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Document 32000R2606

    Regolamento (CE) n. 2606/2000 del Consiglio, del 27 novembre 2000, recante modifica del regolamento (CE) n. 772/1999 che istituisce un dazio antidumping e un dazio compensativo definitivi sulle importazioni di salmoni dell'Atlantico d'allevamento originari della Norvegia

    GU L 301 del 30.11.2000, p. 61–66 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 19/07/2001; abrog. impl. da 32001R1469

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2000/2606/oj

    32000R2606

    Regolamento (CE) n. 2606/2000 del Consiglio, del 27 novembre 2000, recante modifica del regolamento (CE) n. 772/1999 che istituisce un dazio antidumping e un dazio compensativo definitivi sulle importazioni di salmoni dell'Atlantico d'allevamento originari della Norvegia

    Gazzetta ufficiale n. L 301 del 30/11/2000 pag. 0061 - 0066


    Regolamento (CE) n. 2606/2000 del Consiglio

    del 27 novembre 2000

    recante modifica del regolamento (CE) n. 772/1999 che istituisce un dazio antidumping e un dazio compensativo definitivi sulle importazioni di salmoni dell'Atlantico d'allevamento originari della Norvegia

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea(1), in particolare l'articolo 8,

    visto il regolamento (CE) n. 2026/97 del Consiglio, del 6 ottobre 1997, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea(2), in particolare l'articolo 13,

    vista la proposta presentata dalla Commissione dopo aver sentito il comitato consultivo,

    considerando quanto segue:

    A. FASE PRECEDENTE DEL PROCEDIMENTO

    (1) Il 31 agosto 1996, con due distinti avvisi pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, la Commissione ha annunciato l'apertura di un procedimento antidumping(3) e di un procedimento antisovvenzioni(4) relativi alle importazioni di salmone dell'Atlantico di allevamento originario della Norvegia.

    (2) Al termine dei procedimenti suddetti, nel settembre 1997 sono stati istituiti dazi antidumping e dazi compensativi per eliminare gli effetti pregiudizievoli del dumping e delle sovvenzioni attraverso i regolamenti del Consiglio (CE) n. 1890/97(5) e (CE) n. 1891/97(6).

    (3) Contemporaneamente, però, la Commissione ha accettato gli impegni di 190 esportatori norvegesi. Il salmone dell'Atlantico di allevamento originario della Norvegia esportato da queste società è stato quindi esentato dai dazi antidumping e dai dazi compensativi attraverso la decisione 97/634/CE della Commissione(7).

    (4) I regolamenti (CE) n. 1890/97 e (CE) n. 1891/97, in cui erano esposte le risultanze e le conclusioni definitive su tutti gli aspetti delle inchieste, sono stati sostituiti dal regolamento (CE) n. 772/1999(8) in seguito alla revisione della forma dei dazi.

    B. NUOVI ESPORTATORI, TRASFERIMENTO DEGLI IMPEGNI E CAMBIAMENTI DI NOME

    (5) Due società norvegesi hanno dichiarato di essere "nuovi esportatori" ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 772/1999 in combinato disposto con l'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 384/96 e con l'articolo 20 del regolamento (CE) n. 2026/97 e hanno offerto impegni chiedendo di essere esentate dai dazi antidumping e compensativi. Avendo esaminato la questione, si è riscontrato che i richiedenti soddisfacevano le condizioni necessarie per essere considerati nuovi esportatori e si sono quindi accettati gli impegni offerti.

    (6) Le conclusioni della Commissione al riguardo vengono riportate in maniera più completa nella decisione 2000/744/CE della Commissione(9).

    (7) Alcuni esportatori norvegesi che hanno assunto impegni hanno informato la Commissione che il gruppo di società a cui appartengono è stato riorganizzato o ha cambiato nome, chiedendo quindi che i loro impegni siano trasferiti ad altre società del gruppo in questione o che la loro ragione sociale venga modificata nell'elenco delle società i cui impegni sono accettati e che beneficiano quindi di un'esenzione dai dazi.

    (8) Avendo esaminato la natura delle richieste, la Commissione ritiene che siano accettabili poiché non comportano modifiche sostanziali tali da rendere necessaria una nuova valutazione del dumping.

    (9) Con la decisione suddetta, pertanto, i diritti e gli obblighi inerenti agli impegni accettati dalla Atlantis Filtfabrikk A/S, dalla Domstein Salmon A/S, dalla Eurolaks A/S, dalla Fjord Seafood Leines A/S e dalla Namdal Salmon A/S sono stati trasferiti rispettivamente alla Fjord Seafood Måløy, alla Domstein Fish A/S, alla Fjord Seafood ASA, alla Fjord Domstein A/S e alla Fjord Seafood Midt-Norge A/S.

    (10) La A/S Austevoll Fiskeindustri, la Nor-Fa Food A/S e la Ryfisk AS sono state ribattezzate rispettivamente Austevoll Eiendom AS, Nor-Fa Fish A/S e Hydro Seafood Rogaland AS.

    C. MODIFICA DELL'ALLEGATO DEL REGOLAMENTO (CE) N. 772/1999

    (11) In considerazione di quanto precede, occorre modificare di conseguenza l'allegato del regolamento (CE) n. 772/1999, in cui sono elencate le società esentate dal dazio antidumping e dal dazio compensativo definitivi,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    L'allegato del regolamento (CE) n. 772/1999 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, addì 27 novembre 2000.

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    L. Fabius

    (1) GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2238/2000 (GU L 257 dell'11.10.2000, pag. 2).

    (2) GU L 288 del 21.10.1997, pag. 1.

    (3) GU C 253 del 31.8.1996, pag. 18.

    (4) GU C 253 del 31.8.1996, pag. 20.

    (5) GU L 267 del 30.9.1997, pag. 1.

    (6) GU L 267 del 30.9.1997, pag. 19.

    (7) GU L 267 del 30.9.1997, pag. 81. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2000/522/CE (GU L 208 del 18.8.2000, pag. 47).

    (8) GU L 101 del 16.4.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1783/2000 (GU L 208 del 18.8.2000, pag. 1).

    (9) Vedi pagina 82 della presente Gazzetta ufficiale.

    ALLEGATO

    Elenco delle società i cui impegni sono stati accettati e che sono pertanto esentate dal dazio antidumping e dal dazio compensativo

    >SPAZIO PER TABELLA>

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