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Document 32001D0316

    2001/316/CE: Decisione della Commissione, del 17 aprile 2001, che modifica per la sesta volta la decisione 2001/172/CE recante misure di protezione contro l'afta epizootica nel Regno Unito (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2001) 1121]

    GU L 109 del 19.4.2001, p. 72–73 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 18/05/2001

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2001/316/oj

    32001D0316

    2001/316/CE: Decisione della Commissione, del 17 aprile 2001, che modifica per la sesta volta la decisione 2001/172/CE recante misure di protezione contro l'afta epizootica nel Regno Unito (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2001) 1121]

    Gazzetta ufficiale n. L 109 del 19/04/2001 pag. 0072 - 0073


    Decisione della Commissione

    del 17 aprile 2001

    che modifica per la sesta volta la decisione 2001/172/CE recante misure di protezione contro l'afta epizootica nel Regno Unito

    [notificata con il numero C(2001) 1121]

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    (2001/316/CE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno(1), modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE(2), in particolare l'articolo 10,

    vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno(3), modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE, in particolare l'articolo 9,

    considerando quanto segue:

    (1) A seguito della denuncia di focolai dell'afta epizootica nel Regno Unito, la Commissione ha adottato la decisione 2001/172/CE recante misure di protezione contro l'afta epizootica nel Regno Unito(4), modificata da ultimo dalla decisione 2001/263/CE(5).

    (2) In seguito alla denuncia di focolai di afta epizootica in Irlanda, la Commissione ha adottato la decisione 2001/234/CE(6) recante misure di protezione contro l'afta epizootica in Irlanda, modificata da ultimo dalla decisione 2001/267/CE(7).

    (3) L'Irlanda del Nord e l'Irlanda hanno adottato misure ai sensi della direttiva 85/511/CEE del Consiglio, del 18 novembre 1985, che stabilisce misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica(8), modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, ed ha preso ulteriori misure nelle zone colpite dall'infezione, tra cui le misure previste dalla decisione 2001/263/CE.

    (4) L'estensione geografica delle zone sottoposte alle misure previste nella presente decisione non va mantenuta più a lungo di quanto è necessario in circostanze obiettivamente determinate.

    (5) I provvedimenti in materia di sorveglianza da attuare nelle zone soggette a restrizioni a norma dell'articolo 9 della direttiva 85/511/CEE prima di procedere alla revoca delle misure sono specificati nella decisione 2001/295/CE(9).

    (6) Occorre autorizzare un trattamento ulteriore dei prodotti sanguigni e precisare i requisiti della certificazione per taluni prodotti trattati e conservabili.

    (7) È necessario prorogare le misure introdotte dalla decisione 2001/172/CE.

    (8) La situazione sarà riesaminata nella riunione del comitato veterinario permanente prevista per il 10 aprile 2001 e, se necessario, le misure prese verranno adattate.

    (9) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    La decisione 2001/172/CE della Commissione è modificata nel modo seguente:

    1) L'articolo 3 è modificato come segue:

    a) Alla fine del paragrafo 2 sono aggiunti i termini "o ai prodotti a base di carne sottoposti a trattamento termico in contenitori ermeticamente sigillati per garantirne la conservabilità".

    b) Nel paragrafo 5 sono soppressi i termini "sono spediti in contenitori ermeticamente sigillati".

    c) È aggiunto il paragrafo 6 seguente: "6. In deroga al paragrafo 4, per i prodotti a base di carne sottoposti a trattamento termico in contenitori ermeticamente sigillati per garantirne la conservabilità, è sufficiente che siano scortati da un documento commerciale che attesti il trattamento termico applicato."

    2) L'articolo 4 è modificato come segue:

    a) Al paragrafo 5, sono soppressi i termini "e spedito in contenitori ermeticamente sigillati oppure".

    b) È aggiunto il paragrafo 6 seguente: "6. In deroga al paragrafo 4, per il latte conforme ai requisiti di cui al paragrafo 2, lettera a) o lettera b), e sottoposto a trattamento termico in contenitori ermeticamente sigillati per garantirne la conservabilità, è sufficiente che sia scortato da un documento commerciale che attesti il trattamento termico applicato."

    3) L'articolo 5 è modificato come segue:

    a) Al paragrafo 5, sono soppressi i termini "e spediti in contenitori ermeticamente sigillati oppure".

    b) È aggiunto il paragrafo 6 seguente: "6. In deroga al paragrafo 4, per i prodotti lattiero-caseari conformi ai requisiti di cui al paragrafo 2 e sottoposti a trattamento termico in contenitori ermeticamente sigillati per garantirne la conservabilità, è sufficiente che siano scortati da un documento commerciale che attesti il trattamento termico applicato."

    4) L'articolo 8 è modificato come segue:

    a) Al paragrafo 2, lettera b), è aggiunto il quarto trattino seguente: "- un trattamento previsto al capitolo 4 dell'allegato I della direttiva 92/118/CEE;".

    b) Al paragrafo 2 è aggiunta la lettera seguente: "i) a prodotti imballati destinati ad essere utilizzati per la diagnosi in vitro o come reagenti di laboratorio."

    c) È aggiunto il paragrafo 7 seguente: "7. In deroga al paragrafo 3, per i prodotti di cui al paragrafo 2, lettera i), è sufficiente che siano scortati da un documento commerciale attestante che i prodotti sono destinati ad essere utilizzati per la diagnosi in vitro o come reagenti di laboratorio, a condizione che sui prodotti appaia chiaramente l'indicazione 'solamente per diagnosi in vitro' oppure 'solamente per uso di laboratorio'."

    5) All'articolo 11 bis è aggiunto il paragrafo 3 seguente: "3. Tuttavia, la Commissione modifica la presente decisione in modo che le misure previste per le zone dell'Irlanda del Nord elencate negli allegati I e II possano essere revocate fatta salva la direttiva 85/511/CEE come di seguito indicato.

    Se, a partire dal 19 aprile 2001, l'Irlanda del Nord notifica alla Commissione che:

    a) non sono denunciati nuovi focolai di afta epizootica nell'Irlanda del Nord nel periodo dal 22 marzo alle ore 17.00 al 19 aprile 2001, e

    b) tutti gli esami clinici e le prove di laboratorio sono stati effettuati in conformità della decisione 2001/295/CE, ogni volta con esito negativo:

    - nelle aziende in cui è stata sospettata la presenza della malattia in relazione ai focolai confermati nell'Irlanda del Nord nel mese di marzo 2001, e

    - in ciascuna azienda in cui sono allevati animali sensibili e situata nelle rispettive zone di protezione e di sorveglianza istituite nelle zone elencate nell'allegato I della presente decisione a seguito del focolaio confermato nel mese di marzo 2001,

    la Commissione informa immediatamente tutti gli Stati membri e modifica di conseguenza con effetti immediati la presente decisione. Gli Stati membri adattano le disposizioni da essi applicate agli scambi al fine di renderle conformi alla nuova situazione."

    6) All'articolo 14, la data ivi indicata è sostituita dal "18 maggio 2001".

    Articolo 2

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 17 aprile 2001.

    Per la Commissione

    David Byrne

    Membro della Commissione

    (1) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.

    (2) GU L 62 del 15.3.1993, pag. 49.

    (3) GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13.

    (4) GU L 62 del 2.3.2001, pag. 22.

    (5) GU L 93 del 3.4.2001, pag. 59.

    (6) GU L 84 del 23.3.2001, pag. 62.

    (7) GU L 94 del 4.4.2001, pag. 26.

    (8) GU L 315 del 26.11.1985, pag. 11.

    (9) GU L 100 dell'11.4.2001, pag. 35.

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