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Document 32001D0430
2001/430/EC: Commission Decision of 7 June 2001 amending for the third time Decision 2001/356/EC concerning certain protection measures with regard to foot-and-mouth disease in the United Kingdom (Text with EEA relevance) (notified under document number C(2001) 1605)
2001/430/CE: Decisione della Commissione, del 7 giugno 2001, che modifica per la terza volta la decisione 2001/356/CE relativa a limitazioni dei movimenti degli animali di specie sensibili per quanto riguarda l'afta epizootica nel Regno Unito (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2001) 1605]
2001/430/CE: Decisione della Commissione, del 7 giugno 2001, che modifica per la terza volta la decisione 2001/356/CE relativa a limitazioni dei movimenti degli animali di specie sensibili per quanto riguarda l'afta epizootica nel Regno Unito (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2001) 1605]
GU L 153 del 8.6.2001, p. 33–33
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 21/10/2001
2001/430/CE: Decisione della Commissione, del 7 giugno 2001, che modifica per la terza volta la decisione 2001/356/CE relativa a limitazioni dei movimenti degli animali di specie sensibili per quanto riguarda l'afta epizootica nel Regno Unito (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2001) 1605]
Gazzetta ufficiale n. L 153 del 08/06/2001 pag. 0033 - 0033
Decisione della Commissione del 7 giugno 2001 che modifica per la terza volta la decisione 2001/356/CE relativa a limitazioni dei movimenti degli animali di specie sensibili per quanto riguarda l'afta epizootica nel Regno Unito [notificata con il numero C(2001) 1605] (Testo rilevante ai fini del SEE) (2001/430/CE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno(1), modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE(2), in particolare l'articolo 10, vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno(3), modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE, in particolare l'articolo 9, considerando quanto segue: (1) A seguito della denuncia di focolai dell'afta epizootica nel Regno Unito, la Commissione ha adottato la decisione 2001/356/CE recante misure di protezione contro l'afta epizootica nel Regno Unito(4), modificata da ultimo dalla decisione 2001/415/CE(5). (2) La direttiva 85/511/CEE del Consiglio, del 18 novembre 1985(6), modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, stabilisce misure comunitarie contro l'afta epizootica. (3) La direttiva 90/424/CEE del Consiglio(7), modificata da ultimo dalla decisione 2001/12/CE del Consiglio(8), concerne le spese nel settore veterinario. (4) Vista l'evoluzione dell'epizoozia, è opportuno prorogare le misure prese adattando tuttavia la regionalizzazione e alleviando, in particolare, le restrizioni concernenti l'Irlanda del Nord e l'Isola di Man. (5) La situazione sarà riesaminata nella riunione del comitato veterinario permanente prevista per il 12-13 giugno 2001 e, se necessario, le misure prese verranno adattate. (6) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La decisione 2001/356/CE è modificata come segue: 1) La data che figura all'articolo 15 è sostituita dalla data "20 luglio 2001". 2) Nell'allegato I i termini "Gran Bretagna, Irlanda del Nord" sono sostituiti dai termini "Regno Unito, escluse l'Irlanda del Nord e l'Isola di Man". 3) Nell'allegato II i termini "Gran Bretagna, Irlanda del Nord" sono sostituiti dai termini "Regno Unito, escluse l'Irlanda del Nord e l'Isola di Man". Articolo 2 Gli Stati membri modificano le misure da essi applicate agli scambi per renderle conformi alla presente decisione. Essi ne informano immediatamente la Commissione. Articolo 3 Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 7 giugno 2001. Per la Commissione David Byrne Membro della Commissione (1) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29. (2) GU L 62 del 15.3.1993, pag. 49. (3) GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13. (4) GU L 125 del 5.5.2001, pag. 46. (5) GU L 130 del 12.5.2001, pag. 47. (6) GU L 149 del 2.6.2001, pag. 38. (7) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19. (8) GU L 3 del 6.1.2001, pag. 27.