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Document 32000R0980

    Regolamento (CE) n. 980/2000 della Commissione, dell'11 maggio 2000, relativo all'apertura e alla gestione di un contingente tariffario per le carni bovine congelate del codice NC 0202 e i prodotti del codice NC 0206 (dal 1° luglio 2000 al 30 giugno 2001)

    GU L 113 del 12.5.2000, p. 27–31 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 06/02/2009

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2000/980/oj

    32000R0980

    Regolamento (CE) n. 980/2000 della Commissione, dell'11 maggio 2000, relativo all'apertura e alla gestione di un contingente tariffario per le carni bovine congelate del codice NC 0202 e i prodotti del codice NC 0206 (dal 1° luglio 2000 al 30 giugno 2001)

    Gazzetta ufficiale n. L 113 del 12/05/2000 pag. 0027 - 0031


    Regolamento (CE) n. 980/2000 della Commissione

    dell'11 maggio 2000

    relativo all'apertura e alla gestione di un contingente tariffario per le carni bovine congelate del codice NC 0202 e i prodotti del codice NC 0206 29 91 (dal 1o luglio 2000 al 30 giugno 2001)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine(1), in particolare l'articolo 32, paragrafo 1,

    visto il regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 maggio 1996, relativo all'attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT(2), in particolare l'articolo 1, paragrafo 1,

    considerando quanto segue:

    (1) In virtù del calendario CXL, è necessario aprire un contingente tariffario annuo per l'importazione di 53000 tonnellate di carni bovine congelate del codice NC 0202 e di prodotti del codice NC 0206 29 91. Devono essere definite le modalità di applicazione del contingente per l'esercizio 2000/2001 che inizia il 1o luglio 2000.

    (2) Occorre applicare un metodo di gestione analogo a quello applicato in passato ai contingenti corrispondenti. In base a tale regime la Commissione ripartisce i quantitativi disponibili in parte tra gli operatori tradizionali e in parte tra gli operatori che avviano la loro attività nel commercio di carni bovine.

    (3) È opportuno assegnare agli importatori tradizionali l'80 % del contingente, ossia 42400 tonnellate proporzionalmente ai quantitativi che hanno importato nell'ambito dello stesso tipo di contingente nel periodo di riferimento più recente. Talvolta errori amministrativi commessi dall'organismo nazionale competente rischiano di limitare l'accesso degli operatori a questa parte del contingente. Occorre prevedere disposizioni per correggere eventuali pregiudizi.

    (4) Nel quadro di una procedura fondata sulla presentazione di domande da parte degli interessati e sull'accettazione delle medesime da parte della Commissione, occorre autorizzare l'accesso alla seconda parte del contingente, pari a 10600 tonnellate agli operatori che possono dimostrare la serietà della loro impresa e che trattano quantitativi di una certa entità. La serietà dell'impresa va dimostrata mediante la presentazione di prova di operazioni commerciali di una certa consistenza con paesi terzi nel settore delle carni bovine.

    (5) Nel 1999 le esportazioni di carni bovine provenienti dal Belgio sono state gravemente compromesse dalla controversia sulla diossina. Per le 10600 tonnellate sopra menzionate si dovrà tener conto, nel definire i criteri di rendimento, della situazione delle esportazioni in Belgio.

    (6) Il controllo dei suddetti criteri presuppone che la domanda sia presentata nello Stato membro in cui l'importatore è iscritto nel registro dell'IVA.

    (7) Per prevenire operazioni speculative, è necessario escludere dall'accesso al contingente gli operatori che dalla data del 1o aprile 2000 non esercitano più alcuna attività nel settore delle carni bovine e limitare il rilascio dei titoli d'importazione ad un operatore al quantitativo per il quale gli sono stati assegnati diritti d'importazione.

    (8) Fatte salve le disposizioni del presente regolamento, ai titoli d'importazione rilasciati a norma del presente regolamento si applicano il regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione, del 16 novembre 1988, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli(3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1127/1999(4), e il regolamento (CE) n. 1445/95 della Commissione, del 26 giugno 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione del regime dei titoli di importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine e che abroga il regolamento (CEE) n. 2377/80(5), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2648/98(6).

    (9) Per un'efficace gestione del contingente e soprattutto per prevenire eventuali frodi è necessario che i titoli utilizzati vengano rinviati alle autorità competenti affinché queste ultime possano verificare l'esattezza dei quantitativi in essi indicati. È necessario a tale scopo imporre alle autorità competenti di effettuare tali verifiche. L'importo della cauzione da costituire per il rilascio dei titoli deve essere fissato in modo da garantire la loro utilizzazione e la loro restituzione alle autorità competenti.

    (10) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    1. È aperto, per il periodo dal 1o luglio 2000 al 30 giugno 2001, un contingente tariffario di 53000 tonnellate in peso di carne disossata, per le carni bovine congelate del codice NC 0202 e i prodotti del codice NC 0206 29 91.

    Il contingente tariffario reca il numero d'ordine 09.4003.

    Ai fini dell'imputazione al contingente suddetto, 100 kg di carne non disossata equivalgono a 77 kg di carne disossata.

    2. Ai fini del presente regolamento, si intende per "carne congelata" la carne che, al momento dell'introduzione nel territorio doganale della Comunità, è presentata congelata con una temperatura interna pari o inferiore a - 12 °C.

    3. Il dazio della tariffa doganale comune applicabile al contingente di cui al paragrafo 1 è fissato al 20 % ad valorem.

    Articolo 2

    1. Il contingente di cui all'articolo 1 è suddiviso in due parti:

    a) la prima parte, pari all'80 % ossia 42400 tonnellate è ripartita tra gli importatori della Comunità proporzionalmente ai quantitativi da essi importati a norma dei regolamenti della Commissione (CE) n. 1042/97(7), (CE) n. 1142/98(8) e (CE) n. 995/1999(9), anteriormente al 1o aprile 2000.

    Tuttavia gli Stati membri possono accettare come quantitativo di riferimento diritti di importazione a titolo dell'anno precedente che non sono mai stati attribuiti a seguito di un errore amministrativo commesso dall'organismo nazionale competente.

    b) La seconda parte, pari al 20 %, ossia 10600 t, è ripartita tra gli operatori che possono comprovare di aver svolto un'attività commerciale con paesi terzi, relativamente ad un quantitativo minimo e durante un determinato periodo, per carni bovine diverse da quelle di cui alla lettera a), escluse le carni sottoposte ad operazioni di perfezionamento attivo o passivo.

    2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, lettera b), il quantitativo di 10600 tonnellate è riservato agli operatori in grado di comprovare di avere:

    - importato una quantità di carni bovine pari almeno a 160 tonnellate nel periodo dal 1o aprile 1998 al 31 marzo 2000, diverse dalle quantità importate a norma dei regolamenti (CE) n. 1042/97, (CE) n. 1142/98 e (CE) n. 995/1999, oppure,

    - esportato una quantità di carni bovine pari almeno a 300 tonnellate nel corso dello stesso periodo.

    A tal fine, si considerano carni bovine i prodotti di cui ai codici NC 0201 e 0202 nonché 0206 29 91 e i quantitativi minimi di riferimento sono espressi in peso del prodotto.

    In deroga alle disposizioni del secondo trattino, il periodo di esportazione per gli operatori in attività e iscritti nel registro IVA in Belgio dal 1o aprile 1997 va dal 1o aprile 1997 al 31 marzo 1999.

    3. Il quantitativo di 10600 tonnellate di cui al paragrafo 2 viene ripartito proporzionalmente ai quantitativi richiesti dagli operatori aventi diritto.

    4. Le prove dell'importazione e dell'esportazione sono fornite esclusivamente mediante un documento doganale di immissione in libera pratica o un documento di esportazione.

    Gli Stati membri possono accettare copie dei documenti summenzionati debitamente certificate dall'autorità competente.

    Articolo 3

    1. Non possono beneficiare del regime istituito dal presente regolamento gli operatori che al 1o aprile 2000 non esercitavano più alcuna attività nel settore delle carni bovine.

    2. Le società nate dalla fusione di imprese aventi ciascuna dei diritti ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), beneficiano degli stessi diritti delle imprese da cui sono nate.

    Articolo 4

    1. La domanda di diritti d'importazione, corredata della prova di cui all'articolo 2, paragrafo 4, è presentata anteriormente al 29 maggio 2000 all'autorità competente dello Stato membro in cui il richiedente è iscritto nel registro IVA. Se lo stesso richiedente presenta più di una domanda per ciascuno dei regimi previsti all'articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e b), tutte le sue domande sono irricevibili.

    Le domande ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), devono vertere su quantitativi non superiori a 50 tonnellate di carni congelate disossate.

    2. Dopo aver verificato i documenti presentati, gli Stati membri trasmettono alla Commissione anteriormente al 12 giugno 2000:

    - per il regime di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), l'elenco degli importatori aventi diritto recante il nome e l'indirizzo degli stessi, nonché il quantitativo di carni ammissibili importate nel periodo di riferimento considerato;

    - per il regime di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), l'elenco dei richiedenti recante il nome e l'indirizzo degli stessi nonché i quantitativi richiesti.

    3. Tutte le comunicazioni, comprese quelle negative, devono essere effettuate a mezzo telefax, utilizzando i moduli che figurano negli allegati I e II del presente regolamento.

    Articolo 5

    1. La Commissione decide tempestivamente entro quali limiti le domande possono essere accolte.

    2. Se i quantitativi per i quali sono state presentate le domande di diritti d'importazione superano i quantitativi disponibili, la Commissione fissa una percentuale unica di riduzione dei quantitativi richiesti.

    Articolo 6

    1. L'importazione dei quantitativi assegnati è subordinata alla presentazione di uno o più titoli d'importazione.

    2. La domanda di titolo può essere presentata soltanto:

    - nello Stato membro in cui il richiedente ha presentato la domanda di diritti d'importazione,

    - dall'operatore al quale sono stati assegnati diritti d'importazione. I diritti d'importazione assegnati ad un operatore gli danno diritto al rilascio di titoli d'importazione per un quantitativo equivalente ai diritti assegnati.

    3. Sulla base delle decisioni della Commissione in merito all'assegnazione dei quantitativi ai sensi dell'articolo 5, i titoli d'importazione sono rilasciati su richiesta e a nome degli operatori che hanno ottenuto diritti d'importazione.

    4. Le domande di titoli e i titoli stessi recano:

    a) nella casella 20, una delle seguenti diciture:

    - Carne de vacuno congelada [Reglamento (CE) no 980/2000]

    - Frosset oksekød (forordning (EF) nr. 980/2000)

    - Gefrorenes Rindfleisch (Verordnung (EG) Nr. 980/2000)

    - Κατεψυγμένο βόειο κρέας [Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 980/2000]

    - Frozen meat of bovine animals (Regulation (EC) No 980/2000)

    - Viande bovine congelée [Règlement (CE) no 980/2000]

    - Carni bovine congelate [Regolamento (CE) n. 980/2000]

    - Bevroren rundvlees (Verordening (EG) nr. 980/2000)

    - Carne de bovino congelada [Regulamento (CE) n.o 980/2000]

    - Jäädytettyä naudanlihaa (asetus (EY) N:o 980/2000)

    - Fryst kött av nötkreatur (förordning (EG) nr 980/2000);

    b) nella casella 8, l'indicazione del paese d'origine;

    c) nella casella 16, l'indicazione di uno dei seguenti gruppi di codici NC:

    - 0202 10 00, 0202 20,

    - 0202 30, 0206 29 91.

    Articolo 7

    Per l'applicazione del regime previsto dal presente regolamento, l'importazione di carni congelate nel territorio doganale della Comunità è subordinata al rispetto delle condizioni stabilite all'articolo 17, paragrafo 2, lettera f), della direttiva 72/462/CEE del Consiglio(10).

    Articolo 8

    1. Fatte salve le disposizioni del presente regolamento, si applicano le disposizioni dei regolamenti (CEE) n. 3719/88 e (CE) n. 1445/95.

    2. In deroga all'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 3719/88, su tutti i quantitativi che eccedono quelli indicati nel titolo d'importazione viene riscosso il dazio intero della tariffa doganale comune applicabile alla data di immissione in libera pratica.

    3. I titoli d'importazione rilasciati conformemente al presente regolamento sono validi per un periodo di 90 giorni a decorrere dalla data del rilascio. Tuttavia, nessun titolo è valido prima del 1o luglio 2000 né dopo il 30 giugno 2001.

    4. La cauzione relativa ai titoli d'importazione è fissata a 35 EUR/100 kg peso netto. Essa è costituita quando viene presentata la domanda del titolo.

    5. All'atto della presentazione dei titoli d'importazione per lo svincolo delle cauzioni costituite, le autorità competenti verificano se i quantitativi che figurano nei titoli restituiti corrispondono a quelli indicati sugli stessi titoli al momento del rilascio. Per i titoli non restituiti gli Stati membri eseguono indagini intese ad accertare da chi e in quale misura siano stati utilizzati. Essi comunicano quanto prima alla Commissione i risultati di tali indagini.

    Articolo 9

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, l' 11 maggio 2000.

    Per la Commissione

    Franz Fischler

    Membro della Commissione

    (1) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21.

    (2) GU L 146 del 20.6.1996, pag. 1.

    (3) GU L 331 del 2.12.1988, pag. 1.

    (4) GU L 135 del 29.5.1999, pag. 48.

    (5) GU L 143 del 27.6.1995, pag. 35.

    (6) GU L 335 del 10.12.1998, pag. 39.

    (7) GU L 152 dell'11.6.1997, pag. 2.

    (8) GU L 159 del 3.6.1998, pag. 11.

    (9) GU L 122 del 12.5.1999, pag. 3.

    (10) GU L 302 del 31.12.1972, pag. 28.

    ALLEGATO I

    Telefax: (32-2) 296 60 27/295 36 13

    Applicazione dell'articolo 4, paragrafo 2, primo trattino del regolamento (CE) n. 980/2000

    Numero d'ordine n. 09.4003

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    ALLEGATO II

    Telefax: (32-2) 296 60 27/295 36 13

    Applicazione dell'articolo 4, paragrafo 2, secondo trattino, del regolamento (CE) n. 980/2000

    Numero d'ordine 09.4003

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