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Document 32000L0073
Commission Directive 2000/73/EC of 22 November 2000 adapting to technical progress Council Directive 93/92/EEC on the installation of lighting and light-signalling devices on two- or three-wheel motor vehicles (Text with EEA relevance)
Direttiva 2000/73/CE della Commissione, del 22 novembre 2000, che adegua al progresso tecnico la direttiva 93/92/CEE del Consiglio relativa all'installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa sui veicoli a motore a due o a tre ruote (Testo rilevante ai fini del SEE)
Direttiva 2000/73/CE della Commissione, del 22 novembre 2000, che adegua al progresso tecnico la direttiva 93/92/CEE del Consiglio relativa all'installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa sui veicoli a motore a due o a tre ruote (Testo rilevante ai fini del SEE)
GU L 300 del 29.11.2000, p. 20–23
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2009
Direttiva 2000/73/CE della Commissione, del 22 novembre 2000, che adegua al progresso tecnico la direttiva 93/92/CEE del Consiglio relativa all'installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa sui veicoli a motore a due o a tre ruote (Testo rilevante ai fini del SEE)
Gazzetta ufficiale n. L 300 del 29/11/2000 pag. 0020 - 0023
Direttiva 2000/73/CE della Commissione del 22 novembre 2000 che adegua al progresso tecnico la direttiva 93/92/CEE del Consiglio relativa all'installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa sui veicoli a motore a due o a tre ruote (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, vista la direttiva 92/61/CEE del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativa all'omologazione dei veicoli a motore a due o a tre ruote(1), modificata da ultimo dalla direttiva 2000/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio(2), in particolare l'articolo 16, vista la direttiva 93/92/CEE del Consiglio, del 29 ottobre 1993, relativa all'installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa sui veicoli a motore a due o a tre ruote(3), in particolare l'articolo 4, considerando quanto segue: (1) La direttiva 93/92/CEE è una delle direttive particolari del sistema di omologazione CE istituito dalla direttiva 92/61/CEE. Di conseguenza, le disposizioni della direttiva 92/61/CEE relative a sistemi, componenti ed entità tecniche dei veicoli si applicano a tale direttiva. (2) L'evoluzione tecnica consente ora di adeguare al progresso tecnico la direttiva 93/92/CEE. Per il buon funzionamento del sistema di omologazione completa, è quindi necessario precisare o integrare alcune prescrizioni della direttiva in questione. (3) A tal fine, occorre specificare che i dispositivi di illuminazione omologati per i veicoli delle categorie M1 e N1 conformemente alle direttive applicabili possono essere installati anche sui veicoli a motore a due o tre ruote. Il testo di alcuni punti delle versioni in lingua inglese e neerlandese deve essere allineato ai punti corrispondenti delle altre versioni linguistiche. È inoltre necessario consentire l'installazione facoltativa di proiettori fendinebbia anteriori, luci posteriori per nebbia, proiettori di retromarcia e segnalazione d'emergenza sui ciclomotori a tre ruote e sui quadricicli leggeri, nonché completare la direttiva 93/92/CEE con le prescrizioni relative all'installazione di tali luci. (4) Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato per l'adeguamento al progresso tecnico istituito dall'articolo 13 della direttiva 70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi(4), modificata da ultimo dalla direttiva 2000/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio(5), HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: Articolo 1 Gli allegati da II a VI della direttiva 93/92/CEE sono modificati conformemente all'allegato della presente direttiva. Articolo 2 1. A decorrere dal 1o gennaio 2002, gli Stati membri non possono: - negare l'omologazione CE di un tipo di veicolo a motore a due o tre ruote, - negare l'immatricolazione e vietare la vendita o I'immissione in circolazione dei veicoli a motore a due o tre ruote, per motivi riguardanti l'installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa, se le prescrizioni della direttiva 93/92/CEE, come modificata dalla presente direttiva, sono rispettate. 2. A decorrere dal 1o luglio 2002, gli Stati membri devono negare l'omologazione CE di ogni nuovo tipo di veicolo a motore a due o tre ruote, per motivi riguardanti l'installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa, se le prescrizioni della direttiva 93/92/CEE, come modificata dalla presente direttiva, non sono rispettate. Articolo 3 1. Gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 2001. Essi ne informano immediatamente la Commissione. Gli Stati membri applicano dette disposizioni a decorrere dal 1o gennaio 2002. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri. 2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nella materia disciplinata dalla presente direttiva. Articolo 4 La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Articolo 5 Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Bruxelles, il 22 novembre 2000. Per la Commissione Erkki Liikanen Membro della Commissione (1) GU L 225 del 10.8.1992, pag. 72. (2) GU L 106 del 3.5.2000, pag. 1. (3) GU L 311 del 14.12.1993, pag. 1. (4) GU L 42 del 23.2.1970, pag. 1. (5) GU L 203 del 10.8.2000, pag. 9. ALLEGATO I. L'allegato II è modificato come segue: a) [Riguarda esclusivamente la versione in lingua inglese.] b) Il punto 5 è sostituito dal seguente: "5. I dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa di cui ai punti 1 e 2, omologati per i motocicli conformemente alla direttiva 97/24/CE o omologati per i veicoli delle categorie M1 e N1 conformemente alle direttive pertinenti 76/757/CEE, 76/758/CEE, 76/759/CEE, 76/760/CEE, 76/761/CEE, 76/762/CEE, 77/538/CEE o 77/539/CEE, sono ammessi anche sui ciclomotori". c) Il punto 6.7.5 è sostituito dal seguente: "6.7.5. Orientamento: l'asse di riferimento dei catadiottri deve essere perpendicolare al piano longitudinale mediano del veicolo e orientato verso l'esterno. I catadiottri situati nella parte anteriore possono muoversi in funzione dell'angolo di sterzatura". II. L'allegato III è modificato come segue: a) Il punto 2 è completato come segue: "2.5. proiettore fendinebbia anteriore, 2.6. luce posteriore per nebbia, 2.7. proiettore di retromarcia, 2.8. segnalazione d'emergenza". b) Il punto 5 è sostituito dal seguente: "5. I dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa di cui ai punti 1 e 2, omologati per i motocicli conformemente alla direttiva 97/24/CE o omologati per i veicoli delle categorie M1 e N1 conformemente alle direttive pertinenti 76/757/CEE, 76/758/CEE, 76/759/CEE, 76/760/CEE, 76/761/CEE, 76/762/CEE, 77/538/CEE o 77/539/CEE, sono ammessi anche sui ciclomotori a tre ruote e sui quadricicli leggeri". c) Il punto 6.5.3.1, ultimo trattino , è sostituito dal seguente: "- i bordi interni delle superfici illuminanti devono trovarsi a una distanza di almeno 500 mm; tale distanza può essere ridotta a 400 mm se la larghezza massima del veicolo è inferiore a 1300 mm." d) Il punto 6 è completato come segue: "6.11. Proiettore fendinebbia anteriore 6.11.1. Prescrizioni identiche a quelle di cui ai punti da 6.7.1 a 6.7.11 dell'allegato VI. 6.12. Luce posteriore per nebbia 6.12.1. Prescrizioni identiche a quelle di cui ai punti da 6.8.1 a 6.8.11 dell'allegato VI. 6.13. Proiettori di retromarcia 6.13.1. Prescrizioni identiche a quelle di cui ai punti da 6.9.1 a 6.9.10 dell'allegato VI. 6.14. Segnale di emergenza 6.14.1. Prescrizioni identiche a quelle di cui ai punti da 6.10.1 a 6.10.4 dell'allegato VI". III. L'allegato IV è modificato come segue: a) il punto 5 è sostituito dal seguente: "5. I dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa di cui ai punti 1 e 2, omologati per i veicoli delle categorie M1 e N1 conformemente alle direttive pertinenti 76/757/CEE, 76/758/CEE, 76/759/CEE, 76/760/CEE, 76/761/CEE, 76/762/CEE, 77/538/CEE o 77/539/CEE, sono ammessi anche sui motocicli". b) [Riguarda esclusivamente la versione in lingua inglese.] IV. L'allegato V è modificato come segue: il punto 5 è sostituito dal seguente: "5. I dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa di cui ai punti 1 e 2, omologati per i veicoli delle categorie M1 e N1 conformemente alle direttive pertinenti 76/757/CEE, 76/758/CEE, 76/759/CEE, 76/760/CEE, 76/761/CEE, 76/762/CEE, 77/538/CEE o 77/539/CEE, sono ammessi anche sui motocicli con sidecar". V. L'allegato VI è modificato come segue: a) il punto 5 è sostituito dal seguente: "5. I dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa di cui ai punti 1 e 2, omologati per i veicoli delle categorie M1 e N1 conformemente alle direttive pertinenti 76/757/CEE, 76/758/CEE, 76/759/CEE, 76/760/CEE, 76/761/CEE, 76/762/CEE, 77/538/CEE o 77/539/CEE, sono ammessi anche sui tricicli". b) [Riguarda esclusivamente la versione in lingua olandese.] c) il punto 6.5.3.1, ultimo trattino , è sostituito dal seguente: "- i bordi interni delle superfici illuminanti devono trovarsi a una distanza di almeno 500 mm; tale distanza può essere ridotta a 400 mm se la larghezza massima del veicolo è inferiore a 1300 mm". d) [Riguarda esclusivamente la versione in lingua olandese.]