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Document 32000D0801

2000/801/CE: Decisione della Commissione, del 20 dicembre 2000, concernente la non iscrizione del lindano nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza attiva [notificata con il numero C(2000) 4014] (Testo rilevante ai fini del SEE)

GU L 324 del 21.12.2000, p. 42–43 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2000/801/oj

32000D0801

2000/801/CE: Decisione della Commissione, del 20 dicembre 2000, concernente la non iscrizione del lindano nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza attiva [notificata con il numero C(2000) 4014] (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. L 324 del 21/12/2000 pag. 0042 - 0043


Decisione della Commissione

del 20 dicembre 2000

concernente la non iscrizione del lindano nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza attiva

[notificata con il numero C(2000) 4014]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2000/801/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari(1), modificata da ultimo dalla direttiva 2000/80/CE della Commissione(2), in particolare l'articolo 8, paragrafo 2, quarto comma,

visto il regolamento (CEE) n. 3600/92 della Commissione, dell'11 dicembre 1992, recante disposizioni d'attuazione della prima fase del programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2 della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari(3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2266/2000(4), in particolare l'articolo 7, paragrafo 3 bis, lettera b),

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE prevede che la Commissione avvii un programma di lavoro ai fini dell'esame delle sostanze attive utilizzate nei prodotti fitosanitari già presenti sul mercato alla data del 15 luglio 1993. Le modalità di esecuzione di tale programma sono stabilite dal regolamento (CEE) n. 3600/92.

(2) Il regolamento (CE) n. 933/94 della Commissione, del 27 aprile 1994, che determina le sostanze attive dei prodotti fitosanitari e designa gli Stati membri relatori per l'attuazione del regolamento (CEE) n. 3600/92(5), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2230/95(6), stabilisce le sostanze attive che devono essere valutate nel quadro del regolamento (CEE) n. 3600/92, designa uno Stato membro in qualità di relatore per quanto riguarda la valutazione di ciascuna sostanza e identifica i produttori di ciascuna sostanza attiva che hanno presentato una notifica entro i debiti termini conformemente all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3600/92.

(3) Il lindano è una delle 90 sostanze attive determinate dal regolamento (CE) n. 933/94.

(4) Conformemente all'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CEE) n. 3600/92, il 17 dicembre 1998 l'Austria, in qualità di Stato membro relatore designato, ha presentato alla Commissione una relazione concernente la sua valutazione delle informazioni fornite dai notificanti secondo il disposto dell'articolo 6, paragrafo 1, di detto regolamento.

(5) Ricevuta la relazione dello Stato membro relatore, la Commissione ha intrapreso consultazioni con esperti degli Stati membri e con il principale notificante (CIEL) come previsto all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 3600/92.

(6) La relazione di valutazione elaborata dall'Austria è stata riesaminata dagli Stati membri e dalla Commissione nell'ambito del comitato fitosanitario permanente. Il riesame è stato concluso il 13 luglio 2000 sotto forma di rapporto di riesame della Commissione in merito al lindano, conformemente al disposto dell'articolo 7, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 3600/92.

(7) Dalle valutazioni effettuate sulla base delle informazioni presentate non è risultato che si possa prevedere che, nelle condizioni d'uso proposte, i prodotti fitosanitari contenenti lindano siano conformi ai requisiti specificati all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 91/414/CEE, in particolare per quanto riguarda la sicurezza degli operatori esposti al lindano, il destino e il comportamento della sostanza nell'ambiente nonché i suoi possibili effetti su organismi non bersaglio.

(8) Non è pertanto possibile iscrivere detta sostanza attiva nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE.

(9) Un eventuale periodo di moratoria per lo smaltimento, l'immagazzinamento, la commercializzazione e l'utilizzazione delle scorte esistenti di prodotti fitosanitari contenenti lindano, previsto da uno Stato membro conformemente al disposto dell'articolo 4, paragrafo 6, della direttiva 91/414/CEE non deve essere superiore a 18 mesi affinché le scorte esistenti possano essere utilizzate in non più di un periodo vegetativo.

(10) La presente decisione non pregiudica eventuali azioni future che la Commissione potrà intraprendere per questa sostanza attiva nel quadro della direttiva 79/117/CEE del Consiglio(7).

(11) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il lindano non è iscritto come sostanza attiva nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE.

Articolo 2

Gli Stati membri procurano che:

1) le autorizzazioni per prodotti fitosanitari contenenti lindano siano revocate entro un periodo di 6 mesi dalla data di adozione della presente decisione;

2) a decorrere dalla data di adozione della presente decisione non siano concesse o rinnovate, in virtù della deroga prevista all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti lindano.

Articolo 3

Un eventuale periodo di moratoria concesso da uno Stato membro conformemente al disposto dell'articolo 4, paragrafo 6, della direttiva 91/414/CEE per lo smaltimento, l'immagazzinamento, la commercializzazione e l'utilizzazione delle corte esistenti, deve essere il più breve possibile e comunque non superiore a 18 mesi a decorrere dalla data di adozione della presente decisione.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 2000.

Per la Commissione

David Byrne

Membro della Commissione

(1) GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.

(2) GU L 309 del 9.12.2000, pag. 14.

(3) GU L 366 del 15.12.1992, pag. 10.

(4) GU L 259 del 13.10.2000, pag. 27.

(5) GU L 107 del 28.4.1994, pag. 8.

(6) GU L 225 del 22.9.1995, pag. 1.

(7) GU L 33 dell'8.2.1979, pag. 36.

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