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Document 32000R1575

Regolamento (CE) n. 1575/2000 della Commissione, del 19 luglio 2000, che attua il regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio relativo all'organizzazione di un'indagine per campione sulle forze di lavoro nella Comunità, per quanto concerne i codici da utilizzare per la trasmissione dei dati a partire dal 2001

GU L 181 del 20.7.2000, p. 16–34 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 19/12/2002

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2000/1575/oj

32000R1575

Regolamento (CE) n. 1575/2000 della Commissione, del 19 luglio 2000, che attua il regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio relativo all'organizzazione di un'indagine per campione sulle forze di lavoro nella Comunità, per quanto concerne i codici da utilizzare per la trasmissione dei dati a partire dal 2001

Gazzetta ufficiale n. L 181 del 20/07/2000 pag. 0016 - 0034


Regolamento (CE) n. 1575/2000 della Commissione

del 19 luglio 2000

che attua il regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio relativo all'organizzazione di un'indagine per campione sulle forze di lavoro nella Comunità, per quanto concerne i codici da utilizzare per la trasmissione dei dati a partire dal 2001

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio, del 9 marzo 1998, relativo all'organizzazione di un'indagine per campione sulle forze di lavoro nella Comunità(1), modificato dal regolamento (CE) n. 1571/98 della Commissione(2), in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 577/98, sono necessarie misure d'attuazione per definire i codici delle variabili da utilizzare per la trasmissione dei dati.

(2) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere espresso dal comitato del programma statistico, istituito con la decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio(3),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I codici delle variabili da utilizzare nella trasmissione dei dati per gli anni 2001 e seguenti figurano nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 luglio 2000.

Per la Commissione

Pedro Solbes Mira

Membro della Commissione

(1) GU L 77 del 14.3.1998, pag. 3.

(2) GU L 205 del 22.7.1998, pag. 40.

(3) GU L 181 del 28.6.1989, pag. 47.

ALLEGATO

>SPAZIO PER TABELLA>

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