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Document 32000L0040

Direttiva 2000/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2000, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione antincastro anteriori dei veicoli a motore che modifica la direttiva 70/156/CEE del Consiglio

GU L 203 del 10.8.2000, p. 9–28 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/10/2014; abrogato da 32009R0661

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2000/40/oj

32000L0040

Direttiva 2000/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2000, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione antincastro anteriori dei veicoli a motore che modifica la direttiva 70/156/CEE del Consiglio

Gazzetta ufficiale n. L 203 del 10/08/2000 pag. 0009 - 0028


Direttiva 2000/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

del 26 giugno 2000

sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione antincastro anteriori dei veicoli a motore che modifica la direttiva 70/156/CEE del Consiglio

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,

vista la proposta della Commissione(1),

visto il parere del Comitato economico e sociale(2),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato(3),

considerando quanto segue:

(1) Con la decisione 97/836/CE(4), il Consiglio, con parere conforme del Parlamento europeo, ha autorizzato la Comunità europea ad aderire all'accordo della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE) relativo all'adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili ai veicoli a motore, agli accessori e alle parti, ai fini dell'omologazione e del reciproco riconoscimento delle omologazioni rilasciate sulla base di tali prescrizioni, concluso a Ginevra il 20 marzo 1958 e riveduto il 16 ottobre 1995.

(2) Aderendo all'accordo, la Comunità ha aderito a un elenco definito di regolamenti adottati sulla base di tale accordo. Tale elenco comprende il regolamento UNECE n. 93(5).

(3) Allo scopo di ridurre il numero delle vittime degli incidenti stradali in Europa, è necessario introdurre sollecitamente le misure stabilite dal regolamento UNECE n. 93 nel procedimento di omologazione CE istituito dalla direttiva 70/156/CEE del Consiglio(6), al fine di migliorare la protezione degli occupanti delle autovetture e dei veicoli commerciali leggeri in caso di urto contro la parte anteriore dei veicoli pesanti e di consentire ai fabbricanti di tali dispositivi e ai costruttori di veicoli che ne sono muniti di ottenere l'omologazione CE se le prescrizioni tecniche di detto regolamento sono rispettate.

(4) In base ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità di cui all'articolo 5 del trattato, l'obiettivo della presente direttiva non può essere adeguatamente realizzato dagli Stati membri, data la portata e le ripercussioni dell'azione proposta nel settore interessato ed è pertanto meglio realizzabile a livello comunitario. La presente direttiva non va al di là di quanto necessario per il conseguimento dell'obiettivo perseguito, vale a dire l'omologazione comunitaria dei veicoli a motore.

(5) La presente direttiva è una delle direttive particolari che devono essere osservate per conformarsi al procedimento di omologazione CE. Di conseguenza, le disposizioni della direttiva 70/156/CEE relative ai veicoli, nonché ai loro sistemi, componenti e entità tecniche, si applicano alla presente direttiva.

(6) A causa del numero considerevole di incidenti stradali in cui sono coinvolti veicoli commerciali aventi una massa superiore à 3,5 tonnellate e, di conseguenza, per aumentare la sicurezza stradale, è opportuno rendere obbligatorie le presenti disposizioni, senza aspettare un'integrazione dell'omologazione comunitaria per tale categoria di veicoli.

(7) È opportuno modificare di conseguenza la direttiva 70/156/CEE,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Ai fini della presente direttiva, si intende per:

a) "veicolo" i veicoli a motore definiti nella parte A dell'allegato II della direttiva 70/156/CEE;

b) "dispositivo di protezione antincastro anteriore" un dispositivo di protezione anticastro anteriore previsto come parte di un veicolo e che può essere omologato come entità tecnica a norma dell'articolo 2 della direttiva 70/156/CEE.

Articolo 2

1. A decorrere dal 10 agosto 2001, o, se la pubblicazione di cui all'articolo 3, è posticipata a dopo il 10 febbraio 2001, sei mesi dopo tale pubblicazione dei predetti documenti, gli Stati membri, per motivi riguardanti la protezione antincastro anteriore, non possono:

a) per un tipo di veicolo o per un tipo di dispositivo di protezione antincastro anteriore in quanto entità tecnica, rifiutare l'omologazione CE o l'omologazione di portata nazionale,

b) vietare l'immatricolazione, la vendita o la messa in circolazione di veicoli o vietare la vendita o la messa in servizio di dispositivi antincastro anteriore in quanto entità tecniche,

se i veicoli o le entità tecniche sono conformi alle prescrizioni della presente direttiva.

2. A decorrere dal 10 agosto 2003, per motivi riguardanti la protezione antincastro anteriore, gli Stati membri:

a) non rilasciano l'omologazione CE o l'omologazione nazionale di tipo di veicolo o di un tipo di dispositivo di protezione antincastro anteriore in quanto entità tecnica,

b) rifiutano l'immatricolazione, la vendita o la messa in circolazione di veicoli nuovi o la vendita o la messa in servizio in quanto entità tecniche di dispositivi di protezione antincastro anteriore nuovi,

se le prescrizioni della presente direttiva non sono rispettate.

3. Le disposizioni amministrative relative all'omologazione CE sono contenute nell'allegato I:

L'ambito di applicazione della presente direttiva e le prescrizioni tecniche applicabili per ottenere l'omologazione CE sono definiti all'allegato II.

Articolo 3

Il regolamento n. 93 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite è pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee prima del 10 febbraio 2001.

Articolo 4

La direttiva 70/156/CEE è modificata come segue:

1) L'allegato I è così modificato:

a) il punto 2.3.4 è sostituito dal testo seguente:

"2.3.4. larghezza dell'asse più avanzato (misurata sulla parte più esterna dei pneumatici, esclusa la sporgenza dei pneumatici al suolo): ...";

b) sono inseriti i punti seguenti:

"9.22. Protezione antincastro anteriore.

9.22.1. Disegni delle parti del veicolo concernenti la protezione antincastro anteriore, e cioè disegno del veicolo e/o del telaio con la posizione e il montaggio dell'asse anteriore più largo, disegno del montaggio e/o degli elementi di fissaggio della protezione antincastro anteriore. Se la protezione antincastro non è un dispositivo specifico, il disegno deve indicare chiaramente se sono rispettare le dimensioni prescritte: ...

9.22.2. Nel caso di un dispositivo specifico, descrizione completa e/o disegno del dispositivo di protezione antincastro anteriore (compresi gli elementi di montaggio e di fissaggio), oppure numero di omologazione in quanto entità tecnica: ...".

2. L'allegato IV è modificato come segue:

a) Nella tabella della parte I è aggiunto il seguente punto:

">SPAZIO PER TABELLA>"

b) Nella tabella della parte II è aggiunto il seguente punto II:

">SPAZIO PER TABELLA>"

Articolo 5

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 10 agosto 2001. Tuttavia, se la pubblicazione di cui all'articolo 3 è ritardata oltre il 10 febbraio 2001, gli Stati membri devono ottemperare a tale obbligo sei mesi dopo la data di tale pubblicazione e ne informano immediatamente la Commissione.

Gli Stati membri applicano tali disposizioni a decorrere dal 10 agosto 2001 o, se la pubblicazione di cui all'articolo 3 è ritardata oltre il 10 febbraio 2001, sei mesi dopo tale pubblicazione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 6

La presente direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 7

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, addì 26 giugno 2000.

Per il Parlamento europeo

La Presidente

N. Fontaine

Per il Consiglio

Il Presidente

J. Coelho

(1) GU C 89 del 30.3.1999, pag. 11.

(2) GU C 209 del 22.7.1999, pag. 8.

(3) Parere del Parlamento europeo del 27 ottobre 1999 (GU C 154 del 5.6.2000, pag. 50), posizione comune del Consiglio del 27 marzo 2000 (GU C 178 del 27.6.2000, pag. 1) e decisione del Parlamento europeo del 17 maggio 2000.

(4) GU L 346 del 17.12.1997, pag. 78.

(5) Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite, documento E/ECE/324.

(6) GU L 42 del 23.2.1970, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 98/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 11 del 16.1.1999, pag. 25).

ELENCO DEGLI ALLEGATI

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO I

DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE ALL'OMOLOGAZIONE CE

1. DOMANDA DI OMOLOGAZIONE

1.1. Domanda di omologazione CE di un dispositivo di protezione antincastro anteriore in quanto entità tecnica

1.1.1. A norma dell'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 70/156/CEE, la domanda di omologazione CE riguardante un dispositivo di protezione antincastro anteriore, in quanto entità tecnica ai sensi dell'articolo 2 della direttiva 70/156/CEE, deve essere presentata dal fabbricante del dispositivo.

1.1.2. Il modello della scheda informativa figura nell'appendice 1.

1.1.3. Un campione rappresentativo del tipo di dispositivo da omologare deve essere presentato al servizio tecnico incaricato delle prove di omologazione. Se lo considera necessario, il servizio tecnico può richiedere un altro campione. Sui campioni devono esser apposti, in modo chiaro e indelebile, la denominazione commerciale o il marchio del richiedente e la designazione del tipo.

1.2. Domanda di omologazione CE di un tipo di veicolo per quanto riguarda l'installazione dei dispositivi di protezione antincastro anteriore omologati in quanto entità tecniche.

1.2.1. A norma dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 70/156/CEE, la domanda di omologazione CE deve essere presentata dal costruttore del veicolo.

1.2.2. Il modello della scheda informativa figura nell'appendice 2.

1.2.3. Un veicolo rappresentativo del tipo da omologare e un dispositivo di protezione antincastro anteriore da installare, omologato come entità tecnica, devono essere presentati al servizio tecnico incaricato delle prove di omologazione.

1.3. Domanda di omologazione CE di un tipo di veicolo per quanto riguarda la protezione antincastro anteriore.

1.3.1. A norma dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 70/156/CEE, la domanda di omologazione CE deve essere presentata dal costruttore del veicolo.

1.3.2. Il modello della scheda informativa figura nell'appendice 3.

1.3.3. Un veicolo rappresentativo del tipo da omologare deve essere presentato al servizio tecnico incaricato delle prove di omologazione.

2. RILASCIO DELL'OMOLOGAZIONE CE

2.1. In presenza dei requisiti del caso, l'omologazione CE è rilasciata a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, e, se applicabile, dell'articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 70/156/CEE.

2.2. Il modello della scheda di omologazione CE figura:

2.2.1. nell'appendice 4 per un dispositivo di protezione antincastro anteriore omologato come entità tecnica;

2.2.2. nell'appendice 5 per un tipo di veicolo, per quanto riguarda l'installazione di un dispositivo di protezione antincastro anteriore omologato come entità tecnica;

2.2.3. nell'appendice 6 per un tipo di veicolo, per quanto riguarda la protezione antincastro anteriore.

2.3. A norma dell'allegato VII della direttiva 70/156/CEE, a ciascun tipo di dispositivo di protezione antincastro anteriore o a ciascun tipo di veicolo omologato deve essere assegnato un numero di omologazione. Un Stato membro non può assegnare lo stesso numero ad un altro tipo di dispositivo di protezione antincastro anteriore o un altro tipo di veicolo.

3. MARCATURA DI OMOLOGAZIONE CE DELLE ENTITÀ TECNICHE

3.1. Tutti i dispositivi di protezione antincastro anteriore conformi al tipo omologato in quanto entità tecnica a norma della presente direttiva devono recare il marchio di omologazione CE.

3.2. Il marchio è costituito da un rettangolo all'interno del quale è iscritta la lettera "e" minuscola, seguita dal numero distintivo dello Stato membro che ha rilasciato l'omologazione:

1 per la Germania

2 per la Francia

3 per l'Italia

4 per i Paesi Bassi

5 per la Svezia

6 per il Belgio

9 per la Spagna

11 per il Regno Unito

12 per l'Austria

13 per il Lussemburgo

17 per la Finlandia

18 per la Danimarca

21 per il Portogallo

23 per la Grecia

24 per l'Irlanda

Esso deve inoltre comprendere, in prossimità del rettangolo, il "numero di omologazione di base" specificato nella sezione 4 del sistema di numerazione di cui all'allegato VII della direttiva 70/156/CEE, preceduto dal numero progressivo di due cifre attribuito alla più recente modifica tecnica significativa della direttiva 2000/40/CE alla data in cui è stata concessa l'omologazione CE. Per la presente direttiva il numero progressivo è 00.

3.3. Il marchio di omologazione CE deve essere apposto sul dispositivo di protezione antincastro anteriore in modo da essere indelebile e chiaramente leggibile anche quando il dispositivo è montato su un veicolo.

3.4. Un esempio del marchio di omologazione CE figura nell'appendice 7.

4. MODIFICA DEL TIPO E DELLE OMOLOGAZIONI

4.1. In caso di modifica del tipo di veicolo omologato a norma della presente direttiva, si applicano le disposizioni dell'articolo 5 della direttiva 70/156/CEE.

5. CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE

5.1. I provvedimenti diretti a garantire la conformità della produzione sono adottati a norma dell'articolo 10 della direttiva 70/156/CEE.

Appendice 1

SCHEDA INFORMATIVA N. ...

relativa all'omologazione CE di un tipo di dispositivo di protezione antincastro anteriore in quanto entità tecnica

(Direttiva 2000/40/CE, modificata da ultimo dalla direttiva .../.../CE)

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Appendice 2

SCHEDA INFORMATIVA N. ...

a norma dell'allegato I della direttiva 70/156/CEE del Consiglio(1) relativa all'omologazione CE di un tipo di veicolo per quanto riguarda l'installazione dei dispositivi di protezione antincastro anteriore omologati in quanto entità tecniche

(Direttiva 2000/40/CE, modificata da ultimo dalla direttiva .../.../CE)

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(1) La numerazione dei punti e le note in calce che figurano nella presente scheda informativa corrispondono a quelle dell'allegato I della direttiva 70/156/CEE. Le voci non pertinenti ai fini della presente direttiva sono state omesse.

Appendice 3

SCHEDA INFORMATIVA N. ...

a norma dell'allegato I della direttiva 70/156/CEE del Consiglio(1) relativa all'omologazione CE di un tipo di veicolo per quanto riguarda la protezione antincastro anteriore

(Direttiva 2000/40/CE, modificata da ultimo dalla direttiva .../.../CE)

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(1) La numerazione dei punti e le note in calce che figurano nella presente scheda informativa corrispondono a quelle dell'allegato I della direttiva 70/156/CEE. Le voci non pertinenti ai fini della presente direttiva sono state omesse.

Appendice 4

MODELLO

[formato massimo: A4 (210 × 297 mm)]

SCHEDA DI OMOLOGAZIONE CE

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Appendice 5

MODELLO

[formato massimo: A4 (210 mm × 297 mm)]

SCHEDA DI OMOLOGAZIONE CE

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>PIC FILE= "L_2000203IT.002301.EPS">

Appendice 6

MODELLO

[formato massimo: A4 (210 × 297 mm)]

SCHEDA DI OMOLOGAZIONE CE

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Appendice 7

ESEMPIO DI MARCHIO DI OMOLOGAZIONE CE

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Il dispositivo di protezione antincastro anteriore recante il marchio di omologazione CE qui raffigurato è un dispositivo omologato in Germania (e 1) a norma della presente direttiva (00), con il numero di omologazione di base 2439.

Le cifre sono puramente indicative.

ALLEGATO II

AMBITO DI APPLICAZIONE E PRESCRIZIONI TECNICHE

1. AMBITO DI APPLICAZIONE

1.1. La presente direttiva riguarda:

1.1.1. i dispositivi di protezione antincastro anteriore in quanto entità tecniche destinate ad essere montate sui veicoli delle categorie N2 e N3(1);

1.1.2. i veicolo delle categorie N2 e N3 per quanto riguarda l'installazione dei dispositivi di protezione antincastro anteriore omologati in quanto entità tecniche;

1.1.3. i veicoli delle categorie N2 e N3 per quanto riguarda la loro protezione antincastro anteriore.

1.2. I veicoli della categoria N2 aventi una massa massima non superiore a 7,5 t devono rispettare soltanto il requisito dell'altezza libera dal suolo di 400 mm prescritto dalla presente direttiva.

1.3. Le prescrizioni della presente direttiva non riguardano:

1.3.1. i veicoli fuoristrada delle categorie N2 e N3;

1.3.2. i veicoli la cui destinazione non è compatibile con le disposizioni relative alla protezione antincastro anteriore.

2. DEFINIZIONI

Ai fini della presente direttiva, si intende per:

2.1. "massa massima" del veicolo, la massa a carico massima tecnicamente ammissibile definita al punto 2.8 dell'allegato I della direttiva 70/156/CEE;

2.2. "veicolo scarico", il veicolo in ordine di marcia avente la massa definita al punto 2.6 dell'allegato I della direttiva 70/156/CEE;

2.3. "tipo di dispositivo di protezione antincastro anteriore", i dispositivi di protezione antincastro anteriore che non presentano tra loro differenze per quanto riguarda i seguenti elementi essenziali: forma; dimensioni; fissaggio; materiali di cui al punto 1.1.3 dell'allegato I;

2.4. "protezione antincastro anteriore", la presenza sulla parte anteriore del veicolo di uno dei seguenti elementi:

un dispositivo specifico di protezione antincastro anteriore, oppure

carrozzeria, parti del telaio o altri elementi che, a motivo della loro forma e delle loro caratteristiche, possono essere considerati come facenti funzione di dispositivo di protezione antincastro anteriore;

2.5. "tipo di veicolo", i veicoli che non presentano tra loro differenze per quanto riguarda i seguenti aspetti essenziali:

2.5.1. la larghezza dell'asse più avanzato misurata sui punti più esterni dei pneumatici, esclusa la sporgenza dei pneumatici al suolo;

2.5.2. la struttura, le dimensioni, la forma e i materiali della parte anteriore del veicolo, qualora abbiano un'incidenza sulle prescrizioni di cui ai punti applicabili della presente direttiva;

2.5.3. il dispositivo di protezione antincastro anteriore omologato installato sul veicolo;

2.5.4. la massa massima del tipo di veicolo.

3. PRESCRIZIONI TECNICHE

Le prescrizioni tecniche che devono essere rispettate per ottenere l'omologazione a norma della presente direttiva sono quelle di cui ai punti 6, 8 e 10 e all'allegato 5 del regolamento UNECE n. 93, con le seguenti eccezioni:

3.1. Al punto 8.2, l'espressione "communication document contained in annex 1" va letta "EC type-approval certificate contained in Annex 1, Appendix 5".

3.2. Al punto 8.3, l'espressione tra parentesi quadre "(annex 1, item 9.)" va letta "(Annex I, Appendix 4, Addendum, Paragraph 1.4)".

3.3. Al punto 8.6, l'espressione tra parentesi quadre "(annex 1, item 8)" va letta "(Annex I, Appendix 1, Paragraph 2.3)".

3.4. Al punto 3.5.1 dell'allegato V, l'espressione "For applications pursuant to Part III" va letta "For applications pursuant to Annex I, Paragraph 1.3".

(1) Come definiti nella parte A dell'allegato II della direttiva 70/156/CEE.

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