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Document 32000E0056
2000/56/CFSP: Council Common Position of 24 January 2000 amending and supplementing Common Position 1999/318/CFSP concerning additional restrictive measures against the Federal Republic of Yugoslavia (FRY)
2000/56/PESC: Posizione comune del Consiglio, del 24 gennaio 2000, che modifica ed integra la posizione comune 1999/318/PESC concernente ulteriori misure restrittive nei confronti della Repubblica federale di Jugoslavia (RFJ)
2000/56/PESC: Posizione comune del Consiglio, del 24 gennaio 2000, che modifica ed integra la posizione comune 1999/318/PESC concernente ulteriori misure restrittive nei confronti della Repubblica federale di Jugoslavia (RFJ)
GU L 21 del 26.1.2000, p. 4–4
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
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In force
2000/56/PESC: Posizione comune del Consiglio, del 24 gennaio 2000, che modifica ed integra la posizione comune 1999/318/PESC concernente ulteriori misure restrittive nei confronti della Repubblica federale di Jugoslavia (RFJ)
Gazzetta ufficiale n. L 021 del 26/01/2000 pag. 0004 - 0004
POSIZIONE COMUNE DEL CONSIGLIO del 24 gennaio 2000 che modifica ed integra la posizione comune 1999/318/PESC concernente ulteriori misure restrittive nei confronti della Repubblica federale di Jugoslavia (RFJ) (2000/56/PESC) IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 15, considerando quanto segue: (1) è opportuno modificare e integrare la posizione comune 1999/318/PESC(1) alla luce degli sviluppi intervenuti successivamente alla sua adozione; (2) per quanto riguarda le misure relative ai divieti di rilascio di visti si dovrebbero applicare i medesimi criteri stabiliti nelle posizioni comuni 1998/240/PESC(2) e 1998/725/PESC(3), HA ADOTTATO LA PRESENTE POSIZIONE COMUNE: Articolo 1 La posizione comune 1999/318/PESC è modificata come segue: 1) il considerando (2) è sostituito dal seguente: "(2) considerando che il Consiglio ha espresso il suo appoggio al mantenimento o al rafforzamento delle sanzioni contro il regime, senza però penalizzare la popolazione serba,". 2) L'articolo 1 è sostituito dal seguente: "Articolo 1 1. Non sarà rilasciato alcun visto al presidente Milosevic, alla sua famiglia, a tutti i ministri e gli alti funzionari dei governi federale e serbo, nonché alle persone le cui attività sostengono il presidente Milosevic. 2. Ai fini del paragrafo 1, il Consiglio identifica, in una decisione di attuazione, le persone da segnalare ai fini della loro non ammissione negli Stati membri seguendo, integralmente o in parte, i seguenti criteri: - persone accusate dei reati definiti negli articoli da 1 a 5 dello statuto del Tribunale internazionale per i crimini di guerra per la ex Jugoslavia (ICTY), - le seguenti persone: il presidente Milosevic, la sua famiglia e tutti i ministri e gli alti funzionari dei governi federali e serbo, - persone le cui attività sostengono il presidente Milosevic politicamente e/o finanziariamente (inclusi editori, direttori responsabili e membri dell'SPS), - capi delle forze armate e di polizia e responsabili dei servizi di sicurezza o di intelligence, - persone coinvolte in attività repressive. 3. Le persone alle quali non sono più applicabili i criteri di cui al paragrafo 2 sono cancellate dall'elenco delle persone segnalate ai fini della loro non ammissione. 4. Le decisioni di attuazione adottate dal Consiglio saranno aggiornate all'occorrenza, almeno ogni due mesi. 5. La Presidenza assicura che vengano applicate procedure adeguate ai fini dell'attuazione dei paragrafi da 1 a 4. 6. I paragrafi da 2 a 5 si applicano anche in relazione alle misure concernenti il divieto di rilascio di visti decise ai sensi dell'articolo 4 della posizione comune 1998/240/PESC e dell'articolo 1 della posizione comune 1998/725/PESC. 7. In casi eccezionali possono essere consentite eccezioni qualora ciò favorisca gli obiettivi vitali dell'Unione e contribuisca a una soluzione politica, fatta salva la previa notifica agli altri Stati membri da parte dello Stato membro che concede l'eccezione.". Articolo 2 La presente posizione comune ha effetto a decorrere dalla data di adozione. Articolo 3 La presente posizione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale. Fatto a Bruxelles, addì 24 gennaio 2000. Per il Consiglio Il Presidente J. GAMA (1) GU L 123 del 13.5.1999, pag. 1. (2) GU L 95 del 27.3.1998, pag. 1. (3) GU L 345 del 19.12.1998, pag. 1.