1999) e 1368(2001) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

Articolo 16

Prima della concessione dello status di rifugiato, sono adottate le misure appropriate conformemente alle pertinenti disposizioni legislative nazionali e internazionali, incluse le norme internazionali sui diritti dell'uomo, al fine di garantire che il richiedente asilo non abbia progettato o agevolato la perpetrazione di atti terroristici e mai vi abbia partecipato. Il Consiglio constata che la Commissione intende presentare, ove opportuno, proposte in materia.

Articolo 17

Sono adottate misure in conformità del diritto internazionale al fine di garantire che le persone che compiono, organizzano o agevolano atti terroristici non approfittino dello status di rifugiato e che l'invocazione di motivi politici non sia riconosciuta come ragione per respingere richieste di estradizione di presunti terroristi. Il Consiglio constata che la Commissione intende presentare, ove opportuno, proposte in materia.

Articolo 18

La presente posizione comune ha efficacia dalla data di adozione.

Articolo 19

La presente posizione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

Fatto a Bruxelles, addì 27 dicembre 2001.

Per il Consiglio

Il Presidente

L. Michel

ALLEGATO

Elenco delle convenzioni e dei protocolli internazionali in materia di terrorismo di cui all'articolo 14

1. Convenzione relativa alle infrazioni e determinati altri atti compiuti a bordo di aeromobili - Tokio, 14.9.1963

2. Convenzione internazionale per la repressione della cattura illecita di aeromobili - L'Aia, 16.12.1970

3. Convenzione per la repressione degli atti illeciti rivolti contro la sicurezza dell'aviazione civile - Montreal, 23.9.1971

4. Convenzione per la prevenzione e la repressione dei reati contro le persone internazionalmente protette, compresi gli agenti diplomatici - New York, 14.12.1973

5. Convenzione europea per la repressione del terrorismo - Strasburgo, 27.1.1977

6. Convenzione internazionale relativa alla cattura degli ostaggi - New York, 17.12.1979

7. Convenzione sulla protezione fisica dei materiali nucleari - Vienna, 3.3.1980

8. Protocollo per la repressione degli atti illeciti di violenza negli aeroporti adibiti all'aviazione civile internazionale, conformemente alla Convenzione per la repressione degli atti illeciti rivolti contro la sicurezza dell'aviazione civile - Montreal, 28.2.1988

9. Convenzione per la repressione dei reati diretti contro la sicurezza della navigazione marittima - Roma, 10.3.1988

10. Protocollo per la repressione dei reati diretti contro la sicurezza delle installazioni fisse sulla piattaforma continentale - Roma, 10.3.1988

11. Convenzione sul contrassegno degli esplosivi plastici e in foglie ai fini del rilevamento - Montreal, 1.3.1991

12. Convenzione delle Nazioni Unite per la repressione degli attentati terroristici mediante l'uso di esplosivi - New York, 15.12.1997

13. Convenzione delle Nazioni Unite per la repressione del finanziamento del terrorismo - New York, 9.12.1999

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