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Document 32000D0511

    2000/511/CE: Decisione della Commissione, del 26 luglio 2000, relativa a un contributo finanziario complementare della Comunità nel quadro dell'eradicazione della peste suina classica in Germania nel 1997 [notificata con il numero C(2000) 2284] (Testo rilevante ai fini del SEE) (Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

    GU L 205 del 12.8.2000, p. 14–14 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2000/511/oj

    32000D0511

    2000/511/CE: Decisione della Commissione, del 26 luglio 2000, relativa a un contributo finanziario complementare della Comunità nel quadro dell'eradicazione della peste suina classica in Germania nel 1997 [notificata con il numero C(2000) 2284] (Testo rilevante ai fini del SEE) (Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

    Gazzetta ufficiale n. L 205 del 12/08/2000 pag. 0014 - 0014


    Decisione della Commissione

    del 26 luglio 2000

    relativa a un contributo finanziario complementare della Comunità nel quadro dell'eradicazione della peste suina classica in Germania nel 1997

    [notificata con il numero C(2000) 2284]

    (Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    (2000/511/CE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario(1), modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1258/1999(2), in particolare l'articolo 3, paragrafi 3 e 5,

    considerando quanto segue:

    (1) In Germania si sono manifestati focolai di peste suina classica nel 1997. L'insorgere di tale malattia rappresenta un grave pericolo per il patrimonio suinicolo comunitario e, al fine di contribuire all'eradicazione della malattia nel più breve tempo possibile, la Comunità ha la possibilità di partecipare finanziariamente alle spese ammissibili sostenute dallo Stato membro.

    (2) Il 26 maggio 1998 la Germania ha presentato una domanda di rimborso per tutte le spese sostenute nel suo territorio nel 1997.

    (3) La Commissione ha adottato le decisioni 98/60/CE(3) e 98/650/CE(4) relative alla partecipazione finanziaria della Comunità all'eradicazione della peste suina classica in Germania. Tali decisioni hanno consentito di versare due quote a titolo di anticipo per un importo complessivo di 7 milioni di EUR.

    (4) Occorre ora fissare l'importo dell'ultima quota della partecipazione finanziaria della Comunità.

    (5) La Commissione ha verificato l'applicazione di tutte le regole comunitarie nel settore veterinario e il rispetto di tutte le condizioni previste per il contributo finanziario della Comunità.

    (6) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    La Germania può beneficiare di una terza ed ultima quota di 1750000 EUR a titolo del contributo finanziario della Comunità per le spese ammissibili sostenute nell'ambito delle misure di eradicazione dei focolai di peste suina classica manifestatisi nel 1997.

    Articolo 2

    Il saldo del contributo finanziario della Comunità è versato alla Germania non appena è adottata la presente decisione.

    Articolo 3

    La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 2000.

    Per la Commissione

    David Byrne

    Membro della Commissione

    (1) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19.

    (2) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 103.

    (3) GU L 16 del 21.1.1998, pag. 37.

    (4) GU L 309 del 19.11.1998, pag. 47.

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