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Document 32001D0080
Council Decision of 22 January 2001 on the establishment of the Military Staff of the European Union
Decisione del Consiglio, del 22 gennaio 2001, che istituisce lo Stato maggiore dell'Unione europea
Decisione del Consiglio, del 22 gennaio 2001, che istituisce lo Stato maggiore dell'Unione europea
GU L 27 del 30.1.2001, pp. 7–11
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
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In force: This act has been changed. Current consolidated version:
07/04/2008
Decisione del Consiglio, del 22 gennaio 2001, che istituisce lo Stato maggiore dell'Unione europea
Gazzetta ufficiale n. L 027 del 30/01/2001 pag. 0007 - 0011
Decisione del Consiglio del 22 gennaio 2001 che istituisce lo Stato maggiore dell'Unione europea (2001/80/PESC) IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 28, paragrafo 1, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 2, considerando quanto segue: (1) Nell'ambito del rafforzamento della politica estera e di sicurezza comune (PESC) e, in particolare, della politica europea comune in materia di sicurezza e di difesa di cui all'articolo 17 del trattato sull'Unione europea, il Consiglio europeo, riunitosi a Nizza il 7-11 dicembre 2000, ha raggiunto un accordo sull'istituzione dello Stato maggiore dell'Unione europea e ne ha stabilito la missione e le funzioni. (2) In osservanza degli orientamenti del Consiglio europeo, lo Stato maggiore dovrebbe essere messo in grado di avviare i suoi lavori, DECIDE: Articolo 1 1. Gli Stati membri distaccano personale militare presso il Segretariato generale del Consiglio per costituire lo Stato maggiore dell'Unione europea (EUMS). 2. Lo Stato maggiore fa parte del Segretariato generale del Consiglio. Articolo 2 La missione e le funzioni dello Stato maggiore sono definite nell'allegato V della relazione della presidenza approvata dal Consiglio europeo di Nizza, che è riprodotto nell'allegato della presente decisione. Articolo 3 Tutti i membri dello Stato maggiore devono essere cittadini degli Stati membri dell'Unione europea. Articolo 4 1. I membri dello Stato maggiore sono soggetti alle norme che saranno stabilite da una decisione del Consiglio. 2. Fino all'entrata in vigore della decisione di cui al paragrafo 1, rimane in vigore la decisione 2000/178/PESC del Consiglio, del 28 febbraio 2000, relativa al regime applicabile agli esperti nazionali in campo militare distaccati presso il Segretariato generale del Consiglio nel periodo interinale(1). Articolo 5 La presente decisione ha effetto alla data dell'adozione. Essa si applica a decorrere dalla data stabilita dal segretario generale/alto rappresentante in consultazione con il CPS e l'IMB/Comitato militare e, in linea di massima, entro la fine di giugno 2001. Fino alla data di applicazione della presente decisione, il direttore generale dello Stato maggiore (Dgeums), che assumerà le sue funzioni dal 1o marzo 2001(2), agirà in veste di capo degli esperti militari distaccati dagli Stati membri presso il Segretariato generale del Consiglio(3). Articolo 6 La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Fatto a Bruxelles, addì 22 gennaio 2001. Per il Consiglio Il Presidente A. Lindh (1) GU L 57 del 2.3.2000, pag. 1. (2) Decisione del Consiglio del 22 dicembre 2000. (3) Decisione 2000/145/PESC del Consiglio, del 14 febbraio 2000, relativa al distacco di esperti nazionali in campo militare presso il Segretariato generale del Consiglio per un periodo interinale (GU L 49 del 22.2.2000, pag. 3). ALLEGATO ORGANIZZAZIONE DELLO STATO MAGGIORE DELL'UNIONE EUROPEA (EUMS) 1. Introduzione Ad Helsinki gli Stati membri dell'Unione europea hanno deciso di istituire, nell'ambito del Consiglio, nuovi organi militari e politici permanenti che consentano all'Unione europea di assumersi le proprie responsabilità per quanto riguarda la gamma completa di compiti in materia di prevenzione dei conflitti e gestione delle crisi definiti nel trattato sull'Unione europea, i cosiddetti compiti di Petersberg. Come previsto nella relazione di Helsinki, l'EUMS, "in seno alle strutture del Consiglio, fornirà consulenza e sostegno in campo militare alla PECSD, compresa l'esecuzione delle operazioni di gestione militare delle crisi sotto la guida dell'Unione europea." A tal fine, il mandato dello Stato maggiore dell'Unione europea (EUMS) è così definito: 2. Missione Lo Stato maggiore "assicurerà il tempestivo allarme, la valutazione della situazione e la pianificazione strategica nell'ambito dei compiti di Petersberg, compresa l'identificazione delle forze europee nazionali e multinazionali" e attuerà politiche e decisioni in base alle direttive del Comitato militare dell'Unione europea (EUMC). 3. Ruolo e compiti - È la fonte di consulenza militare dell'Unione europea, - assicura il collegamento fra l'EUMC da un lato e le risorse militari disponibili per l'Unione europea dall'altro; fornisce consulenza militare agli organi dell'Unione europea in base alle direttive dell'EUMC, - fornisce una capacità di allarme tempestivo; pianifica, valuta e fa raccomandazioni in merito al concetto di gestione delle crisi ed alla strategia militare generale; attua le decisioni e gli orientamenti dell'EUMC, - fornisce appoggio all'EUMC per quanto riguarda la valutazione della situazione e gli aspetti militari di pianificazione strategica(1), nell'intero ambito dei compiti di Petersberg, in tutti i casi di operazioni sotto la guida dell'Unione europea, a prescindere dal fatto che l'Unione europea ricorra o meno alle risorse ed alle capacità della NATO, - contribuisce al processo di elaborazione, valutazione e revisione degli obiettivi di capacità, tenendo conto della necessità per gli Stati membri interessati di garantire la coerenza con il processo di pianificazione della difesa della NATO (DPP) e con il processo di pianificazione e revisione (PARP), del partenariato per la pace (PFP) secondo le procedure convenute, - ha la responsabilità di controllare, valutare e fare raccomandazioni per quanto riguarda le forze e le capacità che gli Stati membri mettono a disposizione dell'Unione europea e in materia di formazione, esercitazioni e interoperabilità. 4. Funzioni - Svolge tre principali funzioni operative: allarme tempestivo, valutazione della situazione e pianificazione strategica, - sotto la direzione dell'EUMC, fornisce consulenza militare agli organi dell'UE e, in particolare, al segretario generale/alto rappresentante, - controlla le crisi potenziali affidandosi ad adeguate capacità di intelligence nazionali e multinazionali, - fornisce informazioni militari al Centro di situazione e riceve le sue reazioni, - attua gli aspetti militari di pianificazione strategica preventiva per i compiti di Petersberg, - individua ed elenca le forze nazionali e multinazionali europee per operazioni sotto la guida dell'Unione europea in coordinamento con la NATO, - contribuisce allo sviluppo ed alla preparazione (compresa la formazione e le esercitazioni) delle forze nazionali e multinazionali messe a disposizione dell'Unione europea dagli Stati membri. Le modalità delle relazioni con la NATO sono definite nei documenti pertinenti, - organizza e coordina le procedure con i quartieri generali nazionali e multinazionali, compresi i quartieri generali della NATO accessibili all'Unione europea, garantendo per quanto possibile la compatibilità con le procedure NATO, - programma, pianifica, conduce e valuta l'aspetto militare delle procedure dell'Unione europea in materia di gestione delle crisi, compresa l'esecuzione delle procedure UE/NATO, - partecipa alla valutazione finanziaria delle operazioni e delle esercitazioni, - mantiene i collegamenti con i quartieri qenerali nazionali e i quartieri generali multinazionali delle forze multinazionali, - stabilisce relazioni permanenti con la NATO in conformità degli "accordi permanenti UE/NATO" ed appropriate relazioni con determinati corrispondenti in seno all'ONU ed all'OSCE, fatto salvo l'accordo delle suddette organizzazioni. a) Funzioni supplementari in situazioni di gestione delle crisi - Richiede ed elabora informazioni specifiche fornite dalle organizzazioni di informazione ed altre informazioni pertinenti di tutte le fonti disponibili, - appoggia l'EUMC nei suoi contributi alla direzione di pianificazione iniziale ed alle direttive di pianificazione del Comitato politico e di sicurezza (CPS), - sviluppa e tratta prioritariamente le opzioni militari strategiche che fungono da base per la consulenza militare che l'EUMC fornisce al CPS attraverso: - la definizione delle opzioni generali iniziali, - il ricorso, laddove appropriato per il sostegno della pianificazione, a fonti esterne che analizzeranno e svilupperanno ulteriormente queste opzioni in modo più dettagliato, - la valutazione dei risultati di questo lavoro più dettagliato e la richiesta di qualsiasi ulteriore lavoro che risultasse necessario, - la presentazione di una valutazione complessiva, con indicazione delle priorità e formulazione delle raccomandazioni, all'occorrenza, all'EUMC, - può anche contribuire agli aspetti non militari delle opzioni militari, - in coordinamento con gli addetti nazionali alla pianificazione e, laddove appropriato, con la NATO, individua le forze che potrebbero partecipare ad eventuali operazioni sotto la guida dell'Unione europea, - assiste il comandante delle operazioni negli scambi tecnici con paesi terzi che offrono contributi militari ad un'operazione sotto la guida dell'Unione europea e nei preparativi della conferenza sulla costituzione della forza, - continua a controllare le situazioni di crisi. b) Funzioni supplementari durante le operazioni - Lo Stato maggiore dell'Unione europea (EUMS), operando sotto la direzione dell'EUMC, controlla in permanenza tutti gli aspetti militari delle operazioni. Effettua analisi strategiche in collegamento con il comandante designato delle operazioni per appoggiare l'EUMC nel suo ruolo di consulente del CPS incaricato della direzione strategica, - alla luce degli sviluppi politici ed operativi, fornisce nuove opzioni all'EUMC quale base per la consulenza militare che quest'ultimo fornisce al CPS. 5. Organizzazione - Opera sotto la direzione militare dell'EUMC, cui riferisce, - l'EUMS è un dipartimento del Segretariato generale del Consiglio direttamente collegato al segretario generale/alto rappresentante; è composto di personale distaccato dagli Stati membri, che esercita funzioni internazionali nell'ambito dello statuto che deve essere stabilito dal Consiglio, - l'EUMS è diretto dal direttore generale dello Stato maggiore, un generale/ammiraglio a tre stelle, ed opera sotto la direzione dell'EUMC, - per far fronte alla gamma completa dei compiti di Petersberg, a prescindere dal fatto che l'Unione europea ricorra alle risorse NATO o meno, l'EUMS è organizzato come illustrato nell'allegato A, - in situazioni di gestione delle crisi o di esercitazioni, l'EUMS potrebbe costituire nuclei di azione crisi (CAT) che si avvarrebbero delle sue conoscenze, del suo personale e della sua infrastruttura. Se necessario, esso potrebbe anche ricorrere temporaneamente a personale supplementare esterno, su richiesta dell'EUMC agli Stati membri dell'Unione europea. 6. Relazioni con i paesi terzi - Le relazioni fra l'EUMS ed i membri europei della NATO non appartenenti all'Unione europea e gli altri paesi che sono candidati all'adesione all'Unione europea saranno definite nel documento sulle relazioni dell'Unione europea con i paesi terzi. (1) Definizioni preliminari: Pianificazione strategica: attività di pianificazione che inizia non appena si profila una crisi e termina allorché le autorità politiche dell'Unione europea approvano un'opzione militare strategica o una gamma di opzioni militari strategiche. Il processo di pianificazione strategica comprende la valutazione della situazione militare, la definizione di un quadro politico/militare e l'elaborazione di opzioni militari strategiche. Opzione militare strategica: eventuale azione militare diretta a realizzare gli obiettivi politico/militari definiti nel quadro politico/militare. Un'opzione militare strategica comporta lo schema della soluzione militare prevista e la descrizione delle risorse occorrenti, delle limitazioni e raccomandazioni relative alla scelta del comandante delle operazioni e del QG operativo. ALLEGATO A ORGANIGRAMMA DELL'EUMS >PIC FILE= "L_2001027IT.001002.EPS"> ABBREVIAZIONI >SPAZIO PER TABELLA>