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Document 32000R1469

Regolamento (CE) n. 1469/2000 della Commissione, del 5 luglio 2000, relativo all'apertura di contingenti tariffari per l'importazione di zucchero greggio di canna preferenziale speciale originario dei paesi ACP e dell'India per l'approvvigionamento di raffinerie durante il periodo dal 1° luglio 2000 al 28 febbraio 2001

GU L 165 del 6.7.2000, p. 14–15 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 28/02/2001

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2000/1469/oj

32000R1469

Regolamento (CE) n. 1469/2000 della Commissione, del 5 luglio 2000, relativo all'apertura di contingenti tariffari per l'importazione di zucchero greggio di canna preferenziale speciale originario dei paesi ACP e dell'India per l'approvvigionamento di raffinerie durante il periodo dal 1° luglio 2000 al 28 febbraio 2001

Gazzetta ufficiale n. L 165 del 06/07/2000 pag. 0014 - 0015


Regolamento (CE) n. 1469/2000 della Commissione

del 5 luglio 2000

relativo all'apertura di contingenti tariffari per l'importazione di zucchero greggio di canna preferenziale speciale originario dei paesi ACP e dell'India per l'approvvigionamento di raffinerie durante il periodo dal 1o luglio 2000 al 28 febbraio 2001

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2038/1999 del Consiglio, del 13 settembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero(1), in particolare l'articolo 14, paragrafo 2, e l'articolo 44, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 44 del regolamento (CE) n. 2038/1999, durante le campagne di commercializzazione 1995/96-2000/01 viene riscosso, ai fini di un adeguato approvvigionamento delle raffinerie comunitarie, un dazio speciale ridotto all'importazione dello zucchero greggio di canna originario di Stati con i quali la Comunità ha concluso accordi di fornitura a condizioni preferenziali. Per il momento accordi di questo genere sono stati conclusi, in forza della decisione 95/284/CE del Consiglio(2), solamente con i paesi ACP che sono parte contraente del protocollo n. 8 sullo zucchero ACP allegato alla quarta convenzione ACP-CEE, da un lato, e con la Repubblica dell'India, dall'altro.

(2) I quantitativi di zucchero preferenziale speciale da importare sono stabiliti conformemente al suddetto articolo 44 del regolamento (CE) n. 2038/1999 sulla base di un bilancio previsionale annuale a livello comunitario. Questo bilancio evidenzia la necessità di importare zucchero greggio e di aprire sin d'ora, per la campagna di commercializzazione 2000/2001, un contingente tariffario a dazio ridotto speciale, come previsto dagli accordi summenzionati, che consenta di soddisfare il fabbisogno delle raffinerie comunitarie durante una parte di questa campagna. I dati previsionali di produzione di zucchero greggio di canna sono ora disponibili per la campagna di commercializzazione 2000/2001. Occorre in questa fase aprire tale contingente per una parte della campagna. A causa del fabbisogno massimo previsto di raffinazione fissato per ciascuno Stato membro e dei quantitativi mancanti rispetto al bilancio previsionale, occorre autorizzare ogni Stato membro di raffinazione per il periodo dal 1o luglio 2000 al 28 febbraio 2001 ad importare determinate quantità.

(3) Ai sensi degli accordi succitati, i raffinatori interessati debbono pagare un prezzo di acquisto minimo, pari al prezzo garantito dello zucchero greggio diminuito dell'aiuto di adattamento fissato per la campagna considerata. Occorre pertanto stabilire questo prezzo minimo, tenendo conto degli elementi applicabili alla campagna 2000/2001.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dello zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per il periodo dal 1o luglio 2000 al 28 febbraio 2001 sono aperti, nell'ambito della decisione 95/284/CE, i seguenti contingenti per l'importazione di zucchero greggio di canna destinato alla raffinazione:

a) un contingente tariffario di 200000 tonnellate, espresse in zucchero bianco e originarie dei paesi ACP previsti dalla suddetta decisione, recante il numero d'ordine 09.4098;

b) un contingente tariffario di 10000 tonnellate, espresse in zucchero bianco e originarie della Repubblica dell'India, recante il numero d'ordine 09.4099.

Articolo 2

1. Un dazio ridotto speciale di 5,41 EUR per 100 kg di zucchero greggio della qualità tipo si applica all'importazione dei quantitativi di cui all'articolo 1.

2. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1916/95 della Commissione(3), il prezzo d'acquisto minimo che dev'essere pagato dai raffinatori comunitari è fissato, per il periodo di cui all'articolo 1, a 49,68 EUR per 100 kg di zucchero greggio della qualità tipo.

Articolo 3

I seguenti Stati membri sono autorizzati ad importare, nell'ambito dei contingenti fissati all'articolo 1 e alle condizioni stabilite all'articolo 2, paragrafo 1, i seguenti quantitativi mancanti espressi in zucchero bianco:

a) Finlandia: 44000 tonnellate;

b) Francia metropolitana: 3000 tonnellate;

c) Portogallo continentale: 158000 tonnellate;

d) Regno Unito: 5000 tonnellate.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 luglio 2000.

Per la Commissione

Franz Fischler

Membro della Commissione

(1) GU L 252 del 25.9.1999, pag. 1.

(2) GU L 181 dell'1.8.1995, pag. 22.

(3) GU L 184 del 3.8.1995, pag. 18.

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