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Document 32001D0161

    2001/161/CE: Decisione del Consiglio, del 26 febbraio 2001, che proroga la decisione 91/482/CEE relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità europea

    GU L 58 del 28.2.2001, p. 21–21 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/12/2001

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2001/161/oj

    32001D0161

    2001/161/CE: Decisione del Consiglio, del 26 febbraio 2001, che proroga la decisione 91/482/CEE relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità europea

    Gazzetta ufficiale n. L 058 del 28/02/2001 pag. 0021 - 0021


    Decisione del Consiglio

    del 26 febbraio 2001

    che proroga la decisione 91/482/CEE relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità europea

    (2001/161/CE)

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    vista la decisione 91/482/CEE(1), in particolare l'articolo 240, paragrafo 4, secondo capoverso,

    vista la proposta della Commissione,

    considerando quanto segue:

    (1) In attesa dell'entrata in vigore di una nuova decisione del Consiglio relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare (PTOM) alla Comunità europea, è opportuno prorogare, fino all'entrata in vigore della nuova decisione ma non oltre il 1o dicembre 2001, le disposizioni applicabili nell'ambito della decisione 91/482/CEE.

    (2) Ai fini della prosecuzione della partecipazione dei cittadini dei PTOM, occorrerebbe prendere in considerazione, su base transitoria, i nuovi programmi comunitari che sostituiscono quelli giunti a scadenza o che sono stabiliti durante il periodo interinale,

    DECIDE:

    Articolo 1

    La decisione 91/482/CEE è modificata come segue:

    1) L'articolo 233 quater è modificato come segue:

    a) la frase introduttiva è sostituita dal testo seguente:"I seguenti programmi e tutti i programmi successivi sono applicabili ai cittadini dei PTOM, alle condizioni applicabili al rispettivo Stato membro:";

    b) è aggiunto il paragrafo seguente:"La Commissione può modificare tale elenco su richiesta di un PTOM o di uno Stato membro o di propria iniziativa, per includervi eventuali nuovi programmi pertinenti."

    2) L'articolo 240, paragrafo 1, è sostituito dal testo seguente:

    "1. La presente decisione si applica fino al 1o dicembre 2001."

    Articolo 2

    La presente decisione ha effetto il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Essa si applica a decorrere dal 1o marzo 2001.

    Fatto a Bruxelles, addì 26 febbraio 2001.

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    A. Lindh

    (1) GU L 263 del 19.9.1991, pag. 1. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2000/169/CE (GU L 55 del 29.2.2000, pag. 67).

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