This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 31999R2780
Commission Regulation (EC) No 2780/1999 of 27 December 1999 amending Regulation (EC) No 2449/96 opening and providing for the administration of certain annual tariff quotas for products covered by CN codes 0714 10 91, 0714 10 99, 0714 90 11 and 0714 90 19 originating in certain third countries other than Thailand
Regolamento (CE) n. 2780/1999 della Commissione, del 27 dicembre 1999, che modifica il regolamento (CE) n. 2449/96 recante apertura e modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari annui applicabili ai prodotti appartenenti ai codici NC 0714 10 91, 0714 10 99, 0714 90 11 e 0714 90 19 originari di taluni paesi terzi, esclusa la Thailandia
Regolamento (CE) n. 2780/1999 della Commissione, del 27 dicembre 1999, che modifica il regolamento (CE) n. 2449/96 recante apertura e modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari annui applicabili ai prodotti appartenenti ai codici NC 0714 10 91, 0714 10 99, 0714 90 11 e 0714 90 19 originari di taluni paesi terzi, esclusa la Thailandia
GU L 334 del 28.12.1999, p. 20–20
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)
No longer in force, Date of end of validity: 04/02/2008
Regolamento (CE) n. 2780/1999 della Commissione, del 27 dicembre 1999, che modifica il regolamento (CE) n. 2449/96 recante apertura e modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari annui applicabili ai prodotti appartenenti ai codici NC 0714 10 91, 0714 10 99, 0714 90 11 e 0714 90 19 originari di taluni paesi terzi, esclusa la Thailandia
Gazzetta ufficiale n. L 334 del 28/12/1999 pag. 0020 - 0020
REGOLAMENTO (CE) N. 2780/1999 DELLA COMMISSIONE del 27 dicembre 1999 che modifica il regolamento (CE) n. 2449/96 recante apertura e modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari annui applicabili ai prodotti appartenenti ai codici NC 0714 10 91, 0714 10 99, 0714 90 11 e 0714 90 19 originari di taluni paesi terzi, esclusa la Thailandia LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all'attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT(1), in particolare l'articolo 1, paragrafo 1, considerando quanto segue: (1) il regolamento (CE) n. 2449/96 della Commissione(2) reca le modalità di applicazione relative all'importazione nella Comunità, con riduzione del dazio doganale, di alcuni contingenti tariffari annui per i prodotti appartenenti ai codici NC 0714 10 91, 0714 10 99, 0714 90 11 e 0714 90 19 originari di alcuni paesi terzi diversi dalla Thailandia; (2) nel quadro di tali modalità di applicazione, è previsto che le autorità competenti degli Stati membri possono rilasciare i titoli d'importazione soltanto dopo il preventivo accordo della Commissione; (3) sulla base dell'esperienza acquisita, questa disposizione, dettata dall'esigenza di gestire in modo rigoroso tali contingenti, risulta inutile e crea difficoltà sul piano amministrativo; (4) occorre pertanto sopprimerla, prevedendo tuttavia, all'atto del rilascio dei titoli d'importazione, un termine adeguato che consenta alla Commissione di intervenire presso le autorità nazionali qualora dovessero sorgere dei problemi; (5) le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il testo dei paragrafi 4 e 5 dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 2449/96 è modificato come segue: "4. I titoli d'importazione sono rilasciati il quarto giorno lavorativo dopo la presentazione delle domande, tranne qualora la Commissione abbia informato, mediante telex o fax, le autorità degli Stati membri che non sono soddisfatte le condizioni per il rilascio di detti titoli. In tal caso la Commissione può adottare le misure adeguate, eventualmente dopo aver consultato le autorità del paese terzo di origine. 5. I titoli per l'importazione di prodotti originari dell'Indonesia o della Cina, per i quali le domande sono state presentate nel mese di dicembre per l'anno successivo, non sono rilasciati anteriormente al primo giorno lavorativo del mese di gennaio dell'anno in questione." Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 2000. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 27 dicembre 1999. Per la Commissione Margot WALLSTRÖM Membro della Commissione (1) GU L 146 del 20.6.1996, pag. 1. (2) GU L 333 del 21.12.1996, pag. 14.