EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32000R0643

Regolamento (CE) n. 643/2000 della Commissione, del 28 marzo 2000, recante modalità relative all'utilizzo dell'euro nell'esecuzione del bilancio dei Fondi strutturali

GU L 78 del 29.3.2000, p. 4–5 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2000/643/oj

32000R0643

Regolamento (CE) n. 643/2000 della Commissione, del 28 marzo 2000, recante modalità relative all'utilizzo dell'euro nell'esecuzione del bilancio dei Fondi strutturali

Gazzetta ufficiale n. L 078 del 29/03/2000 pag. 0004 - 0005


Regolamento (CE) n. 643/2000 della Commissione

del 28 marzo 2000

recante modalità relative all'utilizzo dell'euro nell'esecuzione del bilancio dei Fondi strutturali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali(1), e in particolare gli articoli 33 e 53, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 33 del regolamento (CE) n. 1260/1999 prevede che, nel settore dei Fondi strutturali, gli importi delle decisioni, degli impegni e dei pagamenti della Commissione siano espressi e versati in euro, secondo le modalità adottate dalla Commissione.

(2) Per gli Stati membri la cui moneta è l'euro, la conversione fra l'euro e le monete di detti Stati si effettua ricorrendo ai tassi irrevocabilmente fissati dal regolamento (CE) n. 2866/98 del Consiglio(2). Per gli Stati membri la cui moneta non è l'euro, la conversione tra euro e monete nazionali si effettua - conformemente all'articolo 1 del regolamento (Euratom, CECA, CE) n. 3418/93 della Commissione del 9 dicembre 1993 che stabilisce le modalità di esecuzione di alcune disposizioni del regolamento finanziario del 21 dicembre 1977(3), modificato da ultimo dalla decisione 1999/537/CE, CECA, Euratom(4), - ricorrendo ai tassi mensili dell'euro calcolati in base ai corsi del penultimo giorno feriale del mese precedente quello per il quale i tassi vengono fissati; tali tassi di cambio sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, serie C.

(3) Conformemente alle disposizioni transitorie di cui all'articolo 52, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1260/1999, per gli interventi approvati in base al regolamento (CEE) n. 4253/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il coordinamento tra gli interventi dei vari Fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, dell'altro(5), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3193/94(6), è opportuno mantenere le disposizioni in materia di pagamenti di cui al regolamento (CEE) n. 1866/90 della Commissione, del 2 luglio 1990, che stabilisce le modalità relative all'uso dell'ecu nell'esecuzione del bilancio dei Fondi strutturali(7), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2745/94(8).

(4) In merito al presente regolamento, sono stati consultati il comitato di cui all'articolo 147 del trattato, il comitato per le strutture agricole e lo sviluppo rurale e il comitato del settore della pesca e dell'acquacoltura.

(5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per lo sviluppo e la riconvessione delle regioni,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Presentazione dei piani, delle richieste di contributo e delle relazioni annuali e finali di esecuzione

1. I piani di sviluppo, i piani di finanziamento delle richieste di contributo e dei complementi di programmazione, nonché le relazioni annuali e finali di esecuzione di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999 sono presentati alla Commissione in euro.

2. Nelle relazioni annuali e finali di esecuzione, gli importi in euro delle note spese devono corrispondere agli importi in euro quali risultano dall'applicazione dell'articolo 2.

Articolo 2

Pagamenti

1. Le dichiarazioni di pesca che corredano le corrispondenti domande di pagamento, certificate dall'autorità di pagamento conformemente alle disposizioni dell'articolo 32, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1260/1999 sono presentate alla Commissione in euro.

2. Gli Stati membri la cui moneta non è l'euro alla data di presentazione della domanda di pagamento convertono in euro gli importi delle spese effettuate in moneta nazionale, utilizzando il tasso del penultimo giorno feriale alla Commissione del mese precedente quello nel corso del quale tali spese sono state contabilizzate dall'autorità di pagamento responsabile dell'intervento in oggetto.

3. Nel momento in cui l'euro diventa la moneta di uno Stato membro, per tutte le spese contabilizzate dall'autorità di pagamento prima della data di entrata in vigore del tasso di conversione fisso della moneta nazionale con l'euro, resta applicabile la procedura di conversione di cui al paragrafo precedente.

Articolo 3

Abrogazione

Il regolamento (CEE) n. 1866/90 è abrogato fatte salve le disposizioni transitorie di cui all'articolo 52 del regolamento (CE) n. 1260/1999.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 marzo 2000.

Per la Commissione

Michaele Schreyer

Membro della Commissione

(1) GU L 161 del 26.6.1999, pag. 1.

(2) GU L 359 del 31.12.1998, pag. 1.

(3) GU L 315 del 16.12.1993, pag. 1.

(4) GU L 206 del 5.8.1999, pag. 24.

(5) GU L 374 del 31.12.1988, pag. 1.

(6) GU L 337 del 24.12.1994, pag. 11.

(7) GU L 170 del 3.7.1990, pag. 36.

(8) GU L 290 dell'11.11.1994, pag. 4.

Top