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Document 32000R0826

    Regolamento (CE) n. 826/2000 della Commissione, del 25 aprile 2000, che modifica, per la seconda volta, l'allegato I del regolamento (CE) n. 1294/1999 del Consiglio relativo al congelamento dei capitali e al divieto degli investimenti in relazione alla Repubblica federale di Iugoslavia

    GU L 101 del 26.4.2000, p. 3–20 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 10/11/2000

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2000/826/oj

    32000R0826

    Regolamento (CE) n. 826/2000 della Commissione, del 25 aprile 2000, che modifica, per la seconda volta, l'allegato I del regolamento (CE) n. 1294/1999 del Consiglio relativo al congelamento dei capitali e al divieto degli investimenti in relazione alla Repubblica federale di Iugoslavia

    Gazzetta ufficiale n. L 101 del 26/04/2000 pag. 0003 - 0020


    Regolamento (CE) n. 826/2000 della Commissione

    del 25 aprile 2000

    che modifica, per la seconda volta, l'allegato I del regolamento (CE) n. 1294/1999 del Consiglio relativo al congelamento dei capitali e al divieto degli investimenti in relazione alla Repubblica federale di Iugoslavia

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1294/1999 del Consiglio, del 15 giugno 1999, relativo al congelamento dei capitali e al divieto degli investimenti in relazione alla Repubblica federale di Iugoslavia e che abroga i regolamenti (CE) n. 1295/98 e (CE) n. 1607/98(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 607/2000(2), in particolare l'articolo 8, paragrafo 1,

    considerando quanto segue:

    (1) L'elenco delle persone che si ritiene agiscano o che affermano di agire per conto dei governi della Repubblica federale di Iugoslavia o della Repubblica di Serbia è stato stabilito dal Consiglio al momento dell'adozione del regolamento (CE) n. 1294/1999, riportato come allegato I di detto regolamento e successivamente modificato dal regolamento (CE) n. 2756/1999 della Commissione(3).

    (2) Di conseguenza, dopo l'adozione della decisione 1999/612/PESC del Consiglio(4), il suddetto elenco è identico all'elenco delle persone cui si applica l'obbligo di non ammissione di cui alla posizione comune 1999/318/PESC(5).

    (3) Il Consiglio ha tuttavia modificato l'elenco con le decisioni 1999/812/PESC(6) e 2000/177/PESC del Consiglio(7).

    (4) È opportuno congelare i fondi delle persone figuranti su detto elenco e garantire che non possano ricevere fondi di provenienza comunitaria, poiché l'elenco delle persone cui si applica l'obbligo di non ammissione si limita alle persone che detengono cariche pubbliche o sono vicine al regime e sostengono con le loro attività il presidente Milosevic, e si deve ritenere che tali persone agiscono o affermano di agire per conto dei governi della Repubblica federale di Iugoslavia o della Repubblica di Serbia.

    (5) Alla luce di quanto precede è altresì opportuno scongelare i fondi delle persone alle quali l'obbligo di non ammissione ha cessato di essere applicato, a meno che non vi siano motivi per concludere che tali persone continuano in realtà ad agire o ad affermare di agire per conto del governo della Repubblica federale di Iugoslavia o del governo della Repubblica di Serbia. Non vi sono tuttavia motivi per concludere che una qualsiasi delle persone in questione agisca in tal modo.

    (6) È opportuno pubblicare le informazioni disponibili relative alle persone figuranti sull'elenco per agevolarne l'identificazione e modificare, di conseguenza, una serie di riferimenti contenuti nell'elenco.

    (7) Poiché le aggiunte e modifiche necessarie sono numerose, è opportuno pubblicare nella sua totalità l'elenco modificato delle persone che si ritiene agiscano o che affermano di agire per conto del governo della Repubblica federale di Iugoslavia o del governo della Repubblica di Serbia.

    (8) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione di cui all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1294/1999,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    L'allegato I del regolamento (CE) n. 1294/1999 è sostituito dal testo allegato al presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 25 aprile 2000.

    Per la Commissione

    Christopher Patten

    Membro della Commissione

    (1) GU L 153 del 19.6.1999, pag. 63.

    (2) GU L 73 del 22.3.2000, pag. 4.

    (3) GU L 331 del 23.12.1999, pag. 43.

    (4) GU L 242 del 14.9.1999, pag. 32.

    (5) GU L 123 del 13.5.1999, pag. 1.

    (6) GU L 314 dell'8.12.1999, pag. 36.

    (7) GU L 56 dell'1.3.2000, pag. 2.

    ALLEGATO

    "ALLEGATO I

    Persone che agiscono o affermano di agire per conto dei governi della Repubblica federale di Jugoslavia o della Repubblica di Serbia

    >SPAZIO PER TABELLA>"

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