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Document 32000D0211

    2000/211/CE: Decisione della Commissione, del 28 luglio 1999, relativa agli aiuti di Stato concessi dalla Repubblica federale di Germania in favore di Pittler/Tornos Werkzeugmaschinen GmbH [notificata con il numero C(1999) 3025] (Testo rilevante ai fini del SEE) (Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

    GU L 65 del 14.3.2000, p. 26–32 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2000/211/oj

    32000D0211

    2000/211/CE: Decisione della Commissione, del 28 luglio 1999, relativa agli aiuti di Stato concessi dalla Repubblica federale di Germania in favore di Pittler/Tornos Werkzeugmaschinen GmbH [notificata con il numero C(1999) 3025] (Testo rilevante ai fini del SEE) (Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

    Gazzetta ufficiale n. L 065 del 14/03/2000 pag. 0026 - 0032


    DECISIONE DELLA COMMISSIONE

    del 28 luglio 1999

    relativa agli aiuti di Stato concessi dalla Repubblica federale di Germania in favore di Pittler/Tornos Werkzeugmaschinen GmbH

    [notificata con il numero C(1999) 3025]

    (Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    (2000/211/CE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 88, paragrafo 2,

    visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

    dopo aver invitato gli interessati a presentare le loro osservazioni e viste le osservazioni trasmesse,

    considerando quanto segue:

    I. PROCEDIMENTO

    (1) Con lettera del 10 aprile 1997 la Germania ha informato la Commissione, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE, della ristrutturazione dell'impresa Pittler/Tornos Werkzeugmaschinen GmbH (in appresso "Pittler/Tornos"). Con lettere del 28 maggio 1997 e 5 agosto 1997 la Commissione ha chiesto ulteriori informazioni che sono pervenute con lettere del 9 luglio 1997 e del 17 settembre 1997. Altre informazioni sono state trasmesse il 27 ottobre 1997.

    (2) Con lettera del 17 dicembre 1997 la Commissione ha informato la Germania della propria decisione di avviare il procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE. Al momento dell'avvio del procedimento è rimasto indeterminato l'importo dell'aiuto a favore di Pittler/Tornos perché i dati forniti al riguardo dalla Germania erano incoerenti, in quanto non era chiaro se alcune misure di aiuto erano state erogate nell'ambito di regimi autorizzati e se in futuro sarebbero stati erogati ulteriori aiuti.

    (3) La decisione della Commissione di avviare il procedimento è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee(1). La Commissione ha invitato gli interessati a presentare osservazioni in merito all'aiuto di cui trattasi.

    (4) La Commissione ha ricevuto osservazioni in merito da parte di un interessato. Essa le ha trasmesse alla Germania, che ha inviato i relativi commenti con lettera del 2 febbraio 1999 (ricevuta il 4 febbraio 1999).

    (5) Con lettere del 29 dicembre 1998 (ricevuta il 5 gennaio 1999) e del 4 maggio 1999 (ricevuta il 5 maggio 1999) la Germania ha trasmesso ulteriori informazioni.

    (6) Con lettera del 25 maggio 1999 la Commissione ha chiesto ulteriori informazioni sull'importo esatto degli aiuti erogati. La Germania ha risposto con lettere del 1o luglio 1999 (ricevuta il 2 luglio 1999) e del 20 luglio (ricevuta lo stesso giorno).

    II. DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELL'AIUTO

    A. L'impresa Pittler/Tornos

    (7) Pittler/Tornos opera nel settore dei torni automatici a più mandrini. Tali apparecchiature servono a produrre pezzi di precisione utilizzati, ad esempio, nell'industria automobilistica.

    (8) L'impresa è una PMI che nel 1996 contava 130 dipendenti e che è situata nel nuovo Land della Sassonia, un'area colpita da un alto livello di disoccupazione che è ammessa al beneficio degli aiuti regionali. Nel 1996 l'impresa ha realizzato un fatturato di quasi 9 milioni di DEM. Il 9 agosto 1991 l'impresa è stata privatizzata. Il 1o novembre 1995 il tribunale di Lipsia ha deciso di avviare nei confronti dell'impresa una procedura di fallimento (Gesamtvollsteckung, procedura specifica per le imprese situate nei nuovi Länder). Il 1o gennaio 1996 è stata costituita la società di salvataggio Pittler/Tornos Werkzeugmaschinen.

    (9) Nel corso del 1998 sono state avviate trattative con un potenziale nuovo investitore che intendeva elaborare un piano di ristrutturazione entro la fine del marzo 1999. La Bundesanstalt für vereinigungsbedingte Sonderaufgaben (in appresso "BvS") ha calcolato che la società di salvataggio necessitasse di aiuti per 9,3 milioni di DEM. È apparso inoltre necessario rinunciare a recuperare crediti esistenti e concedere garanzie per 28,9 milioni di DEM. Con lettera del 4 maggio 1999 la Germania ha informato la Commissione che il potenziale investitore aveva rinunciato all'acquisizione della società di salvataggio e che Pittler/Tornos aveva dovuto presentare istanza di fallimento.

    B. La ristrutturazione

    (10) Dato che Pittler/Tornos non ha reperito un investitore privato, non è stato presentato alcun piano finanziario coerente di ristrutturazione. La Germania si è limitata a descrivere una serie di misure qualitative di ristrutturazione senza indicare però i costi che esse comportavano.

    (11) Con lettera del 1o luglio 1999 la Germania ha trasmesso il seguente prospetto degli aiuti finanziari erogati relativamente alla società di salvataggio:

    >SPAZIO PER TABELLA>

    C. Analisi del mercato

    (12) Pittler/Tornos opera nel ramo delle macchine utensili per la lavorazione del metallo. La recessione, che raggiunse il culmine nel 1993, ha colpito l'industria europea di trasformazione con particolare durezza. La contrazione degli utili e la sovraccapacità hanno causato il crollo degli investimenti e i produttori di macchine utensili dell'UE hanno subito la più grave recessione dalla seconda guerra mondiale. Sulla scia della generale ripresa economica europea, nel 1994 le nuove ordinazioni di macchine utensili sono aumentate presso la maggior parte dei produttori europei al ritmo di percentuali a due cifre e questo sviluppo dinamico è continuato fino alla metà del 1995. Secondo le stime il tasso di crescita annuo della produzione nel 1996 dovrebbe essere stato, in media, del 5-10 %. Si suppone che le condizioni economiche generali saranno favorevoli anche dopo il 1996 e che la domanda di macchine utensili aumenti a medio termine(2).

    (13) Il settore delle macchine utensili dell'UE è da molto tempo un attore importante del commercio internazionale. Nonostante la penetrazione di nuovi concorrenti sul mercato, ad esempio i giapponesi negli anni '70 e '80 e i paesi emergenti dell'Asia negli anni '80 e '90, i 15 Stati membri dell'UE sono riusciti a difendere la loro quota del commercio mondiale. L'UE è il più importante produttore mondiale di macchine utensili; nel 1995 i 15 Stati membri hanno realizzato il 38 % della produzione mondiale. Al secondo posto si è collocato il Giappone con il 25 %, seguito a distanza dagli USA con il 13 %. L'area dell'UE rappresenta il più grande mercato unitario delle macchine utensili. I produttori stranieri, che hanno una quota del mercato europeo pari circa ad un quinto, non devono superare barriere commerciali particolarmente elevate. Eppure, la bilancia commerciale con l'estero dei 15 Stati membri nel settore delle macchine utensili segna costantemente un forte attivo. Rispetto alle dimensioni del mercato interno la quota del 38 % relativa alle esportazioni è notevole e dimostra la competitività internazionale di questa industria europea(3).

    (14) Macchine utensili per la lavorazione del metallo sono fabbricate in tutta Europa, sebbene vi sia una certa concentrazione regionale in alcuni paesi. Le imprese di questo settore sono di norma PMI. Pittler/Tornos è, raffrontata alla capacità di produzione media dei suoi concorrenti principali, piuttosto una piccola impresa. I principali acquirenti del settore sono le imprese di costruzioni meccaniche, l'industria automobilistica e i fabbricanti di elettrodomestici. Fra i clienti di Pittler/Tornos figurano Volkswagen, Ford e fornitori dell'industria automobilistica.

    III. OSSERVAZIONI DEGLI INTERESSATI

    (15) Con lettera del 7 dicembre 1998 (ricevuta il 10 dicembre 1998) sono state trasmesse alla Commissione le osservazioni di un terzo interessato (Alfred H. Schütte GmbH & Co KG Werkzeugmaschinenfabrik) relativamente all'avvio del procedimento di esame. Tali osservazioni contenevano in particolare due affermazioni. In primo luogo si sosteneva che il mercato dei torni automatici a più mandrini era in declino e vi era un problema di sovraccapacità, in secondo luogo si faceva riferimento all'indebitamento eccessivo di Pittler/Tornos, alle tecniche obsolete utilizzate dall'impresa nonché alla sua incapacità di sopravvivere in condizioni concorrenziali normali.

    IV. OSSERVAZIONI DELLA GERMANIA

    (16) Le osservazioni della Germania contengono tre affermazioni principali. In primo luogo essa fa presente che all'inizio del 1998 un terzo era interessato all'acquisto di Pittler/Tornos, che era anche l'unico produttore in grado di offrire una gamma di prodotti simile a quella proposta dal reclamante e di essere quindi suo concorrente. In secondo luogo la Germania contesta quanto affermato dal terzo interessato e cioè che il mercato dei torni automatici a più mandrini debba affrontare un problema di sovraccapacità e sia in declino. La Germania sostiene che la tecnica a più mandrini fa aumentare la produttività e risulta quindi molto vantaggiosa dal punto di vista dei costi. Le difficoltà dell'impresa, cui faceva riferimento il terzo interessato, sarebbero da ricondurre principalmente alla recessione di cui l'industria meccanica ha sofferto tra il 1991 e il 1994. In terzo luogo la Germania contesta l'affermazione del terzo interessato relativa ad una vasta riduzione del personale e alla conseguente perdita di know-how all'interno di Pittler/Tornos e fa presente che l'impresa collabora a specifici programmi di ricerca e sviluppo tecnologico con i suoi principali fornitori di componenti e aggregati, con l'università tecnica di Dresda, con l'impresa Mannesmann e con l'ufficio per lo sviluppo Fehland e l'impresa Sandvik.

    V. VALUTAZIONE

    A. Importo degli aiuti da autorizzare

    (17) È necessario stabilire quali delle misure di ristrutturazione citate nella sezione II.B costituiscano aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE e quali di esse siano state erogate nell'ambito di regimi di aiuti autorizzati.

    (18) La partecipazione senza diritto di voto (2,2 milioni di DEM), i fondi dell'azione comune (2,969 milioni di DEM) e i premi agli investimenti (42,280 di DEM) sono stati concessi sulla base di regimi autorizzati(4) e non necessitano di autorizzazioni individuali nel quadro della presente decisione.

    (19) È necessario stabilire se le garanzie e fideiussioni concesse per il prestito di 22 milioni di DEM della Sächsische Landesbank (coperte in parte da una garanzia del Land Sassonia) debbano essere considerate aiuti di Stato e se la loro autorizzazione rientri nell'ambito della presente decisione. Nel 1996 la Sächsische Landesbank ha concesso un primo prestito di 12 milioni di DEM garantito inizialmente per il 65 % da una garanzia del Land Sassonia(5) e per il 35 % da un'ipoteca ceduta dalla BvS alla Sächsische Landesbank. Nel 1997 venne deciso di aumentare di 10 milioni di DEM il prestito della Sächsische Landesbank (in realtà l'aumento è stato di soli 8 milioni di DEM) che risultava così garantito per l'80 % (17,6 milioni di DEM) dal regime di garanzia del Land Sassonia e per il 20 % (4,4 milioni di DEM) dal succitato trasferimento dell'ipoteca alla Sächsische Landesbank da parte della BvS.

    (20) La Germania ha fatto presente che il prestito era coperto in parte (per l'80 %, pari a 17,6 milioni di DEM) da una garanzia concessa nell'ambito di un regime autorizzato(6). Nella decisione relativa all'aiuto n. E 16/94 la Commissione indica le condizioni ("opportune misure") alle quali possono essere concesse le garanzie del Land Sassonia(7). La decisione stabilisce che devono essere notificate individualmente solo le garanzie per le imprese di grandi dimensioni. Sembra quindi che le garanzie per PMI come Pittler/Tornos rientrassero all'epoca nel regime autorizzato (n. 73/93 collegato a E 16/94). Tuttavia "le opportune misure" prevedono che le garanzie debbano essere concesse solo sulla base di un piano di ristrutturazione coerente che garantisca il ripristino a lungo termine dell'efficienza economico-finanziaria (considerando 4) e che una garanzia possa essere concessa solo se le prospettive di successo del piano di ristrutturazione sono proporzionate al rischio costituito dalla garanzia e se il prestito così assicurato verrà restituito entro un lasso di tempo stabilito, ipotizzando un normale sviluppo economico dell'impresa (considerando 5). Nel caso di Pittler/Tornos, tuttavia, nessuna delle due condizioni (4 e 5) è stata rispettata. Alla fine del 1995 Pittler/Tornos è stata costretta a presentare istanza di fallimento (Gesamtvollstreckungsverfahren) e nel periodo in cui sono stati concessi i prestiti e le garanzie non è stato reperito alcun investitore privato. Vi erano perciò molti dubbi che l'efficienza economico-finanziaria a lungo termine dell'impresa potesse essere ripristinata e che il prestito potesse essere restituito. Ciò è evidente anche dal fatto che all'epoca in cui erano stati concessi il prestito e la garanzia l'impresa registrava gravi perdite (1995: perdite per 10484245 DEM con un fatturato di 8803105 DEM; 1996: perdite per 6193000 DEM con un fatturato di 13282000 DEM). Date le circostanze la restituzione del prestito (22 milioni di DEM) e della garanzia (17,6 milioni di DEM) era tutt'altro che certa e il rischio legato alla garanzia non era affatto proporzionato alle prospettive di successo della ristrutturazione. Se ne deduce quindi che, a prescindere dal fatto che a norma del regime di garanzia del Land Sassonia non fosse obbligatorio notificare le garanzie per le PMI, le garanzie per 22 milioni di DEM concesse a Pittler/Tornos non rientrano nel regime autorizzato (N 73/93 collegato a E 16/94) e pertanto sono soggette ad una autorizzazione individuale nell'ambito della presente decisione(8).

    (21) L'altra parte del prestito (20 % pari a 4,4 milioni di DEM) è stata garantita da un'ipoteca ceduta dalla BvS alla Sächsische Landesbank. Poiché la misura non faceva parte di un regime autorizzato essa costituisce un aiuto che deve essere valutato nell'ambito della presente decisione. Pertanto tutte le garanzie relative al prestito concesso dalla Sächsische Landesbank (22 milioni di DEM) costituiscono aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE e devono essere quindi valutate nell'ambito della presente decisione.

    (22) La riduzione dei requisiti di garanzia da parte del Land Sassonia (1,8 milioni di DEM) deve essere esaminata in relazione al prestito della Sächsische Landesbank di 22 milioni di DEM. Come già accennato, il prestito della Sächsische Landesbank è stato garantito in parte da una garanzia del Land Sassonia (17,6 milioni di DEM) e in parte dall'ipoteca ceduta dalla BvS alla Sächsische Landesbank (4,4 milioni di DEM). Diminuendo i requisiti di garanzia per i prestiti da essa concessi la Sächsische Landesbank aumentava le possibilità che altri istituti finanziari concedessero prestiti a Pittler/Tornos. Così 1,8 milioni di DEM del prestito concesso dalla Sächsische Landesbank non erano più coperti da garanzia. Tale somma deve essere considerata aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE poiché Pittler/Tornos all'epoca era un'impresa in difficoltà e perché non era certo che il prestito potesse essere restituito(9).

    (23) Nell'ambito della presente decisione deve essere quindi giudicata la compatibilità con il mercato comune dei seguenti aiuti ad hoc:

    >SPAZIO PER TABELLA>

    B. Deroghe

    (24) I nuovi aiuti della BvS e del Land Sassonia sono stati notificati come aiuti per la ristrutturazione. La Commissione ha quindi esaminato in particolare l'eventuale applicabilità della deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE per "gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempreché non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse" dato che in questo caso il fine prioritario dell'aiuto è la ristrutturazione di un'impresa in difficoltà. Un tale aiuto può essere considerato compatibile con il mercato comune se vengono rispettati i criteri stabiliti negli orientamenti comunitari(10).

    (25) Un problema che sorge nell'applicazione degli orientamenti è che essi normalmente non si applicano ad imprese recentemente costituite (come ad esempio le società di salvataggio) che hanno acquisito o noleggiato beni patrimoniali di un'impresa per la quale è stata avviata la procedura fallimentare. Vengono fatte tuttavia eccezioni per le imprese dei nuovi Länder tedeschi perché il passaggio da un'economia pianificata ad un'economia di mercato comporta particolari problemi. Uno dei tipici problemi che devono affrontare le imprese come Pittler/Tornos situate nei nuovi Länder è la scarsità di capitali. L'esistenza di tali problemi giustifica il fatto che le nuove imprese possano essere considerate imprese in difficoltà. In considerazione della particolarità di tale situazione e del particolare ruolo svolto dalla BvS in questo processo di ristrutturazione è possibile, in determinati casi, considerare come aiuti per la ristrutturazione gli aiuti a favore di imprese che hanno acquisito imprese per le quali era stata avviata la procedura fallimentare. Il presupposto di ciò è che gli investitori privati che acquisiscono l'impresa recentemente costituita forniscano un contributo sostanziale alla sua ristrutturazione. Nel caso di Pittler/Tornos, tuttavia, non è stato reperito ancora alcun investitore. La Commissione dubita quindi che gli aiuti a Pittler/Tornos possano essere considerati aiuti per la ristrutturazione a norma degli orientamenti. L'esame degli aiuti alla luce degli orientamenti ha rafforzato tali dubbi.

    (26) Perché gli aiuti siano autorizzati dalla Commissione in base agli orientamenti è necessario che il piano di ristrutturazione rispetti le seguenti condizioni.

    Piano di ristrutturazione e ripristino dell'efficienza economico-finanziaria

    (27) La condizione sine qua non di qualunque piano di ristrutturazione è che garantisca il risanamento dell'impresa interessata, ripristinandone l'efficienza economico-finanziaria a lungo termine entro un lasso di tempo ragionevole e sulla base di ipotesi realistiche circa le condizioni operative future. Il piano deve permettere di ripristinare la competitività dell'impresa entro un lasso di tempo ragionevole. Per rispondere ai criteri di redditività, il piano di ristrutturazione dovrà risultare idoneo a consentire all'azienda di coprire la totalità dei suoi costi, compreso l'ammortamento e gli oneri finanziari. L'attribuzione di aiuti alla ristrutturazione dovrebbe normalmente essere necessaria solo una tantum.

    (28) Come è stato già osservato, nel caso di Pittler/Tornos non è stato presentato alcun piano finanziario di ristrutturazione. Le misure di ristrutturazione descritte nella notifica sono molto generiche e non sono coerenti. Anche se l'impresa sembrava aver sviluppato un prodotto competitivo (grazie alla "rinascita" dei torni a più mandrini le condizioni del mercato sembrano essere migliorate) essa non ha tratto alcun profitto commerciale da tale sviluppo. Ciò appare evidente dal fatto che nel 1995 l'impresa ha registrato perdite gravi dell'ordine di 10484245 DEM (a fronte di un fatturato di 8803105 DEM) e anche nel 1996 le perdite sono state considerevoli toccando i 6193000 DEM [a fronte di un fatturato di 13282000 DEM(11)]. Il fatto che una tale impresa non abbia trovato un investitore strategico dimostra che sussistevano gravi dubbi sulla sua efficienza economico-finanziaria a lungo termine. Tali problemi sono stati già discussi al momento dell'avvio del procedimento e hanno trovato conferma nel definitivo fallimento dell'impresa del maggio 1999.

    (29) In considerazione dell'evoluzione estremamente negativa dell'impresa nel 1995 e 1996 (come già accennato non sono disponibili i dati relativi al 1997 e 1998), sussistevano molti dubbi all'epoca sul fatto che Pittler/Tornos potesse coprire tutti i suoi costi (compresi gli ammortamenti e gli oneri finanziari). Appariva ad esempio improbabile che Pittler/Tornos fosse in grado di restituire i prestiti della Sächsische Landesbank (garantiti in parte da un'ipoteca) entro un lasso di tempo ragionevole poiché la situazione finanziaria di Pittler/Tornos era tale da rendere necessari ulteriori aiuti di Stato piuttosto che consentire la restituzione di prestiti ricevuti in passato. Inoltre furono concessi ulteriori aiuti per mantenere a galla un'impresa che stava già naufragando.

    (30) La Commissione ha concluso che il piano di ristrutturazione non è sufficiente a ripristinare l'efficienza economico-finanziaria a lungo termine dell'impresa e che l'impresa stessa non è più economicamente efficiente. Il piano di ristrutturazione non risultava idoneo a consentire all'impresa di coprire la totalità dei suoi costi, compresi gli oneri finanziari e l'ammortamento. La suddetta condizione degli orientamenti non viene quindi rispettata.

    Proporzionalità degli aiuti ai costi ed ai benefici della ristrutturazione

    (31) L'importo e l'intensità dell'aiuto devono essere limitati al minimo strettamente necessario per consentire la ristrutturazione e devono essere commisurati ai benefici previsti a livello comunitario. I beneficiari dell'aiuto dovranno pertanto, di regola, contribuire in maniera significativa al programma di ristrutturazione, sia con fondi propri che ricorrendo a fonti esterne di finanziamento commerciale.

    (32) Nessun investitore privato ha fornito un contributo alla ristrutturazione dell'impresa. Il curatore fallimentare non può essere considerato un investitore privato ai sensi degli orientamenti. Come è stato confermato anche dalla Germania nella notifica, il curatore ha esclusivamente il compito di far proseguire le attività dell'impresa finché non viene reperito un investitore privato. Dato che non vi è stato alcun contributo di un investitore privato la suddetta condizione degli orientamenti non viene rispettata.

    VI. CONCLUSIONI

    (33) Si deve concludere che non è stato presentato alcun piano coerente di ristrutturazione per Pittler/Tornos e che l'efficienza economico-finanziaria a lungo termine dell'impresa non è assicurata. L'aiuto è quindi paragonabile ad una misura finanziaria del tutto provvisoria volta a consentire a un'impresa in crisi di continuare la propria attività. Ciò non è più accettabile.

    (34) Dato che molte condizioni degli orientamenti non vengono rispettate non è applicabile la deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE. La Commissione constata che la Germania ha erogato aiuti per 30,8 milioni di DEM in violazione dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Gli aiuti di Stato erogati dalla Germania in favore di Pittler/Tornos Werkzeugmaschinen GmhH per l'importo di 15747789,94 EUR (30,8 milioni di DEM) sono incompatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE.

    Articolo 2

    1. La Germania prende tutti i provvedimenti necessari per recuperare presso il beneficiario gli aiuti di cui all'articolo 1.

    2. Il recupero viene eseguito secondo le procedure del diritto tedesco. L'aiuto da recuperare comprende gli interessi che decorrono dalla data in cui l'aiuto è stato posto a disposizione del beneficiario fino a quella del suo effettivo recupero. Gli interessi sono calcolati sulla base del tasso di riferimento utilizzato per il calcolo dell'equivalente-sovvenzione nell'ambito degli aiuti a finalità regionale.

    Articolo 3

    Entro due mesi dalla data di notificazione della presente decisione, la Germania informa la Commissione circa i provvedimenti presi per conformarvisi.

    Articolo 4

    La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 28 luglio 1999.

    Per la Commissione

    Mario MONTI

    Membro della Commissione

    (1) GU C 361 del 24.11.1998, pag. 4.

    (2) Panorama dell'industria dell'UE 1997, NACE 29.4.

    (3) Panorama dell'industria dell'UE 1997, NACE 29.4.

    (4) I relativi regimi sono gli orientamenti per la concessione di risorse dal fondo di consolidamento del Land Sassonia per la ristrutturazione di piccole e medie imprese industriali (Richtlinie über die Gewährung von Mitteln aus dem Konsolidierungsfonds des Freistaates Sachsen zur Umstrukturierung kleiner und mittlerer Unternehmen der gewerblichen Wirtschaft - N 117/95, N 767/95), e il 25o piano quadro dell'azione comune (Gemeinschaftsaufgabe) "Miglioramento delle strutture economiche regionali" (C 37/96 (ex N 186/96)).

    (5) Regime di garanzia del Land Sassonia (Bürgschaftsrichtlinie des Freistaates Sachsen für die Wirtschaft, freien Berufe und die Land- und die Forstwirtschaft) N 73/93 collegato a E 16/94 e C 19/95.

    (6) Cfr. nota 4.

    (7) Le opportune misure erano state proposte dalla Commissione alla Germania che non aveva sollevato obiezioni contro i criteri proposti dalla Commissione (lettera EB 2 - 702002 - EB 2 715065/2/8 del 23 febbraio 1995, ricevuta il 24 febbraio 1995) che sono rilevanti ai fini della presente decisione (punti 4 e 5 delle opportune misure).

    (8) Nell'avvio del procedimento la Commissione ha espresso una riserva sul fatto che la concessione delle garanzie rispettasse le condizioni stabilite dal regime autorizzato (regime di garanzia del Land Sassonia). Si verifica una sovrapposizione tra la valutazione volta a stabilire se le garanzie sono state concesse nel rispetto delle condizioni stabilite dal regime n. 73/93 collegato a E 16/94 e la valutazione degli aiuti sulla base degli orientamenti comunitari sulla ristrutturazione che è oggetto della presente decisione (cfr. più avanti la sezione V.B "piano di ristrutturazione e ripristino dell'efficienza economico-finanziaria"), in quanto le condizioni stabilite per l'autorizzazione sono in parte le stesse. Ai fini della presente decisione sono particolarmente pertinenti i seguenti criteri: "Il piano deve permettere di ripristinare la competitività dell'impresa entro un lasso di tempo ragionevole" e "il piano di ristrutturazione dovrà risultare idoneo a consentire all'azienda di coprire la totalità dei suoi costi, compreso l'ammortamento e gli oneri finanziari..." [Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà, in appresso "orientamenti" (GU C 368 del 23.12.1994, pag. 12), capitolo 3.2.2 i)]. Tali criteri verranno analizzati dettagliatamente più avanti e come già accennato in precedenza, nel caso di Pittler/Tornos essi non sono stati rispettati al momento della concessione delle garanzie.

    (9) Al riguardo il punto 2.3 degli orientamenti stabilisce quanto segue: "Se però le risorse vengono fornite o garantite dallo Stato ad un'impresa in difficoltà finanziaria, è lecito ritenere che l'apporto finanziario si configuri come aiuto di Stato." Dato che la Sächsische Landesbank è di proprietà statale tale considerazione si applica al prestito non garantito di 1,8 milioni di DEM.

    (10) Cfr. nota 7.

    (11) Non sono stati trasmessi alla Commissione i risultati finanziari definitivi per il 1997 e 1998. Il fallimento dell'impresa nel 1999, il continuo aumento del prestito della Sächsische Landesbank e di altre misure di aiuto danno motivo di ritenere che in tale lasso di tempo la situazione economica non sia migliorata.

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