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Document 32000R2238

    Regolamento (CE) n. 2238/2000 del Consiglio, del 9 ottobre 2000, che modifica il regolamento (CE) n. 384/96 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea

    GU L 257 del 11.10.2000, p. 2–3 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 10/01/2010

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2000/2238/oj

    32000R2238

    Regolamento (CE) n. 2238/2000 del Consiglio, del 9 ottobre 2000, che modifica il regolamento (CE) n. 384/96 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea

    Gazzetta ufficiale n. L 257 del 11/10/2000 pag. 0002 - 0003


    Regolamento (CE) n. 2238/2000 del Consiglio

    del 9 ottobre 2000

    che modifica il regolamento (CE) n. 384/96 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,

    vista la proposta della Commissione,

    considerando quanto segue:

    (1) Con il regolamento (CE) n. 384/96(1) il Consiglio ha adottato un regime comune relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea.

    (2) L'articolo 2, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 384/96 prevede che, nel caso di importazioni in provenienza da paesi non retti da un'economia di mercato e, in particolare, da quelli elencati in una nota a piè di pagina della suddetta disposizione, il valore normale è determinato, inter alia, in base al prezzo o al valore costruito in un paese terzo di riferimento ad economia di mercato.

    (3) L'articolo 2, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 384/96 prevede inoltre che, nel caso di importazioni in provenienza dalla Federazione russa e dalla Repubblica popolare cinese, il valore normale può essere calcolato in base al regime applicabile ai paesi ad economia di mercato, qualora sia possibile dimostrare la prevalenza delle condizioni di mercato per uno o più produttori oggetto dell'inchiesta relativamente alla produzione e alla vendita del prodotto in questione.

    (4) Il processo di riforma in corso in Ucraina, Vietnam e Kazakistan ha modificato in modo essenziale le economie di questi paesi e ha portato all'emergere di imprese per le quali prevalgono condizioni dell'economia di mercato. Di conseguenza, i tre suddetti paesi si sono discostati dal modello economico che aveva suggerito il ricorso al metodo del paese di riferimento.

    (5) È opportuno modificare la prassi antidumping della Comunità per poter tener conto delle mutate condizioni economiche in Ucraina, Vietnam e Kazakistan.

    (6) È altresì opportuno concedere un trattamento analogo alle importazioni in provenienza dai paesi che abbiano aderito all'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) alla data di apertura dell'inchiesta antidumping in questione,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    L'articolo 2, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 384/96 è modificato come segue:

    - la lettera b) è sostituita dalla seguente:

    "b) Nel caso di inchieste antidumping relative ad importazioni in provenienza dalla Federazione russa, dalla Repubblica popolare cinese, dall'Ucraina, dal Vietnam e dal Kazakistan, nonché da qualsiasi paese non retto da un'economia di mercato che sia membro dell'OMC alla data di apertura dell'inchiesta, il valore normale è determinato a norma dei paragrafi da 1 a 6 qualora, in base a richieste debitamente motivate di uno o più produttori oggetto dell'inchiesta e in funzione dei criteri e delle procedure di cui alla lettera c), sia dimostrata la prevalenza di condizioni dell'economia di mercato per il produttore o per i produttori in questione relativamente alla produzione e alla vendita del prodotto simile. Qualora ciò non sia possibile, si applica il regime di cui alla lettera a).",

    - la nota a pié di pagina è sostituita dalla seguente:

    "(*) Inclusi Albania, Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Georgia, Corea del Nord, Kirghizistan, Moldavia, Mongolia, Tagikistan, Turkmenistan, Uzbekistan."

    Articolo 2

    Il presente regolamento si applica a tutte le inchieste antidumping avviate successivamente alla sua entrata in vigore. Nel caso di importazioni in provenienza da paesi non retti da un'economia di mercato che divengano membri dell'OMC successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento, esso si applica a tutte le inchieste antidumping relative ai prodotti originari di tali paesi avviate dopo la data della loro adesione all'OMC.

    Articolo 3

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Lussemburgo, addì 9 ottobre 2000.

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    H. Védrine

    (1) GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 905/98 (GU L 128 del 30.4.1998, pag. 18).

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