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Document 32001D0516

2001/516/CE: Decisione del Consiglio, del 22 maggio 2001, relativa alla firma e all'applicazione in via provvisoria del protocollo aggiuntivo dell'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Malta ai fini dell'associazione della Repubblica di Malta al Quinto programma quadro delle azioni comunitarie di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione (1998-2002)

GU L 186 del 7.7.2001, pp. 34–35 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2002

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2001/516/oj

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32001D0516

2001/516/CE: Decisione del Consiglio, del 22 maggio 2001, relativa alla firma e all'applicazione in via provvisoria del protocollo aggiuntivo dell'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Malta ai fini dell'associazione della Repubblica di Malta al Quinto programma quadro delle azioni comunitarie di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione (1998-2002)

Gazzetta ufficiale n. L 186 del 07/07/2001 pag. 0034 - 0035


Decisione del Consiglio

del 22 maggio 2001

relativa alla firma e all'applicazione in via provvisoria del protocollo aggiuntivo dell'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Malta ai fini dell'associazione della Repubblica di Malta al Quinto programma quadro delle azioni comunitarie di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione (1998-2002)

(2001/516/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 170 in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) L'accordo che istituisce un'associazione (in seguito denominato "accordo di associazione") tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Malta (in seguito "Malta")(1) è entrato in vigore il 1o aprile 1971.

(2) Le conclusioni del Consiglio europeo di Lussemburgo del 12-13 dicembre 1997 hanno confermato la possibilità di associare i paesi candidati al programma quadro comunitario di ricerca e sviluppo tecnologico, come strumento della strategia di preadesione da applicare nei confronti di tali paesi.

(3) Con decisione n. 182/1999/CE(2), il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato il Quinto programma quadro di azioni comunitarie di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione (1998-2002), (di seguito denominato "Quinto programma quadro").

(4) Il Consiglio europeo di Helsinki del 10 e 11 dicembre 1999 ha deciso di convocare una conferenza intergovernativa bilaterale sull'adesione di Malta all'Unione europea.

(5) Il 3 aprile 2000 Malta ha formalmente richiesto alla Commissione europea di essere associata al Quinto programma quadro a decorrere dal 1o gennaio 2001.

(6) Con decisione del 17 ottobre 2000, il Consiglio ha autorizzato la Commissione a negoziare per conto della Comunità europea un protocollo aggiuntivo dell'accordo di associazione al fine di associare Malta al Quinto programma quadro (in seguito denominato "protocollo aggiuntivo").

(7) Sotto riserva della sua conclusione in data successiva, è opportuno firmare in nome della Comunità il protocollo aggiuntivo, siglato il 6 dicembre 2000.

(8) È opportuno applicare il protocollo aggiuntivo in via provvisoria a decorrere dal 1o marzo 2001 in attesa dell'espletamento delle procedure necessarie per la sua conclusione formale e fatto salvo il principio di reciprocità,

DECIDE:

Articolo 1

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare a nome della Comunità, sotto riserva della sua conclusione, il protocollo aggiuntivo all'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Malta.

Il testo del protocollo aggiuntivo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il protocollo aggiuntivo si applica in via provvisoria a decorrere dal 1o marzo 2001 in attesa dell'espletamento delle procedure necessarie per la sua conclusione e fatto salvo il principio di reciprocità.

Articolo 3

La presente decisione ha effetto il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Fatto a Bruxelles, addì 22 maggio 2001.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. Winberg

(1) GU L 61 del 14.3.1971, pag. 1.

(2) GU L 26 dell'1.2.1999, pag. 1.

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