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Document 32001D0588

2001/588/CE: Decisione del Consiglio, del 18 giugno 2001, sulla conclusione dell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di Lituania relativo alla partecipazione della Repubblica di Lituania all'Agenzia europea dell'ambiente e alla rete europea d'informazione e di osservazione in materia ambientale

GU L 213 del 7.8.2001, p. 56–56 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2001/588/oj

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32001D0588

2001/588/CE: Decisione del Consiglio, del 18 giugno 2001, sulla conclusione dell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di Lituania relativo alla partecipazione della Repubblica di Lituania all'Agenzia europea dell'ambiente e alla rete europea d'informazione e di osservazione in materia ambientale

Gazzetta ufficiale n. L 213 del 07/08/2001 pag. 0056 - 0056


Decisione del Consiglio

del 18 giugno 2001

sulla conclusione dell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di Lituania relativo alla partecipazione della Repubblica di Lituania all'Agenzia europea dell'ambiente e alla rete europea d'informazione e di osservazione in materia ambientale

(2001/588/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 175, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, prima frase del primo comma e paragrafo 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione(1),

visto il parere del Parlamento europeo(2),

considerando quanto segue:

(1) L'Agenzia europea dell'ambiente e la rete europea d'informazione e di osservazione in materia ambientale sono state istituite dal regolamento (CEE) n. 1210/90(3).

(2) Il Consiglio europeo di Lussemburgo (dicembre 1997) ha riconosciuto come la partecipazione ai programmi e alle agenzie comunitarie consenta di accelerare i tempi della strategia di preadesione per i paesi dell'Europa centrale ed orientale. Per quanto riguarda le agenzie, le conclusioni del Consiglio europeo prevedono che "i paesi candidati potranno partecipare ad agenzie comunitarie con decisione da prendere caso per caso".

(3) Il Consiglio europeo di Helsinki (dicembre 1999) ha riaffermato la natura inclusiva del processo di ampliamento, che attualmente comprende 13 paesi in un unico quadro, in cui i paesi candidati partecipano al processo di adesione su base equipollente.

(4) Il 14 febbraio 2000 il Consiglio ha autorizzato la Commissione a condurre i negoziati sulla partecipazione all'Agenzia europea dell'ambiente dei paesi candidati all'adesione. La Commissione ha firmato l'atto finale dei negoziati il 24 novembre 2000.

(5) L'accordo di cui alla presente decisione dovrebbe essere approvato,

DECIDE:

Articolo 1

È approvato, per conto della Comunità, l'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di Lituania relativo alla partecipazione della Repubblica di Lituania all'Agenzia europea dell'ambiente e alla rete europea d'informazione e di osservazione in materia ambientale.

Il testo dell'accordo figura nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la(le) persona(persone) abilitata(abilitate) a depositare la notifica di cui all'articolo 18 dell'accordo.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Fatto a Lussemburgo, addì 18 giugno 2001.

Per il Consiglio

M. Winberg

Il Presidente

(1) GU C 120 E del 24.4.2001, pag. 267.

(2) Parere reso il 31.5.2001 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(3) GU L 120 dell'11.5.1990, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 933/1999 (GU L 117 del 5.5.1999, pag. 1).

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