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Document 32000R1899

    Regolamento (CE) n. 1899/2000 della Commissione, del 7 settembre 2000, recante modifica del regolamento (CE) n. 1472/2000 che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di fibre sintetiche di poliesteri in fiocco originarie dell'India e della Repubblica di Corea

    GU L 228 del 8.9.2000, p. 24–24 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 06/01/2001

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2000/1899/oj

    32000R1899

    Regolamento (CE) n. 1899/2000 della Commissione, del 7 settembre 2000, recante modifica del regolamento (CE) n. 1472/2000 che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di fibre sintetiche di poliesteri in fiocco originarie dell'India e della Repubblica di Corea

    Gazzetta ufficiale n. L 228 del 08/09/2000 pag. 0024 - 0024


    Regolamento (CE) n. 1899/2000 della Commissione

    del 7 settembre 2000

    recante modifica del regolamento (CE) n. 1472/2000 che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di fibre sintetiche di poliesteri in fiocco originarie dell'India e della Repubblica di Corea

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 905/98(2), in particolare l'articolo 7,

    sentito il comitato consultivo,

    considerando quanto segue:

    (1) Con il regolamento (CE) n. 1472/2000(3), la Commissione ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di fibre sintetiche di poliesteri in fiocco originarie dell'India e della Repubblica di Corea (in appresso "Corea").

    (2) Nel caso di uno dei produttori/esportatori coreani che avevano collaborato e di una società commerciale coreana collegata, il margine di dumping su cui ci si è basati per prendere il provvedimento era stato registrato in modo inesatto, a causa di un errore informatico a livello di formula del foglio elettronico.

    (3) Più precisamente, il margine di dumping indicato al punto 59 del regolamento come pari al 9,7 % per la SK Chemicals Co. Ltd, Seul, e per la SK Global Co. Ltd, Seul, è invece del 5,3 %.

    (4) Inoltre, nel dispositivo del regolamento, l'indicazione del dazio antidumping da istituire nei confronti di queste due società è inesatta,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Nella tabella riportata all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1472/2000, l'aliquota del dazio del "9,7 %" stabilita per la SK Chemicals Co. Ltd, 948-1, Daechi 3-dong, Kangnam-ku, Seul 135-283, Corea e per la SK Global Co. Ltd, 36-1, 2Ga, Ulchiro, Chung-Gu, Seul, Corea è sostituita dal "5,3 %".

    Articolo 2

    La modifica di cui all'articolo 1 ha effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1472/2000.

    Articolo 3

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 7 settembre 2000.

    Per la Commissione

    Pascal Lamy

    Membro della Commissione

    (1) GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1.

    (2) GU L 128 del 30.4.1998, pag. 18.

    (3) GU L 166 del 6.7.2000, pag. 1.

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