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Document 32000D0637

    2000/637/CE: Decisione della Commissione, del 22 settembre 2000, relativa all'applicazione dell'articolo 3, paragrafo 3, lettera e), della direttiva 1999/5/CE alle apparecchiature radio contemplate dall'accordo regionale concernente il servizio di radiotelefono nelle vie di navigazione interna [notificata con il numero C(2000) 2718] (Testo rilevante ai fini del SEE)

    GU L 269 del 21.10.2000, p. 50–51 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2000/637/oj

    32000D0637

    2000/637/CE: Decisione della Commissione, del 22 settembre 2000, relativa all'applicazione dell'articolo 3, paragrafo 3, lettera e), della direttiva 1999/5/CE alle apparecchiature radio contemplate dall'accordo regionale concernente il servizio di radiotelefono nelle vie di navigazione interna [notificata con il numero C(2000) 2718] (Testo rilevante ai fini del SEE)

    Gazzetta ufficiale n. L 269 del 21/10/2000 pag. 0050 - 0051


    Decisione della Commissione

    del 22 settembre 2000

    relativa all'applicazione dell'articolo 3, paragrafo 3, lettera e), della direttiva 1999/5/CE alle apparecchiature radio contemplate dall'accordo regionale concernente il servizio di radiotelefono nelle vie di navigazione interna

    [notificata con il numero C(2000) 2718]

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    (2000/637/CE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    vista la direttiva 1999/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 1999, riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione e il reciproco riconoscimento della loro conformità(1), e in particolare l'articolo 3, paragrafo 3, lettera e),

    considerando quanto segue:

    (1) Vari Stati membri intendono attuare principi e norme di sicurezza comuni relativi alla circolazione di merci e persone sulle vie di navigazione interna.

    (2) L'armonizzazione dei servizi di radiotelefono contribuirà a rendere più sicura la navigazione per vie interne, in particolare nel caso di cattive condizioni atmosferiche.

    (3) Avendo preso parte alla conferenza regionale di Basilea, tenutasi in conformità all'articolo S6 del regolamento radio della UIT (Unione internazionale delle telecomunicazioni), vari Stati membri in cui è praticata la navigazione interna intendono approvare e attuare un accordo concernente il servizio di radiotelefono nelle vie di navigazione interna (di seguito denominato "accordo").

    (4) L'accordo applicato da alcuni Stati membri contempla esclusivamente le apparecchiature destinate alle navi della navigazione interna che operano nello spettro delle radiofrequenze prescritte dall'accordo.

    (5) Tutte le apparecchiature che operano in suddetto spettro delle radio frequenze dovrebbero soddisfare gli obiettivi dell'accordo e applicare il sistema d'identificazione automatica del trasmettitore, secondo quanto indicato nell'allegato B dell'ETS 300698 (Norma europea di telecomunicazione) e non potranno operare al di sopra di un determinato livello massimo di potenza nelle categorie di servizio nave-nave, nave-autorità portuali e nelle comunicazioni di bordo.

    (6) Le misure esposte in questa decisione sono state fissate tenendo conto dell'opinione espressa dal comitato per la valutazione della conformità e per la sorveglianza del mercato nel settore delle telecomunicazioni (TCAM),

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    La presente decisione si applica alle apparecchiature radio destinate alle imbarcazioni della navigazione interna e contemplate dall'accordo, concluso a Basilea il 6 aprile 2000, concerne il servizio di radiotelefono nelle vie di navigazione interna, negli Stati membri in cui è prevista l'attuazione di tale accordo.

    Articolo 2

    1. Le apparecchiature radio che utilizzano bande di frequenza, come prescritto dall'accordo concernente il servizio di radiotelefono nelle vie di navigazione interna, dovranno applicare il sistema d'identificazione automatica del trasmettitore (ATIS).

    2. Le apparecchiature di radiocomunicazione rientranti nelle categorie di servizio nave-nave, nave-autorità portuali e comunicazioni di bordo, come prescritto dall'accordo concernente il servizio di radiotelefono nelle vie di navigazione interna, non potranno utilizzare una potenza di trasmissione superiore a 1 Watt.

    Articolo 3

    Le disposizioni di cui all'articolo 2 della presente decisione entrano in vigore a partire dal giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Articolo 4

    Gli Stati membri sono i destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 22 settembre 2000.

    Per la Commissione

    Erkki Liikanen

    Membro della Commissione

    (1) GU L 91 del 7.4.1999, pag. 10.

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