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Document 32000R0812

Regolamento (CE) n. 812/2000 del Consiglio, del 17 aprile 2000, che modifica il regolamento (CE) n. 1626/94 che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca nel Mediterraneo e il regolamento (CE) n. 850/98 per la conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame

GU L 100 del 20.4.2000, p. 3–4 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 13/08/2019; abrog. impl. da 32019R1241

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2000/812/oj

32000R0812

Regolamento (CE) n. 812/2000 del Consiglio, del 17 aprile 2000, che modifica il regolamento (CE) n. 1626/94 che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca nel Mediterraneo e il regolamento (CE) n. 850/98 per la conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame

Gazzetta ufficiale n. L 100 del 20/04/2000 pag. 0003 - 0004


Regolamento (CE) n. 812/2000 del Consiglio

del 17 aprile 2000

che modifica il regolamento (CE) n. 1626/94 che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca nel Mediterraneo e il regolamento (CE) n. 850/98 per la conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo(1),

visto il parere del Comitato economico e sociale(2),

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3760/92 del Consiglio, del 20 dicembre 1992, che istituisce un regime comunitario della pesca e dell'acquicoltura(3), la politica comune della pesca si prefigge l'obiettivo generale di proteggere e conservare le risorse acquatiche marine vive.

(2) In occasione dell'undicesima sessione straordinaria svoltasi a Santiago de Compostela (Spagna) dal 16 al 23 novembre 1998, la Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT) ha raccomandato una serie di regole specifiche riguardanti i fermi stagionali e le taglie minime degli sbarchi per il tonno rosso. Dette regole sono basate su un parere scientifico. Tale raccomandazione è entrata in vigore il 21 giugno 1999.

(3) La Comunità è membro dell'ICCAT. È pertanto necessario applicare le succitate raccomandazioni al fine di evitare un'eccessiva pressione di pesca sul tonno rosso.

(4) I regolamenti (CE) n. 1626/94(4) e (CE) n. 850/98 del Consiglio(5) stabiliscono le taglie minime per il tonno rosso, rispettivamente per quanto riguarda il Mare Mediterraneo e le regioni da 1 a 5, esclusi lo Skagerrak e il Kattegat, dell'Oceano Atlantico e dell'Oceano Indiano. Il regolamento (CE) n. 1626/94 stabilisce fermi stagionali per il Mare Mediterraneo. I precitati regolamenti dovrebbero quindi essere modificati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1626/94 è modificato come segue:

1) All'articolo 3 bis, il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

"1. La pesca del tonno rosso col cianciolo è proibita:

- dal 1o al 31 maggio in tutto il Mare Mediterraneo e dal 16 luglio al 15 agosto nel Mare Mediterraneo, escluso l'Adriatico, per i pescherecci operanti esclusivamente o prevalentemente nell'Adriatico;

- dal 16 luglio al 15 agosto in tutto il Mare Mediterraneo e dal 1o al 31 maggio nell'Adriatico per i pescherecci operanti esclusivamente o prevalentemente nel Mediterraneo, escluso l'Adriatico.

Gli Stati membri provvedono a che tutti i pescherecci battenti la loro bandiera o registrati nel loro territorio osservino il presente paragrafo.

Ai fini del presente regolamento, il limite meridionale del Mare Adriatico si situa lungo una linea che collega la frontiera greco-albanese a Capo Santa Maria di Leuca."

2) All'allegato IV la voce relativa al Thunnus thynnus è sostituita dalla seguente:

">SPAZIO PER TABELLA>"

Articolo 2

All'allegato XII del regolamento (CE) n. 850/98 la voce relativa al tonno rosso e la nota (5) è sostituita dalla seguente:

">SPAZIO PER TABELLA>"

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 17 aprile 2000.

Per il Consiglio

Il Presidente

L. Capoulas Santos

(1) Parere espresso il 2 marzo 2000 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2) GU C 75 del 15.3.2000, pag. 13.

(3) GU L 389 del 31.12.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1181/98 (GU L 164 del 9.6.1998, pag. 1).

(4) GU L 171 del 6.7.1994, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1448/1999 (GU L 167 del 2.7.1999, pag. 7).

(5) GU L 125 del 27.4.1998, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2723/1999 (GU L 328 del 22.12.1999, pag. 9).

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