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Document 32001D0039

    2001/39/CE: Decisione della Commissione, del 22 dicembre 2000, che stabilisce le condizioni particolari d'importazione dei prodotti della pesca originari della Repubblica ceca (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2000) 4085]

    GU L 10 del 13.1.2001, p. 68–74 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/04/2004; abrogato da 12003TN02/06/B1

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2001/39(1)/oj

    32001D0039

    2001/39/CE: Decisione della Commissione, del 22 dicembre 2000, che stabilisce le condizioni particolari d'importazione dei prodotti della pesca originari della Repubblica ceca (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2000) 4085]

    Gazzetta ufficiale n. L 010 del 13/01/2001 pag. 0068 - 0074


    Decisione della Commissione

    del 22 dicembre 2000

    che stabilisce le condizioni particolari d'importazione dei prodotti della pesca originari della Repubblica ceca

    [notificata con il numero C(2000) 4085]

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    (2001/39/CE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    vista la direttiva 91/493/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti della pesca(1), modificata da ultimo dalla direttiva 97/79/CE(2), in particolare l'articolo 11,

    considerando quanto segue:

    (1) Un esperto della Commissione si è recato nella Repubblica ceca per verificare le condizioni di produzione, di magazzinaggio e di spedizione dei prodotti della pesca destinati alla Comunità.

    (2) Le disposizioni della legislazione della Repubblica ceca in materia d'ispezione e di controllo sanitario dei prodotti della pesca possono esssere ritenute equivalenti a quelle della direttiva 91/493/CEE.

    (3) Nella Repubblica ceca, la "State Veterinary Administration (SVA)" è in grado di vigilare sull'effettiva osservanza della normativa vigente.

    (4) Le modalità di certificazione di cui all'articolo 11, paragrafo 4, lettera a), della direttiva 91/493/CEE implicano l'elaborazione di un modello di certificato nonché la determinazione della lingua in cui dev'essere redatto e delle qualifiche del firmatario.

    (5) Conformemente all'articolo 11, paragrafo 4, lettera b), della direttiva 91/493/CEE, è necessario apporre sugli imballaggi dei prodotti della pesca un bollo indicante il nome del paese terzo e il numero di riconoscimento/registrazione dello stabilimento, della nave officina, del deposito frigorifero o della nave congelatrice di provenienza.

    (6) Conformemente all'articolo 11, paragrafo 4, lettera c), della direttiva 91/493/CEE, occorre compilare un elenco degli stabilimenti, delle navi officina e dei depositi frigoriferi riconosciuti e un elenco delle navi congelatrici registrate ai sensi della direttiva 92/48/CEE(3), allegato II, punti da 1 a 7. Detti elenchi devono essere compilati sulla base di una comunicazione dell'SVA alla Commissione. La SVA è pertanto tenuta ad accertare l'osservanza delle disposizioni all'uopo previste dall'articolo 11, paragrafo 4, della direttiva 91/493/CEE.

    (7) La SVA ha fornito garanzie ufficiali riguardo all'osservanza delle disposizioni di cui al capitolo V dell'allegato alla direttiva 91/493/CEE, nonché al rispetto di condizioni equivalenti a quelle prescritte dalla suddetta direttiva.

    (8) Le importazioni di prodotti della pesca dalla Repubblica ceca sono principalmente costituite da pesci di acqua dolci vivi (soprattutto carpe) provenienti da allevamenti ittici e destinati al consumo umano diretto o alla trasformazione diretta. È quindi necessario istituire condizioni particolari di importazione e requisiti in materia di certificazione intesi ad evitare che, in occasione dell'importazione di animali vivi destinati al consumo umano, possano penetrare nella Comunità malattie che colpiscono gli animali d'acquacoltura.

    (9) È opportuno che le condizioni particolari d'importazione si applichino salve restando le decisioni adottate in applicazione della direttiva 91/67/CEE, del 28 gennaio 1991, che stabilisce le norme di polizia sanitaria per la commercializzazione di animali e prodotti d'acquacoltura(4), modificata da ultimo dalla direttiva 98/45/CE(5).

    (10) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    La "State Veterinary Administration (SVA)" è l'autorità competente nella Repubblica ceca per la verifica e la certificazione della conformità dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura con le disposizioni della direttiva 91/493/CEE.

    Articolo 2

    1. Fatte salve le disposizioni applicabili in materia di protezione della salute degli animali, i prodotti della pesca e dell'acquacoltura originari della Repubblica ceca devono rispondere alle seguenti condizioni:

    1.1. ciascuna partita dev'essere scortata da un certificato sanitario originale numerato, debitamente completato, datato e firmato, consistente in un unico foglio redatto secondo il modello di cui all'allegato A;

    1.2. i prodotti devono provenire da stabilimenti, navi officina e depositi frigoriferi riconosciuti, o da navi congelatrici registrate, menzionati nell'elenco di cui all'allegato B;

    1.3. ciascun imballaggio, eccetto per i prodotti congelati alla rinfusa e destinati all'industria conserviera, deve recare a caratteri indelebili il nome "REPUBBLICA CECA" e il numero di riconoscimento/registrazione dello stabilimento, della nave officina, del deposito frigorifero o della nave congelatrice di provenienza;

    1.4. inoltre, su ciascun recipiente contenente pesci vivi deve essere apposta un'etichetta recante la seguente dicitura: "Prodotto destinato esclusivamente al consumo umano diretto o alla trasformazione diretta. Da non reimmettere nelle acque comunitarie."

    2. Gli Stati membri provvedono affinché i pesci vivi importati dalla Repubblica ceca non siano reimmessi nelle acque comunitarie.

    Articolo 3

    1. Il certificato di cui all'articolo 2, paragrafo 1, deve essere redatto in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui viene effettuato il controllo.

    2. Il certificato deve recare il nome, la qualifica e la firma del rappresentante della SVA, nonché il sigillo ufficiale di questo organismo, il tutto in un colore diverso da quello delle altre diciture figuranti nel certificato.

    Articolo 4

    La presente decisione si applica a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Articolo 5

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 2000.

    Per la Commissione

    David Byrne

    Membro della Commissione

    (1) GU L 268 del 24.9.1991, pag. 15.

    (2) GU L 24 del 30.1.1998, pag. 31.

    (3) GU L 187 del 7.7.1992, pag. 41.

    (4) GU L 46 del 19.2.1991, pag. 1.

    (5) GU L 189 del 3.7.1998, pag. 12.

    ALLEGATO A

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    ALLEGATO B

    ELENCO DEGLI STABILIMENTI RICONOSCIUTI

    >SPAZIO PER TABELLA>

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