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Document 32001D0708

    2001/708/CE: Decisione della Commissione, del 28 settembre 2001, che modifica per la settima volta la decisione 2001/356/CE recante misure di protezione contro l'afta epizootica nel Regno Unito (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2001) 2922]

    GU L 261 del 29.9.2001, p. 67–68 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 21/10/2001

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2001/708/oj

    32001D0708

    2001/708/CE: Decisione della Commissione, del 28 settembre 2001, che modifica per la settima volta la decisione 2001/356/CE recante misure di protezione contro l'afta epizootica nel Regno Unito (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2001) 2922]

    Gazzetta ufficiale n. L 261 del 29/09/2001 pag. 0067 - 0068


    Decisione della Commissione

    del 28 settembre 2001

    che modifica per la settima volta la decisione 2001/356/CE recante misure di protezione contro l'afta epizootica nel Regno Unito

    [notificata con il numero C(2001) 2922]

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    (2001/708/CE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno(1), modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE(2), in particolare l'articolo 10,

    vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno(3), modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE, in particolare l'articolo 9,

    considerando quanto segue:

    (1) A seguito della denuncia di focolai di afta epizootica nel Regno Unito, la Commissione ha adottato la decisione 2001/356/CE(4) recante misure di protezione contro l'afta epizootica nel Regno Unito, modificata da ultimo dalla decisione 2001/547/CE(5).

    (2) La spedizione di sperma bovino congelato può essere autorizzata purché siano fornite garanzie supplementari. Sono necessari altri adattamenti per tener conto della situazione zoosanitaria nell'Irlanda del Nord.

    (3) Vista l'evoluzione dell'epizoozia, è opportuno prorogare le misure prese.

    (4) La situazione sarà riesaminata nella riunione del comitato veterinario permanente prevista per il 9 e 10 ottobre 2001 e, se necessario, le misure prese verranno adattate.

    (5) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    La decisione 2001/356/CE è modificata come segue:

    1) Il testo dell'articolo 6 è sostituito dal testo seguente: "Articolo 6

    1. Il Regno Unito non spedisce in altre parti del proprio territorio sperma, ovuli ed embrioni di animali delle specie bovina, ovina, caprina e suina né di altri artiodattili provenienti dalle zone elencate nell'allegato I.

    2. Il Regno Unito non spedisce sperma, ovuli ed embrioni di animali delle specie bovina, ovina, caprina e suina né di altri artiodattili provenienti dalle parti del proprio territorio elencate negli allegati I e II.

    3. Il divieto di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applica:

    a) allo sperma e agli embrioni congelati della specie bovina prodotti anteriormente al 1o febbraio 2001;

    b) allo sperma e agli embrioni congelati della specie bovina importati nel Regno Unito secondo le condizioni stabilite, rispettivamente, nelle direttive 88/407/CEE e 89/556/CEE del Consiglio, che dal momento della loro introduzione nel Regno Unito sono stati immagazzinati e trasportati separatamente dallo sperma e dagli embrioni di cui non è autorizzata la spedizione a norma dei paragrafi 1 e 2;

    c) allo sperma bovino congelato prodotto secondo le disposizioni della direttiva 88/407/CEE dopo il 30 settembre 2001 e conforme alle seguenti condizioni supplementari:

    - il toro donatore non ha evidenziato alcun sintomo clinico di afta epizootica il giorno di raccolta dello sperma,

    - prima della raccolta dello sperma, il toro donatore è rimasto almeno tre mesi nel centro di raccolta riconosciuto; in tale periodo può essere compreso il periodo di isolamento di almeno 30 giorni trascorso in un locale d'isolamento annesso,

    - nessun animale è stato introdotto nel centro nei 30 giorni precedenti la raccolta dello sperma,

    - il centro di raccolta dello sperma è stato indenne dall'afta epizootica almeno da tre mesi e non si è verificato alcun caso di afta in un raggio di 10 km dal centro di raccolta nei 30 giorni precedenti e successivi alla raccolta dello sperma,

    - nessun animale del centro di raccolta dello sperma è stato vaccinato contro l'afta epizootica,

    - il toro donatore ha reagito negativamente al test per l'individuazione degli anticorpi contro il virus aftoso effettuato almeno 21 giorni dopo l'ultima raccolta dello sperma della partita; i risultati negativi del test devono essere disponibili prima della spedizione dello sperma,

    - lo sperma congelato è stato immagazzinato per almeno 30 giorni tra la raccolta e la spedizione; durante tale periodo, nessun animale del centro di raccolta dove era detenuto il toro donatore ha manifestato sintomi dell'afta epizootica,

    - lo sperma è raccolto, trattato e immagazzinato separatamente dallo sperma di cui non è autorizzata la spedizione a norma dei paragrafi 1 e 2,

    - tutto lo sperma raccolto, trattato e congelato nel centro di raccolta è spedito in modo da evitare qualsiasi rischio di introduzione dell'afta epizootica nel centro stesso.

    Prima della spedizione dello sperma il Regno Unito fornisce alla Commissione e agli altri Stati membri l'elenco dei centri autorizzati ai fini del presente paragrafo.

    4. Il certificato sanitario previsto dalla direttiva 88/407/CEE, che accompagna lo sperma bovino congelato spedito dal Regno Unito in altri Stati membri, deve recare la seguente dicitura: 'Sperma bovino congelato conforme alla decisione 2001/172/CE della Commissione, del 1o marzo 2001, recante misure di protezione contro l'afta epizootica nel Regno Unito'.

    5. Il certificato sanitario previsto dalla direttiva 89/556/CEE del Consiglio, che accompagna gli embrioni di animali delle specie bovina spediti dal Regno Unito in altri Stati membri, deve recare la seguente dicitura: 'Embrioni della specie bovina conformi alla decisione 2001/172/CE della Commissione, del 1o marzo 2001, recante misure di protezione contro l'afta epizootica nel Regno Unito'

    ".

    2) All'articolo 10, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: "1. Il Regno Unito provvede affinché i veicoli utilizzati per il trasporto di animali vivi nelle zone di cui agli allegati I e II siano puliti e disinfettati dopo ogni operazione e fornisce la prova dell'avvenuta disinfezione."

    3) All'articolo 11, la prima frase è sostituita dalla seguente: "Le disposizioni degli articoli 3, 4, 5 e 8 non si applicano alla spedizione dal territorio del Regno Unito dei prodotti di cui agli articoli 3, 4, 5 e 8, se essi".

    4) All'articolo 12, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: "3. Gli Stati membri collaborano nel controllo dei bagagli personali dei passeggeri in provenienza dalle parti del territorio del Regno Unito elencate nell'allegato I e nell'organizzare campagne d'informazione destinate a impedire l'introduzione di prodotti di origine animale nel territorio degli Stati membri diversi dal Regno Unito."

    5) All'articolo 12, paragrafo 4, primo comma, la prima frase è sostituita dal testo seguente: "Il Regno Unito provvede affinché gli equidi spediti dalle parti del proprio territorio elencate negli allegati I e II verso altre parti del proprio territorio o verso un altro Stato membro siano accompagnati da un certificato sanitario conforme al modello di cui all'allegato C della direttiva 90/426/CEE del Consiglio."

    6) La data che figura all'articolo 15 della decisione 2001/356/CE è sostituita dal "30 novembre 2001".

    Articolo 2

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 28 settembre 2001.

    Per la Commissione

    David Byrne

    Membro della Commissione

    (1) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.

    (2) GU L 62 del 15.3.1993, pag. 49.

    (3) GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13.

    (4) GU L 125 del 5.5.2001, pag. 46.

    (5) GU L 195 del 19.7.2001, pag. 61.

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