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Document 32000Y1110(01)

    Avviso del governo del Regno Unito in merito alla direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 1994, sulle condizioni per l'assegnazione e l'uso di autorizzazioni alla prospezione, esplorazione e coltivazione di idrocarburi (Testo rilevante ai fini del SEE)

    GU C 321 del 10.11.2000, p. 16–18 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    32000Y1110(01)

    Avviso del governo del Regno Unito in merito alla direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 1994, sulle condizioni per l'assegnazione e l'uso di autorizzazioni alla prospezione, esplorazione e coltivazione di idrocarburi (Testo rilevante ai fini del SEE)

    Gazzetta ufficiale n. C 321 del 10/11/2000 pag. 0016 - 0018


    Avviso del governo del Regno Unito in merito alla direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 1994, sulle condizioni per l'assegnazione e l'uso di autorizzazioni alla prospezione, esplorazione e coltivazione di idrocarburi

    (2000/C 321/04)

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    MINISTERO DEL COMMERCIO E DELL'INDUSTRIA

    REGOLAMENTI "PETROLEUM (PRODUCTION) (SEAWARD AREAS)" DEL 1988

    1. Il ministro del Commercio e dell'Industria invita gli interessati, in conformità con i "Petroleum (Production) (Seaward Areas) Regulations" del 1988 (SI 1988 n. 1213) come emendati ("i regolamenti del 1988") e i "Hydrocarbons Licensing Directive Regulations" del 1995 (SI 1995 n. 1434), a presentare domanda di autorizzazione alla coltivazione per le zone elencate nell'Allegato a questo avviso che non erano oggetto di una autorizzazione esistente per la coltivazione di idrocarburi al 31 luglio 2000. Le mappe che illustrano le zone disponibili sono depositate presso la biblioteca del ministero del Commercio e dell'Índustria, 1 Victoria Street, London SW1H 0ET. Tali mappe possono essere consultate su appuntamento [tel: (44-207) 215 50 06 o (44-207) 215 50 07, fax: (44-207) 215 56 65] dalle ore 9.15 alle 16.45, dal lunedì al venerdì, fino al martedì, 27 febbraio 2001. Le mappe sono disponibili anche sul sito Web del DTI su petrolio e gas, all'indirizzo http://www.og.dti.gov.uk. Questa è la 19.a serie di autorizzazioni nella piattaforma continentale del Regno Unito (United Kingdom Continental Shelf - UKCS).

    2. Ogni autorizzazione assegnata relativamente ad una sezione disponibile in conformità al paragrafo 1 sopra riportato incorporerà in sostanza, e salvo certe modifiche e disposizioni ulteriori realtive a materie riportate di seguito, le clausole di modello definite nell'allegato 4 ai regolamenti "Petroleum (Production) (Seaward Areas)" del 1988 (come emendati), a cui non sono applicabili gli emendamenti alle clausole di modello stabilite nei paragrafi a) ii) e da c) ad h) del regolamento 8 dei regolamenti "Petroleum (Production) (Seaward Areas) (Amendment)" del 1996.

    DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE

    3. Per le zone citate nel paragrafo 1 sopra riportato:

    a) le domande vanno presentate sull'apposito modulo disponibile presso il ministero del Commercio e dell'Industria; copie del modulo di domanda e di tutti gli altri documenti menzionati nel testo del presente avviso e disponibili presso il ministero del Commercio e dell'Industria possono essere ottenute da: Licensing Branch, Oil and Gas Directorate, Department of Trade and Industry, 1 Victoria Street, London SW1H 0ET [tel: (44-207) 215 51 11 o (44-207) 215 50 32, fax: (44-207) 215 51 42]. Tale documentazione è disponibile anche al sito Web del DTI su petrolio e gas;

    b) le domande, unitamente al versamento dei diritti di 2820 GBP per domanda, vanno inviate a: Oil and Gas Directorate of the Department of Trade and Industry, 1 Victoria Street, Londra SW1H 0ET. Le domande verrranno accettate il martedì, 27 febbraio 2001, tra le ore 9.30 e 13.00. Le domande non verranno più accettate dopo le ore 13.00 del martedì 27 febbraio 2001;

    c) i richiedenti dovranno indicare se hanno delle preferenze tra le zone per cui hanno presentato domanda;

    d) i richiedenti devono fornire i dettagli del programma di lavoro per il periodo iniziale che contano di svolgere in caso di rilascio dell'autorizzazione (cfr. punto 9 qui di seguito);

    e) i richiedenti che sono anche operatori proposti devono presentare una dichiarazione sulle loro strategie generali in materia di ambiente per lo svolgimento delle attività autorizzate nelle aree marittime;

    f) altre indicazioni in merito alla documentazione che i richiedenti possono presentare a sostegno delle proprie domande sono contenute nella "Notes for Applicants", disponibili presso il ministero del commercio e dell'Industria;

    g) se non diversamente specificato nelle "Notes for Applicants", il materiale fornito a sostegno delle domande sarà trattato con riservatezza; tale materiale non verrà rivelato a terzi senza il consenso del richiedente, se non nel caso in cui sia già di pubblico dominio o se la divulgazione sia richiesta ai sensi di legge.

    4. Le domande verranno esaminate in funzione del costante bisogno di una prospezione rapida, completa, efficace e sicura per individuare le risorse di petrolio e gas situate nella piattaforma continentale del Regno Unito, e tenendo conto degli aspetti ambientali. Le domande verranno inoltre esaminate in base ai seguenti criteri:

    a) le capacità finanziarie dei richiedenti per svolgere le attività oggetto dell'autorizzazione nel corso del periodo iniziale, compreso il programma di lavoro presentato per valutare il potenziale complessivo dell'area nella zona o nelle zone pertinenti;

    b) le capacità tecniche dei richiedenti per svolgere le attività oggetto dell'autorizzazione nel corso del periodo iniziale, compresa la definizione delle prospettive di idrocarburi nella zona o zone pertinenti. Le capacità tecníche verranno valutate in parte in base all'analisi geologica relativa alla zona o zone (tenendo in considerazione il carattere innovativo dei lavori realizzati);

    c) le modalità con cui i richiedenti intendono svolgere le attività oggetto dell'autorizzazione nel corso del periodo iniziale, compresa la qualità del programma di lavoro presentato per valutare il potenziale complessivo dell'area oggetto della domanda;

    d) se i richiedenti detengono o hanno detenuto un'autorizzazione di qualunque tipo accordata ai sensi del "Petroleum Act" del 1998 o legislazione precedente avente simile effetto, qualsiasi carenza di efficienza o di affidabilità da loro dimostrata nelle operazioni oggetto di tale autorizzazione.

    5. I richiedenti dovranno tenere presente che l'offerta di autorizzazioni per qualunque zona elencata nell'allegato è soggetta alla valutazione del potenziale impatto delle attività che potranno essere svolte in conformità all'autorizzazione in ogni area che potrebbe essere nominata come candidata "Area speciale di conservazione" ai sensi della direttiva sugli habitat (92/43/CEE) o "Area speciale di protezione" ai sensi della direttiva sugli uccelli (79/409/CEE). Nel caso in cui il ministro debba ritirare qualsivoglia delle zone elencate dall'invito a fare richiesta di autorizzazioni, il governo del Regno Unito non si assume alcuna responsabilità dei costi incorsi dal richiedente per considerare o presentare la propria richiesta. I dettagli delle condizioni che saranno parte delle autorizzazioni, ulteriormente a quelle imposte dalle clausole di modello stabilite nei regolamenti del 1988 come emendati, saranno allegati a tutta la corrispondenza con cui verrà rilasciata l'autorizzazione. Inoltre, tali condizioni saranno incorporate nel testo principale dell'autorizzazione.

    6. Dopo l'esame di tutte le domande relativamente alle zone di cui al paragrafo 1, il ministro seleziona i richiedenti ai quali è disposto a rilasciare le autorizzazioni. Questi riceveranno una notifica entro un periodo non superiore ad un anno dal 27 febbraio 2001.

    7. I richiedenti la cui domanda è stata respinta vengono avvertiti per iscritto. Coloro che desiderassero conoscere i motivi della decisione del ministro devono presentare domanda scritta.

    8. Qualora il ministro sia disposto a concedere un'autorizzazione, tale autorizzazione verrà offerta a condizione che, entro 28 giomi a partire dalla data in cui il ministro fa la sua proposta, il richiedente:

    a) confermi per iscritto la sua accettazione del programma di lavoro proposto dal ministro a seguito di un colloquio con il richiedente;

    b) versi al ministro i diritti di autorizzazione di cui al punto 11, lettera a); e

    c) confermi per iscritto la sua accettazione di ogni condizione speciale a cui gli è stato chiesto di attenersi.

    CONDIZIONI E DIRITTI DI AUTORIZZAZIONE PAGABILI

    9. Salvo quanto stabilito qui di seguito, le autorizzazioni rilasciater per le zone di cui al paragrafo 1 avranno una durata per un periodo iniziale di sei anni con l'opzione di estenderlo ad un secondo periodo di dodici anni. Questo secondo periodo potrà essere esteso oltre i dodici anni, per un ulteriore periodo di diciotto anni.

    10. L'opzione di continuare l'uso dell'autorizzazione nel secondo periodo potrà essere esercitata da chi la detiene dando un preavviso per iscritto in merito di non meno di tre mesi prima della scadenza del periodo inizionale. Nell'esercitare tale opzione, chi in possesso della autorizzazione sarà tenuto a cedere parte dell'area autorizzata ad esclusione di quelle aree che consistono di meno di 30 sezioni (dove per "sezione" si intende una parte di un blocco che comprende un'area delimitata da linee di longitudine e latitudine che distano fra loro un minuto rispettivamente). Qualora una parte debba essere ceduta, questa verrà calcolata come segue:

    i) se l'area inclusa in origine nell'autorizzazione consisteva di 60 o più sezioni, la parte da cedere dovrà essere non meno della metà del numero di tali sezioni; oppure

    ii) se l'area compresa in origine nell'autorizzazione consisteva di più di 30 ma meno di 60 sezioni, la parte da cedere dovrà essere tale da lasciare una parte continua consistente di 30 sezioni.

    Ongi area che dovrà essere ceduta dovrà essere conforme alla clausola di modello 8 riportata nell'allegato 4 ai regolamenti del 1988, come era prima degli emendamenti apportati dai regolamenti "Petroleum (Production) (Seaward Areas) (Amendment)" del 1996, e dovrà essere descritta in tale avviso.

    11. I diritti da versare per il rilascio delle autorizzazioni alla coltivazione concesse ai sensi del presente avviso sono riepilogati come segue:

    a) una somma iniziale di 410 GBP per chilometro quadrato dell'area assegnata, da versare all'atto dell'accetttazione dell'offerta di autorizzazione;

    b) successivi versamenti annuali con inizio allo scadere del sesto anno successivo alla data di rilascio dell'autorizzazione (in seguito all'esercizio dell'opzione di mantenere l'autorizzazione per un secondo periodo), quando verrà applicata la somma di 470 GBP per chilometro quadrato dell'area assegnata, che aumenterà annualmente di 470 GBP fino ad arrivare ad una somma di 7050 GBP di diritti annui per chilometro quadrato dell'area assegnata, soggetti a revisione biennale e adeguati alle oscillazioni dell'indice del prezzo del petrolio greggio acquistato dalle raffinerie (pubblicato nella "Digest of UK Energy Statistics"), in base alla decisione del ministro competente. Il ministro non darà una determinazione biennale, aumentando o diminuendo la somma annuale, a meno che tale determinazione non risulti nei pagamenti stabiliti oltre il 5 % superiori o inferiori di quelli stabiliti dalla determinazione precedente oppure, nel caso della prima determinazione biennale, maggiori di oltre il 5 % di 7050 GBP per ciascun chilometro quadrato. Dettagli ulteriori relativamente ai pagamenti da versare sono disponibili presso il ministero del Commercio e dell'Industria;

    c) un diritto (royalty) del 12,5 % da versare per gli idrocarburi ricavati da ogni giacimento per una parte del quale sia stato emesso il consenso allo sviluppo prima del 1o aprile 1982.

    ALLEGATO

    Si accettano richieste di autorizzazione per le zone nei seguenti quadranti che erano designati dall'Ordine Num. 1999/2021 sulla Piattaforma continentale (Designazione di aree) [Continental Shelf (Designation of Areas) Order 1999/2021]:

    Q166 1, 2, 3, 4, 5;

    Q176 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30;

    Q204 4, 5, 8, 9, 10, 12, 13, 16, 17, 18, 21;

    Q212 30;

    Q213 4, 5, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 26, 27;

    Q214 1, 6.

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