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Document 32001D0298

    2001/298/CE: Decisione della Commissione, del 30 marzo 2001, che modifica gli allegati delle direttive 64/432/CEE, 90/426/CEE, 91/68/CEE e 92/65/CEE del Consiglio e della decisione 94/273/CE della Commissione per quanto riguarda la protezione degli animali durante il trasporto (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2001) 965]

    GU L 102 del 12.4.2001, p. 63–68 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

    Legal status of the document No longer in force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2001/298/oj

    32001D0298

    2001/298/CE: Decisione della Commissione, del 30 marzo 2001, che modifica gli allegati delle direttive 64/432/CEE, 90/426/CEE, 91/68/CEE e 92/65/CEE del Consiglio e della decisione 94/273/CE della Commissione per quanto riguarda la protezione degli animali durante il trasporto (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2001) 965]

    Gazzetta ufficiale n. L 102 del 12/04/2001 pag. 0063 - 0068


    Decisione della Commissione

    del 30 marzo 2001

    che modifica gli allegati delle direttive 64/432/CEE, 90/426/CEE, 91/68/CEE e 92/65/CEE del Consiglio e della decisione 94/273/CE della Commissione per quanto riguarda la protezione degli animali durante il trasporto

    [notificata con il numero C(2001) 965]

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    (2001/298/CE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    vista la direttiva 91/628/CEE del Consiglio, del 19 novembre 1991, relativa alla protezione degli animali durante il trasporto e recante modifica delle direttive 90/425/CEE e 91/496/CEE(1), modificata dalla direttiva 95/29/CE(2), in particolare l'articolo 6, paragrafo 2,

    vista la direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli ed embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE(3), modificata da ultimo dalla decisione 95/176/CE della Commissione(4), in particolare l'articolo 10, paragrafo 3, lettera a), punto vii),

    considerando quanto segue:

    (1) In conformità a quanto disposto dall'articolo 13, paragrafo 3, della direttiva 91/628/CEE, la Commissione ha adottato il 6 dicembre 2000 una relazione(5) sull'esperienza acquisita dagli Stati membri dall'attuazione della direttiva 95/29/CE del Consiglio, del 29 giugno 1995, che modifica la direttiva 91/628/CEE relativa alla protezione degli animali durante il trasporto.

    (2) Sulla base alle conclusioni di tale relazione, e in particolare allo scopo di richiamare l'attenzione dei veterinari preposti alla certificazione sulle loro responsabilità riguardo alla protezione degli animali durante il trasporto, è necessario completare i certificati sanitari previsti per tali animali.

    (3) La direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina(6), modificata da ultimo dalla decisione 2000/504/CE della Commissione(7), la direttiva 90/426/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi(8), modificata da ultimo dall'atto di adesione(9), la direttiva 91/68/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, relativa alle condizioni di polizia sanitaria da applicare negli scambi intracomunitari di ovini e caprini(10), modificata da ultimo dalla decisione 94/953/CE della Commissione(11), la direttiva 92/65/CEE e la decisione 94/273/CE della Commissione, del 18 aprile 1994, relativa all'istituzione di un certificato veterinario per l'immissione sul mercato, nel Regno Unito e in Irlanda, di cani e gatti non originari di questi paesi(12), devono essere modificate di conseguenza.

    (4) La dichiarazione aggiuntiva prevista dalla presente decisione non esenta i trasportatori dagli obblighi che incombono loro in virtù delle disposizioni comunitarie vigenti, in particolare per quanto riguarda l'idoneità degli animali al trasporto.

    (5) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    1. Gli allegati delle direttive 64/432/CEE, 90/426/CEE e 91/68/CEE del Consiglio sono modificati conformemente all'allegato I della presente decisione.

    2. L'allegato E della direttiva 92/65/CEE è sostituito dall'allegato II della presente decisione.

    3. L'allegato della decisione 94/273/CE è sostituito dall'allegato III della presente decisione.

    Articolo 2

    La presente decisione si applica agli animali certificati dal 31 luglio 2001.

    Articolo 3

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 30 marzo 2001.

    Per la Commissione

    David Byrne

    Membro della Commissione

    (1) GU L 340 dell'11.12.1991, pag. 17.

    (2) GU L 148 del 30.6.1995, pag. 52.

    (3) GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54.

    (4) GU L 117 del 24.5.1995, pag. 23.

    (5) COM(2000) 809.

    (6) GU 121 del 29.7.1964, pag. 1977/64.

    (7) GU L 201 del 9.8.2000, pag. 6.

    (8) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 42.

    (9) Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Norvegia, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione, allegato I: elenco di cui all'articolo 29 dell'atto di adesione - V. Agricoltura - E. Legislazione veterinaria e zootecnica (GU C 241 del 29.8.1994, pag. 132).

    (10) GU L 46 del 19.2.1991, pag. 19.

    (11) GU L 371 del 31.12.1994, pag. 14.

    (12) GU L 117 del 7.5.1994, pag. 37.

    ALLEGATO I

    1. La direttiva 64/432/CEE è modificata nel modo seguente:

    L'allegato F è modificato come segue:

    a) Nella sezione C del modello di certificato 1, all'elenco numerato di requisiti da certificare è aggiunto il seguente punto: "6) al momento dell'ispezione gli animali di cui sopra erano idonei ad essere trasportati lungo il tragitto previsto, conformemente alle disposizioni della direttiva 91/628/CEE(1)."

    Nei casi in cui si applica la decisione 2000/504/CE(2), il testo di cui sopra dev'essere numerato come punto 7.

    b) Nella sezione C del modello di certificato 2, all'elenco numerato di requisiti da certificare è aggiunto il seguente punto: "6) al momento dell'ispezione gli animali di cui sopra erano idonei ad essere trasportati lungo il tragitto previsto, conformemente alle disposizioni della direttiva 91/628/CEE(3)."

    2. La direttiva 90/426/CEE è modificata come segue:

    a) Nell'allegato B, alla dichiarazione è aggiunta la seguente lettera: "f) al momento dell'ispezione era idoneo ad essere trasportato lungo il tragitto previsto, conformemente alle disposizioni della direttiva 91/628/CEE(4)."

    b) Nell'allegato C, alla sezione IV del modello di certificato è aggiunto il seguente punto: "6) al momento dell'ispezione era/erano idoneo/i ad essere trasportato/i lungo il tragitto previsto, conformemente alle disposizioni della direttiva 91/628/CEE(5)."

    3. La direttiva 91/68/CEE è modificata come segue:

    L'allegato E è modificato nel modo seguente:

    È aggiunto il seguente testo come:

    - lettera G) della sezione V del modello di certificato I,

    - lettera H) della sezione V del modello di certificato II,

    - lettera K) della sezione V del modello di certificato III: "al momento dell'ispezione erano idonei ad essere trasportati lungo il tragitto previsto, conformemente alle disposizioni della direttiva 91/628/CEE(6)."

    (1) La presente dichiarazione non esenta i trasportatori dagli obblighi che incombono loro in virtù delle disposizioni comunitarie vigenti, in particolare per quanto riguarda l'idoneità degli animali al trasporto.

    (2) GU L 201 del 9.8.2000, pag. 6.

    (3) La presente dichiarazione non esenta i trasportatori dagli obblighi che incombono loro in virtù delle disposizioni comunitarie vigenti, in particolare per quanto riguarda l'idoneità degli animali da trasportare.

    (4) La presente dichiarazione non esenta i trasportatori dagli obblighi che incombono loro in virtù delle disposizioni comunitarie vigenti, in particolare per quanto riguarda l'idoneità degli animali al trasporto.

    (5) La presente dichiarazione non esenta i trasportatori dagli obblighi che incombono loro in virtù delle disposizioni comunitarie vigenti, in particolare per quanto riguarda l'idoneità degli animali da trasportare.

    (6) La presente dichiarazione non esenta i trasportatori dagli obblighi che incombono loro in virtù delle disposizioni comunitarie vigenti, in particolare per quanto riguarda l'idoneità degli animali da trasportare.

    ALLEGATO II

    L'allegato E della direttiva 92/65/CEE è sostituito dal testo seguente:

    "ALLEGATO E

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    ALLEGATO III

    L'allegato della decisione 94/273/CE è sostituito dal testo seguente:

    "ALLEGATO

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